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GDPR: ampliato il diritto d’accesso degli interessati?

GDPR: ampliato il diritto d’accesso degli interessati?
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Privacy

10/09/2021

Il più alto tribunale civile tedesco, la corte federale di giustizia, ha pubblicato una decisione che amplia i diritti che competono all’interessato.

Ecco una breve illustrazione del procedimento giudiziario.

Il soggetto chiamato in causa era una compagnia di assicurazione sulla vita ed è stata chiamata in causa da un suo assicurato. In una prima fase del dibattimento, l’interessato ha fatto riferimento a leggi precedenti al regolamento generale europeo ed ha perso la causa; in una seconda istanza egli ha fatto riferimento all’articolo 15 del regolamento generale europeo ed ha richiesto di ricevere tutte le sue informazioni personali che erano in possesso della compagnia di assicurazione.

La corte di seconda istanza, la corte regionale di Colonia, ha rigettato la richiesta perché, ad avviso della corte, l’interessato non aveva dato una prova provata del fatto che i dati a lui forniti fossero incompleti. A questo punto l’interessato ha fatto appello più alto tribunale civile tedesco e il tribunale gli ha dato ragione, così motivando la propria sentenza.

 

In particolare, la corte ha stabilito che la definizione di dato personale, secondo l’articolo 4, comma 1 del regolamento europeo, deve essere interpretato nella maniera più estesa possibile e deve includere tutte le informazioni, sia oggettive, sia oggettive, ad esempio derivate da opinioni o valutazioni, con l’unico vincolo che queste informazioni facciano riferimento all’interessato.


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Approfondendo questo tema, la corte ha precisato che il fatto che l’interessato avesse già conoscenza di qualche dato è del tutto irrilevante, perché il considerando 63 del regolamento generale europeo stabilisce che il diritto di accesso deve essere inteso come una misura che permette all’interessato di verificare la legittimità di tutti i trattamenti. Inoltre nulla impedisce che l’interessato presenti ripetutamente richieste di accesso.

 

Ancora più interessante è il fatto che la corte ha stabilito che il diritto di accesso include anche l’accesso ai processi interni del titolare. Ad esempio, le valutazioni interne della compagnia di assicurazione, afferenti alle condizioni di salute dell’assicurato o ad altre informazioni acquisite durante conversazioni telefoniche, devono essere fornite all’interessato stesso.

La difesa aveva eccepito il fatto che questi dati personali costituivano documenti interni della compagnia di assicurazione, ma la corte non ha accettato questa impostazione.

 

Infine, la corte tedesca ha deciso di non sottoporre la propria decisione alla corte europea di giustizia, basandosi sul fatto che la definizione di cosa costituisce “dato personale è stata già chiaramente stipulata dalla corte europea di giustizia.

 

Si tratta di una decisione di cui tutti i titolari europei dovranno tenere conto, perché essa stabilisce con chiarezza che il concetto di dato personale, da comunicare all’interessato la sua richiesta, ha un’interpretazione quantomai estesa.

In realtà, gli esperti di protezione dati personali sanno bene che molti titolari, a fronte di un contenzioso in essere con un interessato, preferiscono celare molti dati in loro possesso, nel timore che il contenzioso possa essere influenzato negativamente nei confronti del titolare stesso.

È questa la ragione per la quale occorre valutare con molta attenzione il rifiuto a fornire dati personali, a fronte di una richiesta di un interessato, per evitare che successivamente questa impostazione possa ritorcersi nei confronti del titolare coinvolto.

 

Adalberto Biasiotti




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