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Brexit e regolamento generale sulla protezione dei dati

Brexit e regolamento generale sulla protezione dei dati
Adalberto Biasiotti

Autore: Adalberto Biasiotti

Categoria: Privacy

29/06/2017

Fra i 1000 problemi che la procedura di separazione del Regno Unito dall’Europa deve affrontare, c’è la congruità delle regole in materia di trattamento dei dati personali. La Brexit può influenzare l’applicazione del regolamento generale?


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Il discorso della regina Elisabetta, che ha dato via libera al nuovo governo di Teresa May, ha anche affrontato il tema afferente al trattamento di dati personali. I britannici avevano già in animo di introdurre delle regole ancora più stringenti di quelle previste dal regolamento europeo e probabilmente questa sarà l’occasione giusta.

Come prima regola, i giovani che hanno inserito dati personali sui social network, prima di raggiungere i 18 anni, potranno chiedere la totale cancellazione di questi dati agli enti gestori.

Il governo britannico inoltre si è impegnato a garantire che le regole, in materia di protezione dei dati, siano adatte a fronteggiare i rischi del mondo digitale.

Gli interessati avranno maggiore controllo sui loro dati personali e il diritto all’oblio sarà praticamente assoluto, a meno che il titolare del trattamento non presenti convincenti ragioni per rifiutarsi di soddisfare alla richiesta dell’interessato.

Altri aspetti di estrema interesse riguardano il fatto che verranno introdotte delle procedure per il trattamento dei dati da parte delle autorità di polizia, in modo tale da non compromettere però il tempestivo scambio di informazioni con partner internazionali, soprattutto per combattere il terrorismo e altri crimini di particolare gravità.

Il nuovo governo di Teresa May ha confermato che darà piena attuazione al regolamento generale sulla protezione dei dati, entro il 24 maggio del 2018. Se quest’impegno verrà rispettato, la Gran Bretagna potrà essere inserita fra i paesi per le quali vige una decisione di adeguatezza, il che vuol dire che la commissione dell’unione europea riconosce che in tali paesi le regole, che governano il trattamento e la protezione dei dati personali, sono del tutto comparabili con quelle in vigore in Europa. A questo punto, lo scambio di dati fra l’Europa e il Regno Unito non sarà soggetto ad alcun vincolo.

Ricordo al proposito ai lettori che i dati personali possono essere trasferiti all’esterno dell’unione europea sulla base di tre diverse modalità:

  • il paese in cui i dati vengono trasferiti rientra in un elenco tenuto aggiornato dalla commissione europea -decisione di adeguatezza,
  • il titolare, avente sede in un paese terzo, si impegna a rispettare delle stringenti regole, concordate con il titolare, con sede in Europa, che desidera trasferire dati all’estero- presenza di garanzie adeguate,
  • il trasferimento di dati avviene fra un’azienda con sede in Europa ed una sua azienda collegata, avente sede fuori dell’Europa, e tali dati sono trattati nell’ambito di regole vincolanti d’impresa.

Nessun trasferimento è possibile all’infuori di queste tre condizioni e quindi, a tutti gli effetti, il trasferimento di dati fra l’Europa e il Regno Unito avverrà nell’ambito della prima condizione.

O almeno, questo è ciò che i soggetti coinvolti hanno dichiarato!

 

 

Adalberto Biasiotti



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