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Roma, 13 Ago - Nella seduta del 25 luglio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha definito le Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approvate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012.
Il documento è stato elaborato al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi previsti dal Capo II del D.lgs. n.81/2008, concernente le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’ esposizione a rumore durante il lavoro, in settori particolari come quello della musica e dell’intrattenimento caratterizzati da livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi.
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Linea guida per il settore della musica e delle attività ricreative
Roma, 13 Ago - Nella seduta del 25 luglio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha definito le Linee guida per il settore della musica e delle attività ricreative, ai sensi dell’articolo 198 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., approvate dalla Commissione consultiva permanente per la sicurezza e la salute sul lavoro nella seduta del 7 marzo 2012.
Il documento è stato elaborato al fine di agevolare l’attuazione degli obblighi previsti dal Capo II del D.lgs. n.81/2008, concernente le prescrizioni minime per la tutela dei lavoratori in relazione ai rischi per la loro salute e sicurezza derivanti dall’ esposizione a rumore durante il lavoro, in settori particolari come quello della musica e dell’intrattenimento caratterizzati da livelli sonori elevati ed effetti speciali rumorosi.
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“MISURA E VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI ESPOSIZIONE A RUMORE
La misura e la valutazione del rischio di esposizione a rumore devono essere eseguiti secondo quanto previsto dall’art. 190 del D.Lgs. 81/2008, che a sua volta rimanda per gli aspetti metrologici e metodologici alla normativa tecnica, nella fattispecie alle Norme UNI EN ISO 9612:2011 e UNI 9432:2011. Nel caso di operatori che utilizzano dispositivi auricolari ricetrasmittenti, la cui esposizione a rumore non è quindi solo di tipo ambientale, ma dipende dall’emissione sonora delle cuffie o auricolari che indossano sull’orecchio o all’interno di esso, può essere necessario ricorrere alle metodologie di misura indicate nelle Norme UNI EN ISO 11904-1:2006 e UNI EN ISO 11904-2:2005.
Il datore di lavoro, come previsto dall’art. 181 del D.Lgs. 81/2008, effettua per il tramite di personale qualificato una valutazione del rischio con misurazioni (se si superano gli 80 dB(A) di LEX e/o 135 dB(C) di LC,picco), che sia rappresentativa dell’ esposizione a rumore di tutti i lavoratori esposti nelle normali condizioni di lavoro, adottando una strategia che tenga conto di una serie di fattori, tra cui:
• tipologia dell’attività: spettacolo dal vivo o riprodotto;
• tipologia del genere di musica eseguita e articolazione nell’anno delle prove e degli spettacoli;
• tipologia dei luoghi in cui l’attività viene svolta: sede permanente o più luoghi;
• modalità di uso delle apparecchiature ed esposizione ai livelli di pressione: con o senza ausilio di amplificazione.
L’obiettivo della valutazione del rischio è di determinare il livello di esposizione personale a rumore (giornaliero, settimanale, settimanale ricorrente a massimo rischio) di ogni singolo lavoratore, sulla base del quale adottare le strategie di tutela e sicurezza previste dagli articoli 192 (Misure di prevenzione e protezione), 193 ( Uso dei dispositivi di protezione individuali), 194 (Misure per la limitazione dell’esposizione), 195 (Informazione e formazione dei lavoratori) e 196 (Sorveglianza sanitaria) del D.Lgs. 81/2008.
In Allegato 2 è proposta una modalità di misura semplificata dell’esposizione a rumore nel settore della musica, basata sul livello settimanale ricorrente a massimo rischio come descrittore di esposizione.
Vista l’estrema variabilità dei livelli di esposizione a rumore nel settore della musica, si raccomanda di ricorrere all’art. 191, che consente di attribuire ai lavoratori una esposizione al rumore superiore ai valori superiori di azione (LEX ≥ 85 dB(A) e/o LCpicco ≥ 137 dB(C)), limitandosi a determinare il livello di rumore determinato dalle sorgenti sonore ai fini dell’identificazione delle misure di prevenzione e protezione da adottare per la riduzione del rischio. A supporto di quest’ultimo adempimento il D.Lgs. 81/08 rimanda alla Norma UNI/TR 11347:2010.
Si ricorda infine che nella valutazione del rischio va tenuto conto anche di eventuali fattori sinergici di rischio (rumore impulsivo, sostanze ototossiche, vibrazioni, segnali di avvertimento acustico).”
RPS
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Rispondi Autore: MASSIMO ZUCCHIATTI - likes: 0 | 13/08/2012 (21:21:14) |
...hanno normato l'impossibile ! Comunque al di là della battuta è sicuramente necessario provvedere anche a questo. Dopotutto nei miei corsi a Bande Musicali Filarmoniche Orchestre ho sempre detto che si, un falegname...un tornitore...un meccanico può diventare sordo sui sui macchinari ma comunque può continuare a fare il falegname/tornitore/meccanico...ma se lo diventa (sordo)un clarinettista/violinista/musicista (io suono...male...il clarinetto nella banda del mio paese) ha finito di "lavorare" (può sempre fare il ...falegname ma non è lo stesso !!) Complimenti a chi si è buttato in questa avventura (le Linee Guida) un pò strane un pò particolari ma sicuramente BENVENUTE (detto da chi suona davanti alle trombe...!!!) |