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Le attivita' promozionali nel Dlgs 81/08

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

11/09/2008

L’articolo 10 del D. Lgs 81/08: come promuovere e diffondere la cultura della sicurezza e le attività di formazione? Chi può finanziare gli investimenti in materia? Un approfondimento a cura della Direzione Sanità della Regione Piemonte.

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Riportiamo di seguito un approfondimento relativo alle attività promozionali nel D.Lgs 81/08 pubblicato nel numero di agosto del Bollettino Regionale sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro “Io scelgo la sicurezza” a cura della Direzione Sanità, Prevenzione Sanitaria ambienti di vita e di lavoro della Regione Piemonte.
 
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L’articolo è a cura di A. Palese (Regione Piemonte).
 
Le attività promozionali nel Dlgs 81/08
Il decreto legislativo 81/08, all’articolo 10, attribuisce la competenza a svolgere attività di informazione e assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, tramite le Aziende Sanitari Locali del SSN, al Ministero dell’interno, tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL), al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, al Ministero dello sviluppo economico per il settore estrattivo, all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), all’Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA), agli organismi paritetici e agli enti di patronato.
 
Nell’ambito della Commissione consultiva, composta da rappresentanti di diversi ministeri, delle regioni e delle parti sociali sono definite, in coerenza con gli indirizzi individuati dal Comitato per l’indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all’articolo 5 del decreto, le attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione con riguardo in particolare a: a) finanziamento di progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; b) finanziamento di progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese; c) finanziamento delle attività degli istituti scolastici, universitari e di formazione professionale finalizzata all’inserimento in ogni attività scolastica e universitaria, nelle istituzioni dell’alta formazione artistica e coreutica e nei percorsi di istruzione e formazione professionale di specifici percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche volti a favorire la conoscenza delle tematiche della salute e della sicurezza nel rispetto delle autonomie didattiche.
 
Le modalità operative per la programmazione e realizzazione dei progetti formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle amministrazioni centrali e delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sono da definirsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.
 
Ai fini della promozione e divulgazione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado possono, in ogni caso, inserire nei percorsi di istruzione e formazione professionale, percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche in tema di salute e sicurezza sul lavoro.
Inoltre, l’INAIL può finanziare progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi della responsabilità sociale di impresa.
Costituisce criterio di priorità per l’accesso al finanziamento l’adozione da parte delle imprese, su base volontaria, di soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di buona tecnica, e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro.
 
Riepilogando, secondo il decreto 81/08 la promozione della cultura della sicurezza e le attività di formazione si concretizzano attraverso: a) la realizzazione di un sistema di governo per la definizione, tramite forme di partecipazione tripartita, di progetti formativi; b) il finanziamento degli investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro delle piccole, medie e micro imprese, i cui oneri saranno sostenuti dall’INAIL, nell’ambito e nei limiti delle spese istituzionali dell’Istituto; c) la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica e universitaria e nei percorsi di formazione.
 

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Rispondi Autore: carlo gozzini - likes: 0
17/11/2011 (15:53:45)
è dal 2008 che aspettiamo finanziamenti, quelli che ci sono stati a marzo 2011 ne hanno beneficiato in pochi

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