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D. Lgs. 81/2008: ruolo e funzioni delle regioni e delle ASL

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Sanità e servizi sociali

09/05/2012

Le competenze delle Regioni e dei Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL alla luce del D. Lgs. 81/2008. Le funzioni regionali, l’attività di vigilanza delle UOPSAL e i compiti delle Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche.

 
Bologna, 9 Mag – Concludiamo con questo articolo la presentazione degli interventi della giornata di studio e di aggiornamento che si è tenuta a Bologna il 22 novembre 2011, promossa dalla Cgil Emilia Romagna. Una giornata di studio che ha affrontato diversi temi: dalle trasformazioni in atto nel mondo del lavoro in ragione della crisi alle nuove modalità di gestione della salute e della sicurezza, dal ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) alla correlazione tra D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs. 231/2001.
 
Concludiamo questa presentazione soffermandoci oggi su alcuni aspetti del Decreto legislativo 81/2008 con riferimento al ruolo e alle competenze delle Regioni.
 
Affronta questo tema la prima parte dell’intervento “ Stato dell'arte dell'applicazione della legislazione: d.lgs 81/2008 e smi. Criticità della norma e armonizzazione con i sistemi di gestione certificata. Ruolo della vigilanza istituzionale rispetto ai sistemi certificati”, a cura del Dott. Giuseppe Monsterastelli (Assessorato Sanità Regione Emilia Romagna).
 

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Per introdurre il tema delle competenze regionali e dei competenti servizi delle ASL il relatore riporta il primo articolo del Decreto legislativo 81/2008, con riferimento all’art. 117 della Costituzione e alla legislazione di Stato e Regioni:
 
Articolo 1 - Finalità
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità all’articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l’uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati.
2. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo, riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e province autonome, si applicano, nell’esercizio del potere sostitutivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali ancora non sia stata adottata la normativa regionale e provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, terzo comma , della Costituzione.
3. Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del presente decreto sono effettuati nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
 
 
Veniamo alle funzioni della Regione.
 
Il relatore indica che la Regione, nel sistema che risulta dai decreti legislativi 81/2008 e 106/2009, “ha la responsabilità di garantire la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori attraverso la realizzazione degli interventi programmati a livello nazionale e la effettuazione di specifiche azioni locali, anche di natura normativa, attuate utilizzando gli ambiti di autonomia normativa previsti dalla Legge Costituzionale numero 3 del 2001, che colloca  la tutela e sicurezza del lavoro tra le materie di legislazione concorrente tra le Regioni e lo Stato” (nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato).
Il modello di prevenzione così riformato “richiede alla Regione un ruolo evoluto e complesso, che prevede relazioni stabili e strutturate con gli Organismi di rappresentanza dei lavoratori e dei datori di lavoro ed un sistematico coordinamento tra gli Enti pubblici competenti in materia: la Direzione regionale del lavoro, l’Inail, l’Inps, i Vigili del fuoco, nonché con Associazioni di rappresentanza degli Enti Locali: ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e UPI (Unione Province Italiane)”.
 
E in questo nuovo contesto, “la Regione deve indirizzare, programmare e coordinare le attività di prevenzione assicurando la realizzazione di iniziative di comunicazione, informazione, formazione ed assistenza dirette ai lavoratori e alle imprese e deve garantire la programmazione  ed il coordinamento dell’attività di vigilanza realizzata dai Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL”. E le strutture alle quali la Regione assegna questi compiti “sono rispettivamente il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul  lavoro e l’ ‘Ufficio operativo regionale’”.
 
La relazione continua con la descrizione del ruolo delle UOPSAL.
LeUnità Operative di Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro delle Aziende USL, “hanno  compiti di promozione della salute e di vigilanza, in questo contesto, su loro iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria, possono verificare:
- le caratteristiche strutturali ed organizzative degli ambienti nei quali si svolge l’attività lavorativa;
- le attrezzature di lavoro: macchine, apparecchi, utensili o impianti usati durante il lavoro;
- gli impianti e le attrezzature elettriche;
- i cantieri edili, compresi gli scavi e le fondazioni, le demolizioni i ponteggi;
- i fattori di rischio legati agli agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, laser, microclima);
- i fattori di rischio legati all’uso di sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto);
- i fattori di rischio legati agli agenti biologici che possono provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
- i fattori di rischio legati alle atmosfere esplosive;
- il rispetto delle norme da parte dei progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori, medici competenti;
- gli obblighi connessi ai contratti di appalto, di opera, di somministrazione;
- l’adeguatezza della formazione, informazione, addestramento dei lavoratori”.
Possono avere inoltre il compito:
- “di informazione, formazione ed assistenza diretti ai lavoratori e alle aziende relativamente ai rischi presenti nei luoghi di lavoro e alle modalità con le quali è possibile ridurli o eliminarli;
- di realizzare interventi di promozione della salute in particolare relativi all’abuso di alcol e  tabagismo;
- di formulare, anche in coordinamento con altri soggetti, pareri per i Comuni in caso di realizzazione o ristrutturazione di locali destinati al lavoro, al fine di promuovere già in fase di progettazione la sicurezza e l’igienicità dei locali;
- di coordinamento e controllo degli accertamenti sanitari sui lavoratori esposti a rischi professionali;
- di svolgere valutazioni medico legali per l’inserimento lavorativo dei disabili;
- di svolgere accertamenti al fine di tutelare le lavoratrici madri”.
 
Queste sono poi altre funzioni delle UOPSAL:
- “pareri: Parere di agibilità per nuovi insediamenti produttivi;
-certificazioni:Rimozione o risanamento da amianto, riutilizzo del sito; Vidimazione registro infortuni;
-provvedimenti e autorizzazioni: Notifica inizio attività produttive; Parere per autorizzazioni, in deroga a norme; Piani di demolizione o rimozione amianto;
 - comunicazioni obbligatorie all’Unità Operativa: Comunicazione di inizio lavori inerenti ristrutturazioni edili ai fini delle detrazioni fiscali (Legge 27.12.1997 n.449 e successive integrazioni); Comunicazioni D. Lgs. 81/08 Titolo VIII capo 2  - rumore - Deroga all'utilizzo DPI e rispetto valore limite; Comunicazioni D. Lgs. 81/08 relative all'uso di agenti biologici; Comunicazioni D. Lgs. 81/08 relative alla protezione da agenti cancerogeni e mutageni; Comunicazioni D. Lgs. 81/08 relative alla protezione da agenti chimici pericolosi; Notifica di manutenzioni smaltimenti o bonifiche di aree con presenza di amianto - D. Lgs. 81/08 art. 250; Notifica Preliminare per Cantieri Temporanei o Mobili - D. Lgs.81/08 art.99;
-attività sanitarie, provvedimenti e autorizzazione: Parere per lo svolgimento di attività vietate agli adolescenti; Ricorso avverso il giudizio di "idoneità" del medico competente aziendale; Rilascio attestazione relative a mansioni lavorative che comportano rischio per la gravidanza;
-prestazioni sanitarie e certificazioni: Controlli sanitari ai cittadini rientrati da missioni umanitarie in Bosnia e Kosovo; Richiesta di allontanamento da lavoro vietato per le lavoratrici madri durante la gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto”.
 
Infine ricordiamo anche i compiti di verifica e di controllo delle Unità Operative Impiantistiche Antinfortunistiche (UOIA).
 
Su loro iniziativa o su delega dell’Autorità Giudiziaria, “possono verificare:
- gli impianti a pressione contenenti gas o vapori;
- gli impianti di riscaldamento ad acqua calda;
- gli ascensori e montacarichi;
- gli impianti di sollevamento: gru e apparecchi di sollevamento, ponti sviluppabili su carro e autocarro, argani e scale aeree a inclinazione variabile;
- gli idroestrattori a forza centrifuga;
- gli impianti elettrici”.
 
Inoltre alle UOIA è attribuita la competenza:
- “di verificare, su richiesta, lo stato di conformità degli impianti alle specifiche normative di sicurezza ed il loro stato di manutenzione;
- di svolgere interventi di comunicazione e di informazione diretti ai lavoratori e ai cittadini per trasmettere conoscenze relative ai rischi e i pericoli legati all’uso degli impianti e alle modalità di controllarli”.   
 
 
 
Stato dell'arte dell'applicazione della legislazione: d.lgs 81/2008 e smi. Criticità della norma e armonizzazione con i sistemi di gestione certificata. Ruolo della vigilanza istituzionale rispetto ai sistemi certificati”, Dott. Giuseppe Monsterastelli - Assessorato Sanità Regione Emilia Romagna, intervento alla giornata di studio e di aggiornamento del 22 novembre 2011, promossa dalla Cgil Emilia Romagna (formato PDF, 801 kB).
 
 
 
Tiziano Menduto


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