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Incendi: norme per progettare un museo in edificio sottoposto a tutela
Roma, 14 Set – Come ricordato nella presentazione del documento Inail “ Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V. 10 del Codice di prevenzione incendi”, il riordino delle attività soggette ai procedimenti di prevenzione incendi ha ampliato i criteri di assoggettabilità dei beni tutelati individuando nell’Attività 72 (Allegato I, DPR 151/2011) gli edifici sottoposti a tutela, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, destinati ad attività aperte al pubblico.
Inoltre, il documento – a cura di Raffaele Sabatino, Gianni Biggi, Francesca Conti, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Luca Manselli, Andrea Marino, Paolo Iannelli, Caterina Rubino e Marco di Felice – indica che per la progettazione di un museo in edificio sottoposto a tutela è possibile (per queste tipologie di attività, fino all’abrogazione delle regole tecniche tradizionali, permane la possibilità del cosiddetto “doppio binario”) “seguire due strade, alternative fra loro”:
- applicare la regola tecnica (RT) tradizionale di cui al d.m. 20 maggio 1992, n. 569;
- applicare il Codice di prevenzione incendi, “come integrato dalla nuova regola tecnica verticale (RTV) di cui al DM 10 luglio 2020: V.10”.
Proprio per fornire informazioni su questo “doppio binario” riprendiamo dal documento alcune indicazioni sia sul DM n. 569 del 20 maggio 1992 che sulla “nuova” RTV con riferimento ai seguenti argomenti:
- La prevenzione incendi e il decreto n. 569 del 20 maggio 1992
- Il DM 10 luglio 2020: definizioni e classificazioni
- Il DM 10 luglio 2020: GSA, struttura organizzativa, piano di limitazione danni
La prevenzione incendi e il decreto n. 569 del 20 maggio 1992
Il DM 569/1992 “Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre”, tratta la “ prevenzione incendi negli edifici pubblici e privati, di interesse artistico e storico destinati a contenere, musei, gallerie, collezioni, oggetti di interesse culturale o manifestazioni culturali, per i quali si applicano le disposizioni contenute nella l. 1 giugno 1939, n. 1089 e s.m.i..
Tale norma, tuttora vigente, “ha un carattere fortemente prescrittivo delle misure di prevenzione e protezione da adottarsi per le attività negli edifici tutelati e, considerata anche l’epoca dell’emanazione, appare ancora embrionale l’obiettivo proprio di tutela del bene culturale. Di fatto, non venivano indicate specifiche disposizioni a tutela del bene nell'ambito della prevenzione incendi”.
Il DM è articolato in vari Capi:
- Capo I, “nelle disposizioni generali, individua il campo di applicazione e le attività consentite, ammettendo lo svolgimento di attività complementari nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza antincendio”;
- Capo II “detta le prescrizioni tecniche”. Il documento Inail si sofferma sulle varie misure contenute, ad esempio le misure precauzionali per lo sfollamento delle persone in caso di emergenza, i limiti del carico di incendio dovuto agli arredi e agli oggetti da esposizione, le indicazioni sul controllo dell’incendio, …In particolare “negli edifici ove si svolgono le attività museali devono essere istallati: un impianto fisso di rivelazione automatica d’incendio collegato mediante apposita centrale a dispositivi di allarme ottici e/o acustici percepibili in locali presidiati; un sistema di allarme acustico ed ottico in grado di avvertire i visitatori delle condizioni di pericolo, in caso d’incendio, collegato all’impianto fisso di rilevazione automatica d’incendio”.
- Capo III “individua le prescrizioni per la gestione. Sono indicate le misure per la gestione della sicurezza sia in esercizio sia in emergenza e nell’art. 12, sinteticamente, sono riportate alcune indicazioni in materia di conservazione del materiale esposto”;
- Capo IV “detta prescrizioni particolari per attività con superficie non superiore a 400 m2”;
- Capo V “individua, qualora sussistano comprovate ragioni di carattere tecnico o specifiche esigenze di tutela dei beni, le condizioni di ammissione alle deroghe”.
Il DM 10 luglio 2020: definizioni e classificazioni
Veniamo al DM 10 luglio 2020 “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, che “costituisce RTV di prevenzione incendi per tali attività”.
In particolare, la RTV V.10 “si applica agli edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi; essa stabilisce, al par. V.10.2, le seguenti definizioni che integrano quelle, di carattere generale, presenti nel Cap. G.1:
- Bene tutelato: bene mobile o immobile soggetto alle disposizioni di tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. (Nota: Nei beni immobili tutelati sono compresi gli eventuali arredi di interesse culturale (es. mobili, tendaggi, rivestimenti, …).
- Museo o galleria: struttura permanente che acquisisce cataloga, conserva, ordina ed espone beni culturali per finalità di educazione e di studio.
- Edifici destinati a esposizioni o mostre: edifici destinati permanentemente all’esibizione di manufatti, oggetti, beni mobili ed opere d’arte, al fine di consentirne la fruizione al pubblico.
- Biblioteca: struttura permanente che raccoglie, cataloga e conserva un insieme organizzato di libri, materiali e informazioni, comunque editi o pubblicati su qualunque supporto, e ne assicura la consultazione al fine di promuovere la lettura e lo studio;
- Archivio: struttura permanente che raccoglie inventaria e conserva documenti originali d’interesse storico e ne assicura la consultazione per finalità di studio e di ricerca.
- Deposito di beni tutelati: locale non aperto al pubblico adibito a contenere beni tutelati”.
Una Nota nel documento indica che dal campo di applicazione della presente regola tecnica verticale “sono escluse le attività temporanee collocate in opere da costruzione non permanentemente dedicate alle attività di cui al paragrafo V.10.1, per le quali la presente RTV può comunque costituire un utile riferimento”.
Il documento Inail ricorda poi anche la classificazione delle aree dell’attività:
- TA: “locali aperti al pubblico dedicati a sale espositive, sala lettura, sala di consultazione e relativi servizi; (Nota Ad esempio: biglietteria, guardaroba, bookshop, caffetteria, sala fotocopie, …)
- TC: aree non aperte al pubblico, adibite ad uffici e servizi, di superficie > 200 m²;
- TM: depositi aventi superficie lorda > 25 m² e carico di incendio specifico qf > 600 MJ/m²;
- TK1: locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell’incendio o dell’esplosione; locali con carico di incendio specifico qf > 1200 MJ/m²; (Nota Ad esempio: laboratori restauro, officine, falegnamerie, …);
- TK2: deposito beni tutelati;
- TO: locali con affollamento > 100 persone; (Nota Ad esempio: sala conferenze, sala didattica, …);
- TT: locali in cui siano presenti quantità significative di apparecchiature elettriche ed elettroniche, locali tecnici rilevanti ai fini della sicurezza antincendio; (Nota Ad esempio: centri elaborazione dati, sala server, cabine elettriche, …)
- TZ: altre aree non ricomprese nelle precedenti, anche accessibili al pubblico con particolari condizioni e limitazioni di accesso (Nota Ad esempio: zone ipogee, torri, sottotetti, …)”.
Il DM 10 luglio 2020: GSA, struttura organizzativa, piano di limitazione danni
Al par. V.10.5 la regola tecnica verticale specifica che:
- Devono essere applicate tutte le misure antincendio della regola tecnica orizzontale (RTO) “attribuendo i livelli di prestazione secondo i criteri in essa definiti, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3.
- Devono essere applicate le prescrizioni del capitolo V.1 in merito alle aree a rischio specifico e le prescrizioni delle altre regole tecniche verticali, ove pertinenti.
- Nei paragrafi che seguono sono riportate le indicazioni complementari o sostitutive delle soluzioni conformi previste dai corrispondenti livelli di prestazione della RTO”.
Il documento Inail riporta varie indicazioni, come indicato sopra, utili per una corretta progettazione.
Ad esempio, per la Gestione della sicurezza antincendio (V.10.5.5) si indica che:
- “Ad integrazione delle soluzioni conformi relative ai livelli di prestazione previsti, deve essere attuato quanto riportato nella tabella V.10-4.
- Qualora il centro di gestione delle emergenze (capitolo S.5) non possa garantire il rispetto dei requisiti di accesso previsti, le dotazioni (es. planimetrie, schemi funzionali di impianti, strumenti di comunicazione, controllo degli impianti di protezione attiva, …) devono essere duplicate in un compartimento distinto.
- Le attività di cui al paragrafo V.10.1 con sistemi d’esodo comuni rispetto ad altre attività (capitolo S.4) devono adottare la GSA (capitolo S.5) di livello di prestazione III.
- I sottotetti (aree TZ) devono essere mantenuti liberi da materiali di ogni genere”.
Si riprendono anche (V.10-4) alcuni requisiti aggiuntivi per la Gestione della sicurezza antincendio (GSA) relativamente alla struttura organizzativa formata da:
- Responsabile dell’attività: “Nomina il coordinatore dell’unita gestionale GSA. Adotta il piano per il mantenimento del livello di sicurezza antincendio (capitolo S.5) con le misure necessarie in presenza di eventuali cantieri temporanei e mobili. Assicura che la pianificazione di emergenza (capitolo S.5) sia integrata da un piano di limitazione dei danni (paragrafo V.10.5.5.1) che individui una procedura di messa in sicurezza dei beni tutelati in caso d’incendio;
- Coordinatore degli addetti al servizio antincendio: “Controlla che i materiali combustibili presenti nei vari compartimenti non superino le quantità ammesse in sede di progetto, con particolare riferimento alle aree non presidiate (es. sottotetti, locali interrati, …). Verifica l’osservanza delle misure di prevenzione incendi da parte delle ditte appaltatrici, dei fornitori e di tutto il personale esterno che, a vario titolo, opera all’interno dell’edificio”.
Si parla anche (V.10.5.5.1) del Piano di limitazione dei danni.
Infatti, il responsabile dell’attività “deve predisporre il piano di limitazione dei danni” che “contiene misure e procedure per la salvaguardia dell’edificio e dei beni tutelati in esso presenti, da mettere in atto in caso di incendio”.
In particolare, il piano di limitazione dei danni deve individuare:
- i soggetti, adeguatamente formati, incaricati dell’attuazione delle procedure in esso contenute;
- la distribuzione qualitativa e quantitativa dei beni tutelati presenti;
- le procedure di allontanamento dei beni dettagliando, ove possibile, anche le priorità di evacuazione e specifici provvedimenti per la rimozione e il trasporto presso i luoghi di ricovero;
- gli eventuali luoghi di ricovero dei beni rimossi in caso di emergenza, con particolare riferimento alle condizioni di sicurezza e di conservazione degli stessi;
- le procedure per la protezione in loco dei beni inamovibili o difficilmente spostabili; Nota Ad esempio: copertura con materiali di protezione, puntellamenti, riadesioni di parti staccate, barriere contro schegge, …
- le eventuali restrizioni nell’utilizzo di sostanze estinguenti”.
Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento Inail che riguardo alla Regola tecnica verticale V.10 si sofferma anche su:
- V.10.5.1 Reazione al fuoco
- V.10.5.2 Resistenza al fuoco
- V.10.5.3 Compartimentazione
- V.10.5.4 Esodo
- V.10.5.6 Controllo dell’incendio
- V.10.5.7 Rivelazione ed allarme
- V.10.5.8 Controllo di fumi e calore
- V.10.5.9 Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio
Segnaliamo, in conclusione, anche la pubblicazione Inail “ Prevenzione incendi per altre attività in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V.12 del Codice di prevenzione incendi”.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Prevenzione incendi per attività, musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati. La Regola Tecnica Verticale V. 10 del Codice di prevenzione incendi”, documento realizzato in collaborazione con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, a cura di Raffaele Sabatino (Inail, DIT), Gianni Biggi, Francesca Conti, Michele Mazzaro, Piergiacomo Cancelliere, Luca Manselli e Andrea Marino (Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco), Paolo Iannelli e Caterina Rubino (Ministero della Cultura), Marco Di Felice (Componente del CTTS per il CNI) – Collana Ricerche - edizione 2025 (formato PDF, 13.30 MB).
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Scarica la normativa di riferimento:
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