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Cantieri edili: scavi, fondazioni e protezione dei luoghi di lavoro

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio scavi

10/10/2012

In edilizia è necessario mettere in atto misure di prevenzione per le attività di scavo e per la protezione dei luoghi di lavoro. Splateamento e sbancamento, scavo di pozzi e trincee, difesa delle aperture nel suolo e nelle pareti.

 
 
Reggio Emilia, 10 Ott – Nel comparto edile l’attività di scavo risulta essere una delle attività a maggior rischio di incidenti. E molti incidenti avvengono anche per una carente protezione dei luoghi in sui si lavora, ad esempio in riferimento ad una mancata difesa delle aperture nel suolo o nelle pareti.
 
Informazioni sulla prevenzione di queste tipologie di incidenti si possono trovare nella “ Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it  e realizzata dall’ AUSL di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna.
 
In relazioni a scavi e fondazioni la guida si sofferma, ad esempio, sui lavori di splateamento e sbancamento, con riferimento all’articolo 118 del Decreto legislativo 81/2008.
 


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Nei lavori di splateamento (scavo di una notevole porzione di superficie orizzontale per dar luogo a una struttura di fondazione del tipo “a platea”) o sbancamento (asportazione massiccia di terreno o roccia) se è previsto l’accesso di lavoratori, “le pareti delle fronti di attacco devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l’altezza di m 1,50, è vietato il sistema di scavo manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete”.
Inoltre:
- “quando per la particolare natura del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane o scoscendimenti”, si deve provvedere all’armatura o al consolidamento del terreno;
- “nei lavori di escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione dell’escavatore e sul ciglio del fronte di attacco;
- il posto di manovra dell’ addetto all’escavatore, quando questo non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo;
- ai lavoratori deve essere fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione all’altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilità del ciglio della platea superiore, la zona superiore di pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello scavo”.
Nei disegni esplicativi allegati alla guida, che vi invitiamo a visionare, si ricorda che “qualsiasi tipo di scavo deve essere sempre delimitato con steccato” e che “si può effettuare lo scavo a mano fino ad un’altezza non superiore a m. 1,50, diversamente è necessario l’impiego di un mezzo meccanico”.
 
Presso il ciglio degli scavi (art. 120 D.Lgs 81/2008) è “vietato costituire depositi di materiali”. “Qualora tali depositi siano necessari per le condizioni del lavoro, si deve provvedere alle necessarie puntellature”.
 
Riguardo invece allo scavo di pozzi e di trincee profondi più’ di m 1,50 (art. 119 D.Lgs 81/2008), “quando la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilità, anche in relazione alla pendenza delle pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno”.
Inoltre:
- “le tavole di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri;
- nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione può essere effettuata in relazione al progredire del rivestimento in muratura;
- idonee armature e precauzioni devono essere adottate nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti le cui fondazioni possano essere scoperte o indebolite dagli scavi;
- nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine con pericolo per i lavoratori;
- nei lavori in pozzi di fondazione profondi oltre 3 metri deve essere disposto, a protezione degli operai addetti allo scavo ed all’asportazione del materiale scavato, un robusto impalcato con apertura per il passaggio della benna;
- nei pozzi e nei cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza all’esterno e le loro dimensioni devono essere tali da permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi;
- il sollevamento di materiale dagli scavi deve essere effettuato conformemente al punto 3.4.
 dell’Allegato XVIII” del D.Lgs. 81/2008. 
 
Riportiamo ora qualche breve indicazione relativa alla protezione dei posti di lavoro.
 
Intanto – come riportato nell’Allegato IV punti del D.Lgs 81/2008 - le aperture esistenti nel suolo o nel pavimento dei luoghi, degli ambienti di lavoro o di passaggio, comprese le fosse ed i pozzi,  “devono essere provviste di solide coperture o di parapetti normali, atti ad impedire la caduta di persone. Quando dette misure non siano attuabili, le aperture devono essere munite di apposite segnalazioni di pericolo”.
Invece le aperture nelle pareti, “che permettono il passaggio di una persona e che presentano pericolo di caduta per dislivelli superiori ad un metro, devono essere provviste di solida barriera o munite di parapetto normale. Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90 quando, in relazione al lavoro eseguito nel locale, non vi siano condizioni di pericolo”.
Didifesa delle aperture si parla all’Art. 146 del Testo Unico:  “le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio”.
Si ricorda che le “aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone”.
La guida ricorda che “tutte le aperture prospicienti il vuoto devono essere sbarrate mediante regolare parapetto con altezza non inferiore ad un metro”.
 
E comunque riguardo alla protezione dei posti di lavoro (Art. 114 D.Lgs 81/2008) “quando nelle immediate vicinanze dei ponteggi o del posto di caricamento e sollevamento dei materiali vengono impastati calcestruzzi e malte o eseguite altre operazioni a carattere continuativo il posto di lavoro deve essere protetto da un solido impalcato sovrastante, contro la caduta di materiali”. Inoltre “il posto di carico e di manovra degli argani a terra deve essere delimitato con barriera per impedire la permanenza ed il transito sotto i carichi”.
Senza dimenticare che “nei lavori che possono dar luogo a proiezione di schegge, come quelli di spaccatura o scalpellatura di blocchi o pietre e simili, devono essere predisposti efficaci mezzi di protezione a difesa sia delle persone direttamente addette a tali lavori sia di coloro che sostano o transitano in vicinanza. Tali misure non sono richieste per i lavori di normale adattamento di pietrame nella costruzione di muratura comune”.
 
Infine alcune indicazioni per la difesa delle aperture per il passaggio dei carichi (Allegato IV punti 1.4.12.1 – 1.4.12.2 – 1.4.12.3 del D.Lgs 81/2008):
- “quando argani, paranchi e apparecchi simili sono usati per il sollevamento o la discesa dei carichi tra piani diversi di un edificio attraverso aperture nei solai o nelle pareti, le aperture per il passaggio del carico ai singoli piani, nonché il sottostante spazio di arrivo o di sganciamento del carico stesso devono essere protetti, su tutti i lati, mediante parapetti normali provvisti, ad eccezione di quello del piano terreno, di arresto al piede;
- i parapetti devono essere disposti in modo da garantire i lavoratori anche contro i pericoli derivanti da urti o da eventuale caduta del carico di manovra;
- gli stessi parapetti devono essere applicati anche sui lati delle aperture dove si effettua il carico e lo scarico, a meno che per le caratteristiche dei materiali in manovra ciò non sia possibile.  In quest’ultimo caso, in luogo del parapetto normale deve essere applicata una solida barriera mobile, inasportabile e fissabile nella posizione di chiusura mediante chiavistello o altro dispositivo. Detta barriera deve essere tenuta chiusa quando non siano eseguite manovre di carico o scarico al piano corrispondente”.
 
Anche in questo caso vi invitiamo ad una lettura esaustiva della guida e alla visione dei disegni esemplificativi e delle tabelle riportate.
 
   
 
AUSL di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, “ Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, nona edizione, gennaio 2011, (formato PDF, 7.68 MB).
 
 
 
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