Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Area riservata:

Password dimenticata?
Username dimenticato?

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Stress: è possibile valutare subito la percezione soggettiva?

Stress: è possibile valutare subito la percezione soggettiva?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio psicosociale e stress

18/12/2012

La Commissione per gli interpelli risponde sulla possibilità di utilizzare nella fase preliminare della valutazione dello stress gli strumenti della valutazione approfondita. La normativa vigente, il parere della Commissione e le condizioni da rispettare.

Stress: è possibile valutare subito la percezione soggettiva?

La Commissione per gli interpelli risponde sulla possibilità di utilizzare nella fase preliminare della valutazione dello stress gli strumenti della valutazione approfondita. La normativa vigente, il parere della Commissione e le condizioni da rispettare.

 
Roma, 18 Dic – Nella valutazione del rischio da stress lavoro-correlato il datore di lavoro può decidere di utilizzare anche nella fase preliminare della valutazione strumenti generalmente riservati alla valutazione approfondita per individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto. Tuttavia a condizione che ciò non avvenga a scapito dell’adozione delle misure correttive necessarie.
 
Questo in sintesi il parere della Commissione per gli interpelli - prevista dall’articolo 12 comma 2 del D. Lgs. 81/2008 e istituita con Decreto Direttoriale del 28 settembre 2011  - con riferimento all’interpello n. 5/2012. Interpello - con risposta fornita in data 15 novembre 2012 e pubblicazione il 22 novembre 2012 - relativo ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi (CNOP).
 
Il quesito del CNOP era relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, come disciplinata dall'art.28 del Decreto legislativo 81/2008 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17 novembre 2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro.
Si voleva sapere se il datore di lavoro, “prima di intraprendere gli interventi correttivi finalizzati alla riduzione o eliminazione del rischio qualora nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato, a seguito dell'esito della c.d. ‘valutazione preliminare’, emerga un grado di rischio tale da richiedere un intervento correttivo ma non sia possibile determinare con ragionevole certezza quali misure possano essere adeguate”, può effettuare legittimamente ulteriori indagini, “utilizzando anche alcuni strumenti citati per la c.d. ‘ valutazione approfondita’ al fine di raccogliere informazioni sulla ‘percezione soggettiva’ dei lavoratori”.
 
Nella risposta della Commissione per gli interpelli si sottolineano preliminarmente alcuni aspetti della normativa vigente.
 


Pubblicità
MegaItaliaMedia
 
 
Intanto si premette che l'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da lavoro, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato. Il successivo comma 1-bis dell'articolo dispone inoltre che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato sia “effettuata nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 81/2008, approvate da tale organismo in data 17 novembre 2010”.
 
In particolare le indicazioni del 17 novembre 2010 prevedono che la valutazione dello stress lavoro-correlato si svolga essenzialmente in due fasi, una necessaria (la c.d. ‘ valutazione preliminare’) ed una eventuale, la quale debba essere realizzata unicamentenel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa si rivelino inefficaci.
 
Riportiamo un altro passo delle indicazioni propedeutico alla risposta della Commissione:
 
Ove dalla valutazione preliminare non  emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio.
 
Diversamente, nel caso in cui si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive,  si procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi (ad esempio, interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc). Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si procede, nei tempi che la stessa impresa definisce nella pianificazione degli interventi, alla fase di valutazione successiva (c.d. valutazione approfondita).
 
 
Ricordiamo che la valutazione approfondita prevede la valutazione della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso questionari, focus group, interviste semistrutturate, ...
 
In risposta al quesito del CNOP la Commissione per gli interpelli fornisce dunque le seguenti indicazioni.
 
La Commissione consultiva “richiede al datore di lavoro che abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato, in sede di verifica preliminare, di pianificare e realizzare azioni correttive, il cui elenco è indicato in via esemplificativa e non tassativa. Dunque, l'obbligo del datore di lavoro, in simili casi, è quello di adottare misure di correzione, allo scopo di eliminare o, se ciò è impossibile, ridurre al minimo il rischio da stress lavoro-correlato, mentre non è fatto obbligo al datore di lavoro utilizzare strumenti propri della valutazione c.d. ‘approfondita’ al fine di meglio identificare le misure di correzione”.
 
In questo senso è opinione della Commissione “che, nondimeno, il datore di lavoro che decida in tal senso potrà - sulla base di una sua libera scelta - utilizzare anche nella fase ‘preliminare’ della valutazione del rischio da stress lavoro-correlato strumenti usualmente riservati (si pensi, ad esempio, ad un questionario) alla valutazione ‘approfondita’, al fine di individuare con maggiore precisione gli interventi da adottare in concreto”.
Tale approfondimento non potrà tuttavia essere svincolato dalla adozione di misure di correzione ma dovrà ‘accompagnare’ tale adozione; “almeno in termini di misure minime (si pensi, a solo titolo di esempio, ad una attività di informazione sul tema nei riguardi di un gruppo di lavoratori risultati ‘a rischio’)”.
Inoltre il datore di lavoro che decida di operare in tal senso “dovrà avere cura di identificare con puntualità (nella documentazione relativa al DVR) tempi e modi della applicazione degli strumenti in parola, al fine di evitare che la scelta sia fatta per procrastinare il momento nel quale adottare le misure di correzione che le indicazioni impongono”.
 
 
 
Commissione per gli interpelli  - interpello n. 5/2012 con risposta del 15 novembre 2012 al Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi -  pubblicazione dell’interpello: 22 novembre 2012 - Risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall 'art.28 c.1 e 1 bis d.lgs.81/08 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010 dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro
 
 
 
Tiziano Menduto
 
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Puro Vincenzo immagine like - likes: 0
18/12/2012 (10:53:26)
Fermo restando l'obbligo per il DdL che abbia riscontrato in azienda criticità legate allo stress lavoro-correlato di attuare misure correttive, un'ulteriore domanda da porre è se il DdL possa procedere direttamente alla valutazione "approfondita" evitando quella preliminare: dalla risposta data sembrerebbe di si, proprio al fine virtuoso di una più precisa valutazione.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

I rischi psicosociali, la dimensione tecnostress e le misure correttive

Lavoro da remoto e tecnologia: carico di lavoro e conflitti casa/lavoro

Malattia professionale, lavoro agile e necessità di una revisione normativa

Quali sono i rischi psicosociali nel trasporto aereo, su strada e su acqua?


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

09LUG

Lavoro: no alle impronte digitali per la rilevazione presenze

07LUG

Regione Lombardia firma un protocollo per la salute e la sicurezza

03LUG

Patente a crediti nei cantieri

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
10/07/2025: Regione Liguria - Ordinanza 26 giugno 2025, n. 1 – emergenza caldo
10/07/2025: Suva - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni - Lavorare in sicurezza con scale portatili e sgabelli a gradini - 2023
09/07/2025: Regione Lombardia - Ordinanza n. 348 del 01 luglio 2025 - Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole.
09/07/2025: Corte di Cassazione Penale, Sez.III - Sentenza n.22584 del 16 giugno 2025 - Assolto il presidente del CdA per omessa valutazione dei rischi e designazione RSPP: i datori di lavoro a fini prevenzionistici sono i dirigenti delle unità produttive con potere decisionale e di spesa.
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


SICUREZZA STRADALE

2 preziosi manuali per accrescere la sicurezza stradale


RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI

La gestione sicura dei medicinali pericolosi sul posto di lavoro


LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE FAMILIARI

Radiazioni ionizzanti: quali sono le novità per i lavoratori autonomi?


RADIAZIONI OTTICHE

Nuovi fogli di calcolo per valutare l’esposizione a ROA sul lavoro


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità