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La valutazione del rischio aggressione in ambito scolastico
Per quanto riguarda il mondo del lavoro in questi ultimi anni è aumentata l’attenzione, anche normativa, al rischio connesso alle aggressioni e violenze che possono avere un impatto significativo sul benessere psicofisico dei lavoratori.
Tra i settori più esposti a questo rischio, oltre a quello sanitario, della ristorazione, dei servizi sociali e dei trasporti, c’è anche quello scolastico. Per parlarne e fornire utili suggerimenti pubblichiamo oggi un contributo di un nostro lettore, Valerio Frioni, che è docente nella scuola superiore statale di secondo grado e da anni si occupa di sicurezza sul lavoro come RSPP, consulente e formatore.
Introduzione
Sicurezza e salute sul lavoro costituiscono un ambito multidisciplinare ed in continua evoluzione, così come emerge da quanto accade nel mondo della scuola, dove docenti ed operatori scolastici stanno affrontando nuovi disagi nello svolgimento della propria mansione.
Il livello maggiore di aggressività espresso da studenti e famiglie nei confronti degli insegnanti determina un aumento del loro disagio psicologico mentre i casi di violenza ne danneggiano l’integrità psico-fisica
Il capo della polizia, dott. Pisani ha reso noto che tra il 1° gennaio 2023 ed il mese di febbraio 2024, quindi nel corso di un anno, «all’interno delle scuole medie superiori ci sono stati 133 casi di aggressione fisica denunciati, con gli insegnanti che sono andati in ospedale a farsi refertare» (Giuliani, 2024).
Settanta di questi episodi sono stati compiuti da studenti, ed ancor più gravemente, l’altra parte dei casi è stata commessa da genitori.
Inoltre, è evidente, come i casi denunciati rappresentino la punta dell’iceberg del fenomeno, possiamo ben immaginare che ci siano molti altri casi di aggressione per i quali i docenti non hanno sporto denuncia o non sono andati in ospedale per avere un referto medico.
Il danno da reato è un infortunio sul lavoro?
Per quanto riguarda gli eventi lesivi ai danni dei lavoratori derivanti da reati, come nel caso delle aggressioni ai docenti, vale quanto indicato dalla circolare INAIL del 8 luglio 1999 (“Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato”) che considera con chiarezza infortuni in occasione di lavoro quelli causati da fatti delittuosi di terzi se “il fatto ha trovato incentivo o è stato alimentato da un quid pluris inerente allo svolgimento dell’attività lavorativa” (INAIL circolare del 8 luglio 1999).
L’aggressione è un’azione violenta che determina un danno fisico, oltre che psicologico e morale, per quanto detto, dovrebbe essere gestita come un infortunio sul lavoro, tenendo conto che tale rischio oggi deve essere considerato specifico di questo settore lavorativo, quindi, obbligatoriamente oggetto di valutazione dei rischi e di individuazione e applicazione di misure preventive e protettive a carico dell’organizzazione e del datore di lavoro.
Le considerazioni svolte, per analizzare e gestire questi fenomeni nell’alveo della disciplina giuridica della sicurezza sul lavoro, non tolgono nulla, ovviamente, alla possibilità della parte lesa di sporgere querela verso il soggetto che ha arrecato il danno.
Scheda di segnalazione near miss
Per near miss (o quasi incidente) si intende un incidente che non ha provocato danni a cose o lesioni ai lavoratori.
In tutte le organizzazioni lavorative che vogliono avere standard elevati di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, uno strumento utile per l’individuazione di interventi di prevenzione di infortuni è rappresentato dalla segnalazione, registrazione e analisi dei near miss.
A tale scopo, anche all’interno degli istituti scolastici, diventa imprescindibile, per la gestione del rischio aggressione, dotarsi di un’idonea scheda di segnalazione di “mancati infortuni”.
Per near miss, in questo caso, intendiamo atteggiamenti intimidatori/aggressivi o tentate aggressioni che non hanno determinato danno fisico al docente.
Gli elementi essenziali che dovrebbero essere presenti all’interno di un format di segnalazione di near miss sono:
- dati identificativi del lavoratore che ha subito il tentativo di aggressione;
- data, orario e luogo dell’accadimento;
- dati identificativi dell’aggressore;
- descrizione sintetica dell’evento;
- eventuale presenza di testimoni;
- indicazioni delle cause (ipotesi del segnalante);
- eventuale proposta di azione preventiva da parte del segnalante.
Le segnalazioni devono essere lette tutte dal dirigente scolastico (datore di lavoro) e dal servizio di prevenzione e protezione, senza discriminazioni preliminari dovute alla tipologia o all’estensore del rapporto.
Si ricorda che il Decreto Legge 31 ottobre 2025, n. 159 (convertito in legge con la Legge 29 dicembre 2025, n. 198) ha introdotto l'obbligo per le organizzazioni con oltre 15 dipendenti di identificare, tracciare e analizzare i near miss (mancati infortuni) per migliorare l’efficacia delle misure di prevenzione.
Valutazione dei rischi
L’atto fondamentale prescritto dal decreto legislativo numero 81 del 2008 consiste nella valutazione di tutti i rischi cui possono essere esposti i lavoratori, così come è delineato negli artt. 17 e 28 che declinano tale obbligo in capo al datore di lavoro ( dirigente scolastico).
«Ci chiediamo, peraltro, se debbano essere valutati tutti i rischi causati dal lavoro ovvero tutti i rischi durante il lavoro? A dare la risposta è l’art. 28, comma 2, lettera a), d.lgs. 81/08, ove si usa l’espressione “tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa”» (Guariniello, 2018).
Si comprende bene come debbano essere valutati tutti i rischi che si prospettano durante l’attività lavorativa (non necessariamente a causa dell’attività lavorativa).
Nonostante i termini 'violenza' e 'aggressione' non siano presenti nel testo del d.lgs. 81/08, sembra chiaro che questi aspetti debbano essere presi in considerazione, questo perché il datore di lavoro ha comunque l’obbligo di valutare 'tutti i rischi' presenti sul luogo di lavoro (art. 28 del d.lgs. 81/08), che siano di natura endogena o esogena all’organizzazione.
I docenti ed i loro rappresentanti sindacali dovrebbero chiedere ai dirigenti scolastici che aggiornino le valutazioni del rischio tenendo conto del pericolo aggressioni.
Il rischio derivante dal pericolo descritto non è né generico né elettivo, ma oggigiorno, va considerato specifico dell’attività lavorativa dell’insegnante.
Come valutare questo rischio?
La letteratura di settore comincia ad essere ricca di riferimenti a metodologie per la valutazione del rischio aggressione, soprattutto nell’ambito sanitario.
Pertanto risulta logico attingere da questi iter procedurali, apportando i dovuti adattamenti, per implementare le valutazioni del rischio nel settore scolastico.
Si ritiene importante, come sempre in questo settore, individuare i gruppi omogenei di lavoratori (per esempio: docente teorico, docente di laboratorio, docente di sostegno, etc.) e poi scomporre il percorso di quantificazione del rischio, attraverso l’analisi del fattore di probabilità (P) e di quello del danno (D).
Tra gli aspetti che possono determinare la stima della probabilità possono essere analizzati (a titolo di esempio non esaustivo):
- fattore organizzativo (non efficace iter gestionale delle richieste delle famiglie da parte dell’istituto scolastico, etc.);
- fattore istituzionale (regolamento scolastico ed altri vincoli giuridici che normano aspetti della vita scolastica e che non vengono accettati dalle famiglie e/o studenti, etc.);
- fattore sociale (condizioni economiche disagiate di parte dell’utenza, etc.);
- fattore patologico (presenza di difficoltà o patologie in membri delle famiglie o in alcuni studenti, etc.);
- etc.
Tra gli indicatori che possono essere utili a computare il danno possono essere considerati (a titolo di esempio non esaustivo):
- tipologia di aggressione (aggressione verbale/psicologica: utilizzo di espressioni verbali aggressive, impiego di gesti violenti senza contatto, minacce attraverso social network; violenza fisica: con contatto fisico, con utilizzo di corpo contundente, con uso di arma);
- motivi dell’aggressione (contestazioni sulle valutazioni scolastiche, contestazioni su espressioni verbali utilizzate dal docente, etc.);
- luogo dell’aggressione (aula scolastica, corridoio, palestra, ingresso della scuola, parcheggio, etc.);
- presenza di oggetti utilizzabili per colpire.
Analizzati e calcolati i fattori probabilità (P) e danno (D), si può «giungere ad una prima quantificazione del ‘rischio aggressione’» (Pieri, 2016).
Una volta determinata una prima valutazione di tale rischio, il dirigente scolastico coadiuvato dal servizio di prevenzione e protezione dovrà individuare le idonee misure di prevenzione e protezione, successivamente, dopo una fase di monitoraggio di durata codificata, si procederà ad una ricalibratura del processo attraverso un’eventuale modifica degli indicatori utilizzati e/o dei loro pesi per poter poi procedere ad un’ulteriore valutazione del rischio.
Un elemento importante da includere nel percorso valutativo è quello di analizzare lo storico degli episodi accaduti, attraverso l’analisi: delle denunce ufficiali effettuate dagli operatori scolastici, delle semplici segnalazioni verbali, delle riunioni straordinarie dei consigli di classe effettuate per discutere di comportamenti violenti di alunni, etc.
A tale scopo, similmente a quanto detto per i near miss, si ritiene utilissimo avere a disposizione una modulistica di segnalazione di tutte le aggressioni, verbali e fisiche, occorse al personale scolastico, in modo che, anche qualora ad esse non segua una denuncia, rimanga traccia dei singoli eventi per migliorare il processo valutativo.
Implementazione delle misure preventive e di controllo
Le misure preventive individuabili con lo scopo di eliminare o diminuire la probabilità dell’accadimento possono essere così classificate:
• misure strutturali e tecnologiche;
• misure organizzative.
Esempi (non esaustivi) di misure strutturali e tecnologiche sono:
- valutare la possibilità di installare impianti di allarme o dispositivi similari (allarmi portatili, telefoni cellulari, etc.) nei luoghi di lavoro;
- valutare la necessità di installare, negli ingressi alla struttura, metal-detector atti ad individuare la presenza di oggetti metallici potenzialmente pericolosi;
- valutare la possibilità di installare telecamere nelle aree del parcheggio e del cortile dell’istituto scolastico;
- assicurarsi che gli accessi alla scuola siano monitorati, ovvero che non sia possibile accedere alla struttura senza aver citofonato, essersi qualificati ed essere stati autorizzati;
- prevedere che le aree destinate ai colloqui settimanali tra docenti e familiari siano aperte e visibili da parte dei collaboratori scolastici;
- verificare l’idoneità dei sistemi di illuminazione nelle aree interne ed esterne;
- etc.
Esempi (non esaustivi) di misure organizzative sono:
- accoglienza (prevedere procedure per l’ingresso di esterni previa registrazione; prevedere la presenza, se necessario, di un mediatore culturale e/o linguistico per familiari di studenti stranieri; etc.);
- informazione e comunicazione (organizzare corsi di formazione, per gli operatori scolastici, sulle strategie comportamentali tese a gestire le situazioni di tensione per evitare aggressioni; distribuire ed affiggere materiale informativo; inviare a tutte le famiglie degli studenti un documento/opuscolo che espliciti la linea di condotta dell’istituzione scolastica nei confronti dei comportamenti aggressivi; fornire al personale scolastico le informazioni sulle procedure previste in caso di violenza subita e sui possibili supporti disponibili (amministrativi, legali, psicologici));
- operative (valutare la necessità di contrattualizzare un servizio di vigilanza esterno privato; registrare tutti gli episodi di violenza fisica e/o verbale; etc.);
- etc.
Possibili sinergie tra utilizzo dello smartphone ed aggressioni
La presenza degli smartphone nella disponibilità degli studenti, nella scuola odierna, può creare dei meccanismi negativi che contribuiscono a determinare fenomeni di violenza.
Il continuo collegamento tra studenti e genitori, che, generalmente, vengono avvertiti in tempo reale tramite social network degli accadimenti scolastici, può essere alimento per esacerbare gli animi in presenza di: valutazioni scolastiche ritenute incongrue e/o fisiologiche discussioni avvenute all’interno del percorso didattico.
Ulteriore criticità generata dagli smartphone, è quello della possibilità di riprendere scene di aggressività fisica e/o verbale ai danni di un insegnante, per poi veicolarli sui social network, generando perversi meccanismi emulativi, che trasmettono il senso della normalizzazione verso situazioni inaccettabili ed illegali dal punto di vista giuridico.
Pertanto, impedire l’utilizzo degli smartphone in modo efficace all’interno delle aule scolastiche, se da un lato agevola la gestione della didattica dall’altro può essere anche una misura prevenzionale del rischio aggressione.
Conclusioni
La responsabilità del datore di lavoro, definita dall’ art. 2087 del codice civile (oltre che dal d.lgs. 81/08), contestualizzata alla gestione non solo dei classici rischi professionali di settore , ma anche della prevenzione di tutte quelle situazioni che possono portare alla commissione di un reato ai danni di un docente, impone strumenti di tutela del lavoratore adeguati al contesto professionale attuale.
Ovvero quando un insegnante subisce un danno da aggressione durante il suo lavoro, se non c’è stata una valutazione di tale rischio con il conseguente approntamento di misure preventive, ci possono essere le condizioni per una chiamata in corresponsabilità del dirigente scolastico in virtù della sua posizione di garanzia (art. 40, comma 2, c.p.) a protezione dell’incolumità fisica e salvaguardia della personalità morale dei propri collaboratori.
Si auspica che gli argomenti proposti siano uno stimolo di riflessione, affinché si generi un meccanismo condiviso da docenti e sindacati, per richiedere i dovuti aggiornamenti nella gestione della salute e sicurezza sul lavoro all’interno del mondo della scuola, in ragione dell’evoluzione dei rischi specifici dell’attività.
Valerio Frioni
Bibliografia
- Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (2003), “ Factsheet 47 – Prevenzione della violenza sul personale nel settore dell’istruzione”.
- Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni.
- D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
- Gruppo di Coordinamento Regionale per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione Siciliana (2023), “ Linee Guida per la prevenzione degli atti di violenza e delle aggressioni verbali e/o fisiche a danno degli operatori sanitari delle strutture sanitarie pubbliche della Regione Siciliana”.
- Guardavilla A. (2022), “ In cosa consiste la massima sicurezza tecnologicamente fattibile”, pubblicato sul sito internet www.puntosicuro.it.
- INAIL, Circolare 8 luglio 1999, “Criteri per la trattazione dei casi di infortuni sul lavoro con particolare riferimento alla nozione di rischio generico aggravato”.
- INAIL, Circolare n. 28 del 23 aprile 2003, “Insegnanti e alunni di scuole pubbliche e private. Criteri per la trattazione dei casi di infortunio. Aspetti contributivi”.
- Legge 3 luglio 2023, n. 85.
- Pieri P. (2016), “ La valutazione del rischio aggressione in ambito sanitario”, newsletter PuntoSicuro, 31/05/2016.
- Pieri P. (2018), “ Rischio aggressione in ambito scolastico: le soluzioni al problema”, newsletter PuntoSicuro, 19/04/2018.
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