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Gestione dello stress lavoro correlato: il ruolo del medico competente

Gestione dello stress lavoro correlato: il ruolo del medico competente

Un intervento si sofferma sulla gestione e valutazione del rischio stress lavoro-correlato nelle aziende e sul ruolo, sui compiti e opportunità del medico competente. Il rischio stress, la sorveglianza sanitaria e la nomina del medico competente.

 
Urbino, 11 Feb – La valutazione dello stress lavoro-correlato può essere un’occasione per il Medico Competente di “dimostrare le proprie capacità di preventore e di problem solver negli ambienti di lavoro, dovendo dar mostra di sé al di là delle classiche ed indiscusse capacità e competenze sanitarie possedute, confermando il ruolo al quale il d.lgs. n. 81/2008 lo ha destinato ovvero quello di consulente globale”.
 
Ad tratteggiare con queste parole il ruolo del Medico Competente (MC) nella prevenzione e gestione dello stress lavoro-correlato è un intervento di Lucia Isolani che si è tenuto al convegno “La prevenzione dei rischi da stress lavoro-correlato. Profili normativi e metodiche di valutazione” (8 novembre 2013, Università degli studi di Urbino).
Ricordiamo che gli atti del convegno sono stati pubblicati, a cura di Luciano Angelini (Professore aggregato di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo), tra i “Working Papers” di Olympus e con il titolo “ La prevenzione dei rischi da stress lavoro-correlato. Profili normativi e metodiche di valutazione - Atti del Convegno Urbino - 8 novembre 2013”.


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Nell’intervento “Stress lavoro-correlato. Il Medico Competente: ruolo, compiti e opportunità”, a cura di Lucia Isolani (Dirigente Medico del Servizio PSAL ASUR AV3 Macerata - Vice presidente nazionale della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale - Professore di Medicina del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo) viene ricordato che il tema dello stress lavoro-correlato è stato introdotto nel contesto normativo italiano in tempi relativamente recenti.
 
Dopo aver ricordato il battesimo del d.lgs. 626/1994, le differenze con il successivo D.Lgs. 81/2008 e la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, la relatrice si sofferma ampiamente sul ruolo del medico competente nella gestione dello stress lavoro-correlato.
 
Se, in qualità di “consulente sanitario del Datore di Lavoro”, il medico competente contribuisce alla gestione del rischio a partire dalla sua valutazione, tuttavia – come indicato nelle “ Indicazioni del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro per la corretta gestione del rischio stress lavoro-correlato e per l’attività di vigilanza (2012)” - il medico collabora alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato “solo nelle aziende e in quei luoghi di lavoro ove già è stato nominato”.
E quindi la valutazione del rischio stress lavoro-correlato da parte del Medico Competente “sarà possibile solamente se in quell’ambiente di lavoro sono presenti mansioni lavorative caratterizzate dall’esposizione a fattori di rischio esplicitati dal legislatore (movimentazione manuale dei carichi, videoterminali, rumore, vibrazioni…)” e per i quali sia stata espressamente prevista la sorveglianza sanitaria.
Se in un contesto produttivo il Medico Competente fosse assente, la valutazione del rischio stress lavoro-correlato dovrà ugualmente essere svolta, ma sarà “deprivata dell’apporto del medico, con grave perdita di elementi qualitativi e quantitativi che derivano peculiarmente dal percorso culturale e professionale del sanitario”. E dunque il “classico paradosso della nomina del Medico Competente in relazione alla valutazione dei rischi si ripropone quindi e si accentua in occasione dello stress lavoro-correlato, dove di più e meglio del RSPP, il Medico Competente possiede gli strumenti culturali per analizzare, valutare, gestire e controllare tale rischio”.
 
Dunque la relatrice sottolinea pertanto la necessità “che il Medico Competente sia nominato in primis ai fini della valutazione del rischio per la salute e la sicurezza dei lavori e solo successivamente, se del caso eventualmente, per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria”.
 
La collaborazione del Medico Competente alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato è “un’opportunità di grande rilevo che consente a questa figura professionale di assumere innanzitutto connotati professionali non esclusivamente né precipuamente medici”.
E il suo valore aggiunto nella valutazione del rischio stress risiede proprio “nella formazione scientifica inclusa nel suo curriculum che ha previsto, tra l’altro, gli insegnamenti di discipline quali la Psicologia e l’Ergonomia e che gli consentono, da un lato, di stimare il rischio presente nelle organizzazioni e dall’altro di entrare in assonanza ed essere in condivisione con il lavoratore”.
 
Tornado alle “Indicazioni del Coordinamento Tecnico delle Regioni” del 2012, il Medico Competente, “nella fase propedeutica che precede propriamente la valutazione del rischio stress lavoro-correlato, è parte fondamentale del Gruppo di Gestione della Valutazione al quale partecipano il datore di lavoro, in alternativa il dirigente delegato, preposti, RSPP, Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione - ASPP e RLS e collabora al suo interno alla programmazione e al coordinamento dell’intero processo valutativo”.
E nella fase preliminare della valutazione “il Medico Competente contribuisce allo sviluppo di una strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale attraverso la formazione e l’informazione del RLS e di quei lavoratori, magari distinti in gruppi omogenei o partizioni organizzative, che verranno sentiti e coinvolti nell’analisi degli indicatori di contenuto e di contesto”.
 
È poi evidente che il MC “può essere di grande aiuto nel fornire dati di propria competenza relativamente agli eventi sentinella (infortuni, assenza per malattia, turn over, rotazione, segnalazioni…) e nello sviluppo degli stessi indicatori presenti nella lista di controllo, con riferimento a: eventi sentinella, contenuto del lavoro (carico di lavoro, ritmi, turni…) e contesto del lavoro (funzione, ruolo, autonomia decisionale, rapporti interpersonali, interfaccia casa-lavoro…)”. Senza dimenticare che una volta terminata la fase preliminare di valutazione, “il Medico Competente potrà somministrare i questionari ai lavoratori o, in ottemperanza all’art. 25, comma 1, lettera a del d.lgs. n. 81/2008, collaborare alla predisposizione delle misure di tutela, analizzando, valutando e pianificando eventuali misure correttive e piani di miglioramento o gestendo i casi individuali attraverso le visite a richiesta o partecipando ad iniziative aziendali di promozione della salute sul tema dello stress lavorocorrelato”.
 
L’intervento sottolinea poi come la scelta di non rendere obbligatoria la sorveglianza sanitaria in presenza di stress lavoro-correlato “può risultare comprensibile se si esclude fermamente la volontà di non medicalizzare il lavoro e i lavoratori, tenuto conto anche della pericolosa crescente popolarità del fenomeno stress anche nella vita extralavorativa. Pertanto gli interventi sono e debbono prioritariamente essere rivolti all’organizzazione del lavoro e la prevenzione è assicurata in forma primaria, agendo direttamente sulla fonte di rischio ovvero sull’ambiente di lavoro, cosicché la prevenzione secondaria rappresentata dalla sorveglianza sanitaria risulta essere sorpassata”. Desta invece qualche perplessità “la legittimità del datore di lavoro, senza nemmeno sentire il Medico Competente, di scegliere se, come e quando attivare” la sorveglianza sanitaria. Tale sorveglianza, “proprio perché parte integrante della prevenzione nei luoghi di lavoro, rappresenta un preciso obbligo di legge per il datore di lavoro e non una misura da attuare su deliberazione, per quanto corretta, del singolo datore di lavoro in caso di necessità, quando la stessa necessità non viene definita”.
 
Con l’auspicio conclusivo che i paradossi in merito allo stress lavoro-correlato, e che attengono alla valutazione del rischio e alla sorveglianza sanitaria possano essere superati, la relatrice ricorda che nelle “Indicazioni del Comitato Interregionale” compare la possibilità di “configurare la sorveglianza sanitaria a rischio residuo, ovvero, quando, esaurito l’intero percorso valutativo e di miglioramento, permangono ancora condizioni di rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori”.
 
 
Olympus - Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ La prevenzione dei rischi da stress lavoro-correlato. Profili normativi e metodiche di valutazione - Atti del Convegno Urbino - 8 novembre 2013”, a cura di Luciano Angelini (Professore aggregato di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino Carlo Bo e Condirettore di Olympus), Working Paper di Olympus 31/2014 inserito nel sito di Olympus il 6 marzo 2014 (formato PDF, 978 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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Rispondi Autore: Paolo Vaccarino - likes: 0
11/02/2015 (00:51:21)
Peccato che non si dica niente riguardo al ruolo dello psicologo nella valutazione e nella gestione del rischio SLC... poiché tale rischio è legato a fattori quali il ruolo, l'organizzazione, il contesto, ... fattori che coinvolgono anche dinamiche e aspetti psicologici sarebbe, a mio parere, necessario, oltre al medico coinvolgere anche professionisti psicologi, senza contare il fatto che anche nella scelta degli strumenti di valutazione occorre avere dimestichezza con nozioni di psicometria e costruzione di test e questionari e che la sola figura del medico rischia di medicalizzare e clinicizzare il tutto. Come non mi sentirei di fare una diagnosi avendo dato degli esami di medicina, non vedo perché il medico, avevo dato qualche esame di psicologia si senta in grado di fare analisi psicologiche. Poiché lo stress è ANCHE (ma NON SOLO) una questione medica è necessario il medico ma non è sufficiente; occorre l'apporto di una serie di figure che devono aiutare il datore di lavoro, l'RSPP, l'RLS, i lavoratori, ... a gestire in maniera ottimale e completo il rischio SLC.
Rispondi Autore: carlo grolli - likes: 0
11/02/2015 (17:17:33)
Come psicologo consulente per le organizzazioni, in tutte le realtà lavorative piccole o grandi nelle quali ho lavorato, i MC presenti ci hanno sempre delegato la valutazione SLC perché non avevano nessuna idea di dove partire, se non usando test tipo quelli dell'Inail, assolutamente parziali e insufficienti.
Rispondi Autore: enzo raneri - likes: 0
19/02/2015 (07:33:51)
non bisogna considerare il rischio stress con il rischio stress da lavoro correlato, che deve essere valutato dall'ingegnere con la collaborazione del medica per gli aspetti stressogeni che il luogo di lavoro può indurre sul Lavoratore

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