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Protocollo per le emergenze climatiche: una criticità per i cantieri

Varese, 21 Lug – I cambiamenti climatici, come ricordato nelle tante ordinanze regionali sull’emergenza caldo, rischia di compromettere la futura sostenibilità ambientale ed economica comportando anche “l'esposizione delle lavoratrici e dei lavoratori ad ulteriori rischi per la salute e la sicurezza durante lo svolgimento delle attività lavorative, in particolare per quelle che più direttamente ne subiscono gli effetti di danno”. E ferme restando “le misure per la prevenzione dei rischi connessi alle differenti condizioni climatiche previste specificatamente mediante indicazioni e misure per la popolazione dettate dal Ministero della Salute, vanno considerati specifici aspetti connessi allo svolgimento di alcune mansioni lavorative, nell'ambito di differenziati settori, territori, attività lavorative e processi industriali e lavorativi, che potranno trovare declinazione mirata attraverso interventi di regolazione contrattuale, anche siglando mirate intese tra le parti ai diversi livelli, per migliorare le tutele, adottando procedure concordate di prevenzione dei rischi determinati dalle emergenze”.
A ricordarlo è il “Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro” che il 2 luglio 2025 il Ministero del Lavoro ha sottoscritto con le parti sociali. Un protocollo che introduce una serie di misure per affrontare le criticità e tutelare la salute dei lavoratori nei periodi caratterizzati da condizioni meteorologiche particolari e che sarà probabilmente adottato con un futuro decreto ministeriale ed attuato con accordi territoriali.
Riguardo al protocollo, sicuramente un importante strumento che dovrà essere attuato nella pratica, sono state però segnalate anche alcune criticità.
Ci soffermiamo oggi sulle criticità sollevate da Federcoordinatori con particolare riferimento alla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili.
L’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:
- Protocollo quadro nei cantieri: criticità e ricadute economiche e operative
- Protocollo quadro nei cantieri: le modifiche proposte
Protocollo quadro nei cantieri: criticità e ricadute economiche e operative
Federcoordinatori - Federazione sindacale italiana dei tecnici e dei coordinatori della sicurezza nei cantieri - segnala una criticità relativa alla gestione del rischio microclimatico nei piani di sicurezza e coordinamento.
E la proposta di modifica inviata da Federcoordinatori, se ignorata, rischierebbe di “generare costi impropri della sicurezza e potenziali danni erariali a carico della committenza”.
Riprendiamo quanto indicato nel “Comunicato stampa di Federcoordinatori dell’11 luglio 2025”.
Si indica che la Federazione sindacale interviene pubblicamente in merito al Protocollo quadro, con particolare attenzione per la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili, “per chiarire la propria posizione e segnalare una criticità tecnica rimasta irrisolta, con potenziali ricadute economiche e operative”.
Al di là di una iniziale denuncia della mancata inclusione delle rappresentanze tecniche dei Coordinatori nel percorso di elaborazione del documento, il Ministero ha “successivamente chiesto all’Associazione di formalizzare l’adesione, dando seguito a un confronto iniziale. In quell’occasione, Federcoordinatori ha trasmesso ufficialmente il Protocollo firmato, corredato da una proposta di integrazione tecnica relativa alla gestione del rischio microclimatico nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)”.
La proposta, semplice ma significativa, “prevedeva che il Coordinatore per la progettazione (CSP), pur individuando le possibili misure in fase di redazione del PSC, potesse aggiornare il piano e i relativi costi solo al momento del reale manifestarsi del rischio”.
Il Comunicato sottolinea che, in mancanza di questa precisazione, l’attuale formulazione del Protocollo può indurre il Coordinatore per la progettazione a “prevedere misure preventive e inserirle nei costi della sicurezza senza certezza che vengano effettivamente attuate, con il rischio concreto di generare costi impropri e potenziale danno erariale”.
Si segnala che malgrado il contributo tecnico sia stato trasmesso, “nessuna delle proposte di Federcoordinatori è stata presa in considerazione, né si è ricevuto alcun riscontro formale”. E Federcoordinatori ha successivamente “trasmesso una nota ufficiale al Ministero, con copia alla Corte dei Conti e all’ANAC, chiedendo che la proposta venga valutata e integrata nella prima revisione utile del documento”.
Protocollo quadro nei cantieri: le modifiche proposte
Per comprendere meglio la lacuna tecnica evidenziata che, secondo Federcoordinatori, rischierebbe di “compromettere l’efficacia e la coerenza applicativa del Protocollo, e di esporre i Coordinatori e le stazioni appaltanti a responsabilità improprie”, riprendiamo anche la loro “Nota esplicativa alla proposta di modifica della nota 1, del Protocollo quadro per l'adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi legate alle emergenze climatiche negli ambienti di lavoro - 2 luglio 2025”.
Si indica che la proposta di modifica “nasce dall'esigenza di rendere più coerente e applicabile, in sede operativa, la gestione del rischio microclimatico nei cantieri temporanei o mobili”.
In particolare, nel testo vigente “si prevede che il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) debba considerare tale rischio all'atto dell'elaborazione del PSC, con conseguente stima preventiva dei relativi costi della sicurezza. Tuttavia, la natura aleatoria e fortemente variabile delle condizioni meteorologiche, soprattutto in cantieri di lunga durata, rende difficile - e in molti casi non tecnicamente sostenibile - la quantificazione anticipata e puntuale di misure che potrebbero non rendersi necessarie”.
La proposta chiarisce che il CSP deve “in fase di progettazione valutare il rischio e prevedere le possibili misure di prevenzione, ma introduce la possibilità di aggiornare il PSC e integrare i costi della sicurezza solo nel momento in cui il rischio si presenta effettivamente”.
Tale impostazione introdurrebbe una maggiore flessibilità operativa, in linea con la realtà dei cantieri e con i criteri di economicità e proporzionalità richiesti dalla normativa.
Per completezza inseriamo, in conclusione, il testo originale del Protocollo e il testo proposto:
- Testo originale: “Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del decreto legislativo 81 del 2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all'atto dell'elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, e prevedere misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell'inizio delle lavorazioni, ecc.";
- Testo proposto: “Nelle attività ricadenti nel campo di applicazione del Titolo IV del decreto legislativo 81 del 2008 (cantieri temporanei o mobili), il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all'atto dell'elaborazione del Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, e indicare le possibili misure di prevenzione idonee al fine di ridurre il rischio, come, ad esempio, la presenza di aree di ristoro adeguate alle pause, la variazione dell'inizio delle lavorazioni, ecc. Nel caso in cui il rischio si manifesti durante l'esecuzione dei lavori, il PSC dovrà essere aggiornato con l'integrazione delle misure effettivamente necessarie e della relativa stima dei costi della sicurezza".
RTM
Scarica i documenti da cui è tratto l'articolo:
Link agli articoli di PuntoSicuro dedicati al rischio microclimatico

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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli ![]() | 21/07/2025 (07:14:08) |
Il problema è certamente all'ordine del giorno, ma assolutamente non nuovo. Non capisco, però, che cosa imponga di trattarlo nel PSC: non è un rischio interferenziale dovuto alla presenza di più operatori diversi, ma tipico dell'attività e, quindi, deve essere nel POS (e prim'ancora nel DVR). Per me, c'è ancora troppa errata interpretazione sulla parte 4a del Dlgs 81/08, trascurando la parte 1a, che è vincolante per tutti, non solo per i "cantieri": il caldo è un rischio anche in un capannone industriale o per chi, comunque, lavora all'aperto, come gli addetti alla distribuzione !!! |
Rispondi Autore: Giovanni Bersani ![]() | 21/07/2025 (10:58:15) |
Anche io resto perplesso di fronte a questa richiesta di modifica... Per il sig. Roncelli: in realtà sia le Linee di indirizzo del 19 giugno che il Protocollo quadro del 2 luglio trattano ampiamente il rischio in un contesto di Titolo I e non solo di Titolo IV cantieri. Le tre parti specifiche esemplificative sono poi anche su agricoltura e logistica oltre che comparto edile, a riprova anche di questa varietà di applicazione. Saluti |
Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini ![]() | 21/07/2025 (15:19:41) |
Il rischio microclima è generalmente noto e prevedibile sin dalla fase di progettazione dell’opera, come qualunque rischio “ambientale” ricorrente nei cantieri (es. rumore, vibrazioni, radiazioni solari, temperature estreme), e come tale deve essere valutato e gestito nel PSC sin dall’inizio. A ben vedere, proprio l'art. 91, comma 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 impone al Coordinatore per la progettazione di redigere il PSC “in riferimento all'opera, tenendo conto... delle interferenze tra le lavorazioni e dei rischi presenti nell’ambiente di lavoro”, tra cui, indubbiamente, il microclima rientra. Il testo originale del protocollo è chiaro: “[…] il Coordinatore per la progettazione, qualora previsto, all'atto dell'elaborazione del PSC dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, e prevedere misure di prevenzione idonee […].” Questo testo è coerente con il principio di prevenzione ex ante: impone al Coordinatore, prima dell’inizio dei lavori, l’obbligo di prevedere nel PSC misure concrete (aree ristoro, turnazioni, pause ecc.), il che implica una valutazione del rischio completa, programmata e basata su scenari prevedibili. Il Testo proposto da Federcoordinatori si muove al di fuori della conformità alla norma vigente: “[…] dovrà prendere in considerazione anche il rischio microclima, e indicare le possibili misure di prevenzione idonee […]. Nel caso in cui il rischio si manifesti durante l'esecuzione dei lavori, il PSC dovrà essere aggiornato […]”. Qui il rischio microclima è sottoposto a un doppio binario: - in fase progettuale: solo "possibili misure" (non prescrittive), - in fase esecutiva: eventuale aggiornamento del PSC a posteriori, se il rischio “si manifesta”. Questa formulazione sposta l’asse dalla prevenzione alla reazione, indebolendo l’efficacia preventiva dell’azione del Coordinatore. Il rischio microclima, specie in estate o inverno, non si “manifesta”, si prevede: è parte integrante del contesto operativo in cantiere. L'aggiornamento in corso d’opera può avere senso solo per variabili eccezionali o straordinarie, non per fattori climatici tipici e stagionali. Indubbiamente il testo originale tutela maggiormente i lavoratori, perché: - impone una valutazione concreta, sin dalla fase progettuale, del rischio microclima; - obbliga alla predisposizione effettiva di misure di tutela; - non rinvia alla fase esecutiva decisioni che devono essere assunte con anticipo per proteggere la salute e la sicurezza. Al contrario, il testo proposto da Federcoordinatori, pur apparentemente più “flessibile”, scarica sul Coordinatore in fase esecutiva la responsabilità di valutazioni già dovute in fase progettuale. Ciò potrebbe: - deresponsabilizzare la committenza, - legittimare ritardi o omissioni nella predisposizione di adeguate condizioni microclimatiche, - creare ambiguità operative a scapito della tutela del lavoratore. Questa modifica agevolerebbe solo imprese e Coordinatori, sollevandoli da obblighi preventivi chiari, e ciò a danno dell'effettività della tutela dei lavoratori. L’aggiornamento del PSC è un istituto eccezionale, non può diventare la norma per gestire rischi prevedibili. E il rischio microclima, nella sua ordinaria prevedibilità stagionale e geografica, rientra tra quelli che devono essere affrontati nella progettazione iniziale. Il principio di precauzione e prevenzione (art. 15 Reg. UE 178/2002 e art. 2087 c.c.) lo impone. |
Rispondi Autore: Eugenio Roncelli ![]() | 23/07/2025 (14:26:26) |
Mi scuso se mi permetto di contraddire l'avv. Dubini, che stimo molto, ma si dimentica totalmente il Tit I del Dlgs in questione. Quanto espresso nel Tit I è riferibile a tutte le aziende, comunque costituite e, in particolare, prevede che il DdL si doti del DVR; in tale documento, che descrive i rischi propri dell'attività, sono da includere anche i rischi dovuti all'ambiente di lavoro, come il clima. Non v'è differenza tra le attività in un piazzale portuale, un capannone per attività siderurgiche e altre attività che si svolgono all'aperto: il clima, freddo o caldo che sia, va considerato, punto. Ecco quindi il motivo del mio dissenso: anche se il PSC non prevedesse il rischio clima, il POS, che discende dal DVR, non può essere accettato dal CSE, se mancante delle indicazioni di rischio climatico. D'altronde, le attività di pura impiantistica non rientrano nel Tit. IV: vuol dire che per loro non vale il rischio climatico ... Il Tit. IV non può essere invocato per dare al CSP/CSE ogni tipo di responsabilità, riducendo quelle degli attori principali, in primis i DdL. |