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Emergenza caldo e lavoro: le ordinanze in Emilia-Romagna e Lombardia

Roma, 3 Lug – L’emergenza connessa al caldo e le sue conseguenze sul mondo del lavoro, specialmente relativamente alle attività outdoor, sta portando Enti, Regioni e Ministeri alla elaborazione e pubblicazione di diversi documenti, linee di indirizzo, protocolli e ordinanze.
Dopo il documento “ Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”, approvato il 19 giugno 2025 in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, e in attesa di uno specifico protocollo nazionale sulle condizioni climatiche estreme, sono molte le Regioni in Italia che hanno pubblicato specifiche Ordinanze per le attività lavorativa in condizioni di esposizione prolungata al sole.
Ci soffermiamo oggi, in particolare, sulle ordinanze pubblicate in Lombardia ed Emilia-Romagna.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Norme su emergenza caldo e lavoro: Ordinanza della Regione Emilia-Romagna
- Norme su emergenza caldo e lavoro: Ordinanza della Regione Lombardia
Norme su emergenza caldo e lavoro: Ordinanza della Regione Emilia-Romagna
Come indicato sul sito della Regione Emilia-Romagna dal 2 luglio – con riferimento alla Ordinanza n. 150 del 30 giugno 2025 - nella Regione sono ferme le attività tra le ore 12.30 e le 16, nei cantieri edili, in agricoltura, nel florovivaismo e nei piazzali della logistica, in condizioni di esposizione prolungata al sole e svolgendo attività fisica intensa, nei giorni e nelle aree in cui le mappe nazionali online del rischio segnalino un livello ‘alto’. E la misura resterà in vigore fino al 15 settembre 2025, salvo revoca anticipata.
L’Ordinanza ricorda che – con riferimento all’art 32 della Costituzione e l’art. 32 della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 - “il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”, e “nelle medesime materie sono emesse dal Presidente della Giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”.
Si richiamano poi le linee di indirizzo interregionali e si considera che
- la Regione Emilia-Romagna “è interessata da una eccezionale ondata di calore caratterizzata da elevate temperature dell’aria e da un alto tasso di umidità;
- tali elevate temperature rendono potenzialmente rischioso lo svolgimento delle attività lavorative, in particolare nei settori nei quali il lavoro è svolto prevalentemente in ambiente esterno;
- la prolungata esposizione al sole rappresenta infatti un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, causando stress termico e colpi di calore con esiti talvolta anche letali;
- ci sono settori, quali quello agricolo e florovivaistico, quello dei cantieri edili e affini, nonché quello della logistica (limitatamente ai piazzali destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), in cui il lavoro si svolge all’aperto senza che sia possibile per i lavoratori ripararsi dal sole e dalla calura nei momenti della giornata caratterizzati da un notevole innalzamento della temperatura, in assenza di adeguate e apposite misure di tutela e sicurezza;
- l’INAIL nell’ambito del progetto worklimate (Inail-CNR), ha reso disponibile sul sito web www.worklimate.it le mappe nazionali di previsione del rischio di esposizione al caldo, al fine di contenere il rischio di esposizione dei lavoratori”.
Si ritiene, dunque, necessario “nei cantieri, nei piazzali della logistica (limitatamente a quelli destinati in via esclusiva e permanente al deposito merci, con esclusione delle pertinenze dei magazzini coperti), in agricoltura e nel florovivaismo, di disporre, fino al 15 settembre 2025, salvo modifica dei termini, il divieto lavorativo su tutto il territorio emiliano romagnolo tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni in cui la mappa del rischio” pubblicata sulla seguente pagina, del progetto Worklimate, “riferita a ‘lavoratori esposti al sole’ con ‘attività fisica intensa’ ore 12.00, segnali un livello di rischio ‘ALTO’, fatto salvo l’obbligo, da parte dei datori di lavoro, dell’adozione di ogni misura organizzativa idonea e necessaria a salvaguardare i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali”.
Si ritiene poi che il datore di lavoro “è tenuto alla valutazione del rischio microclima e alla individuazione delle misure di prevenzione secondo quanto previsto dal Dlgs 81/2008 e come riportato nelle linee di indirizzo approvate il 19 giugno 2025. E al fine di “evitare condizioni di prolungata esposizione al sole, e quindi l’assoggettamento al presente atto, sarà possibile per le imprese interessate adottare adeguate misure organizzative, tecniche e procedurali che evitino l’irraggiamento continuativo nella fascia oraria interessata, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo modifiche degli orari di lavoro (anticipo dell’orario di inizio mattutino e suo eventuale prolungamento nelle ore serali), effettuazione di lavorazioni al coperto o all’ombra, anche a mezzo di tettoie fisse o mobili, riprogrammazione delle attività, frequenti turnazioni dei lavoratori esposti, frequenti pause in zone ombreggiate, utilizzo di carrelli elevatori o macchine cabinate”.
L’ordinanza indica poi che le interruzioni dell’attività lavorativa derivanti possono “configurare la fattispecie di cui all’art. 121 c. 6 del Dlgs 36/2023,” (Codice dei contratti pubblici) con “eventualità, laddove possibile, di rinegoziazione dei termini concordati per l’adempimento, nonché l’esclusione di applicabilità di penali e risoluzione contrattuale” e la mancata osservanza degli obblighi dell’Ordinanza “comporta le sanzioni come per legge (art. 650 c.p.) se il fatto non costituisce più grave reato”.
Norme su emergenza caldo e lavoro: Ordinanza della Regione Lombardia
Veniamo ora alla Regione Lombardia e alla Ordinanza n. 348 del 1 luglio 2025, che ha per oggetto “Ordinanza contingibile e urgente per motivi di igiene e sanità pubblica: attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili all'aperto e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole”.
Riprendiamo, anche in questo caso, alcune considerazioni presenti nella norma.
Si considera che “l’innalzamento delle temperature tipico della presente stagione rende rischioso lo svolgimento dell’attività lavorativa, soprattutto nei settori per i quali il lavoro viene svolto prevalentemente in ambiente esterno, con esposizione diretta alla radiazione solare”. E che “l’elevata temperatura dell’aria, l’umidità e la prolungata esposizione al sole rappresentano un pericolo per la salute dei lavoratori esposti per lunghi periodi di tempo alle radiazioni solari, a rischio, quindi, di stress termico e colpi di calore con esiti anche letali”.
Si considera poi che le, più volte citate, linee di indirizzo interregionali “offrono una visione d’insieme degli elementi che caratterizzano il percorso che porta alla realizzazione di condizioni di lavoro salubri e sicure, in relazione al rischio costituito dalle alte temperature e dalla radiazione solare”. E l’applicazione di tali linee di indirizzo in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, “garantisce un’adeguata tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.
L’ordinanza regionale, con alcune differenze rispetto a quanto deciso dalla Regione Emilia-Romagna, ad esempio riguardo all’ambito applicativo, “ordina” che:
- “è vietato il lavoro in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 2 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nonché nei cantieri edili all’aperto e nelle cave, qualora, nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione”, come previste dalle linee di indirizzo interregionali, “lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute del lavoratore, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio”, indicata sul seguente sito, riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00, segnali un livello di rischio «ALTO» e, più specificatamente” – come indicato nell’Ordinanza - sul seguente sito.
Tuttavia nella presente Ordinanza lombarda il precedente divieto “non trova applicazione per le Pubbliche amministrazioni, per i concessionari di pubblico servizio, per i loro appaltatori, quando trattasi di interventi di pubblica utilità, di protezione civile o di salvaguardia della pubblica incolumità, purché siano applicate idonee misure organizzative ed operative”, come previsto dalle linee di indirizzo interregionali che “riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro ai sensi del d.lgs. n. 81/2008”.
Si indica poi che “in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne”, è “raccomandato” il rispetto delle linee di indirizzo.
E, anche in questo caso, “la mancata osservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza, comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall’art. 650 c.p., salvo che il fatto non costituisca più grave reato”.
Rimandiamo alla lettura integrale delle due ordinanze regionali e delle indicazioni contenute nelle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare”.
Tiziano Menduto
Scarica i documenti e la normativa da cui è tratto l'articolo:
Link agli articoli di PuntoSicuro dedicati al rischio microclimatico

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