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Lavori su impianti elettrici: una nuova edizione della norma CEI 11-27
Milano, 19 Nov – Sono molte le attività che possono presentare rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori. E per favorire un’adeguata prevenzione oltre alle norme di legge rappresentate dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – con particolare riferimento al Titolo III, Capo III (articoli da 80 a 87) – sono disponibili anche diverse norme tecniche di riferimento.
Una delle più importanti, su cui anche noi come giornale ci siamo soffermati in passato, è la norma CEI 11-27 “Lavori su impianti elettrici”, una norma che contiene le prescrizioni minime per la sicurezza di attività di lavoro sugli impianti elettrici e che - come riportato nella risposta della Commissione interpelli nell’ Interpellon. 3/2012 – “costituisce corretta attuazione degli obblighi di legge” (articolo 82 e 83 del Decreto Legislativo 81/2008) per il riconoscimento dell'idoneità all'esecuzione di lavori su parti in tensione.
Recentemente è stata pubblicata sesta edizione di questa norma.
Per presentare alcune delle novità della nuova norma ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- La nuova norma CEI 11-27: 2025, entrata in vigore e ambiti di applicazione
- La nuova norma CEI 11-27: 2025, novità e definizioni dei ruoli
- La nuova norma CEI 11-27: 2025, distanze di lavoro, formazione e allegati
La nuova norma CEI 11-27: 2025, entrata in vigore e ambiti di applicazione
Il Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) ha pubblicato a ottobre del 2025 la nuova edizione della norma CEI 11-27 che, come ricordato sul sito CEI, presenta una struttura identica alla norma CEI EN 50110-1:2024-05 da cui deriva e costituisce la revisione della edizione 2021-09.
La norma CEI 11-27:2025 è in vigore dal primo novembre del 2025 e sostituisce la CEI 11-27:2021, che tuttavia rimane applicabile fino al 29 maggio 2026.
La norma si applica alle operazioni e alle attività di lavoro sugli impianti elettrici e a quelle ad essi connesse e alle operazioni vicino ad essi. In particolare, la norma si applica ad impianti messi in esercizio a qualunque livello di tensione - fissi, mobili, permanenti e provvisori - e destinati alla produzione, alla trasmissione, alla trasformazione, alla distribuzione e all'utilizzazione dell'energia elettrica.
La norma, sempre con riferimento alle indicazioni presenti sul sito CEI, fornisce le “prescrizioni di sicurezza per attività sugli impianti elettrici sopra descritte e, in particolare, si applica alle procedure di lavoro e a quelle di esercizio durante i lavori e la manutenzione”. E riguarda tutti i lavori elettrici e “anche ai lavori non elettrici quali ad esempio lavori edili eseguiti in vicinanza di impianti elettrici, di linee elettriche aeree o in vicinanza di cavi sotterranei non isolati o insufficientemente isolati”. Tuttavia la norma “non si applica ai lavori sotto tensione su impianti a tensione superiore a 1000 V in corrente alternata e 1500 V in corrente continua, trattati nella Norma CEI 11-15”.
La nuova norma CEI 11-27: 2025, novità e definizioni dei ruoli
Veniamo ad alcune novità e modifiche, rispetto alla precedente edizione, che riguardano:
- un adeguamento generale alla CEI EN 50110-1 ed. 2024;
- gli acronimi e le definizioni delle figure professionali coinvolte;
- le definizioni di attività lavorativa, di lavoro, di supervisione;
- le distanze di lavoro;
- nuovi allegati informativi sui “Pericoli degli archi elettrici” (Arc Flash) e “Disposizioni per l’emergenza”.
Ci soffermiamo in particolare sulle definizioni relative ad alcune figure professionali.
Si parla di Gestore dell'impianto elettrico (GI) che corrisponde all’URI della edizione della norma del 2021. Il GI è la persona che ha la responsabilità complessiva di un impianto elettrico, per garantirne l'esercizio in sicurezza, mediante la definizione di regole e dell'organizzazione o delle strutture. Può essere, ad esempio, il proprietario, il datore di lavoro, il titolare, o una persona designata da essi, anche esterno all’azienda, che ha il potere e l'autonomia di decidere di far attuare gli interventi di manutenzione necessari. Se designa un RI per la gestione dell'impianto durante le attività lavorative, egli perde la responsabilità della gestione della parte d'impianto presa in carico dal RI.
Un’altra figura, indicata sopra, è il Responsabile dell'impianto (RI), la persona designata alla conduzione in sicurezza dell'impianto elettrico durante i lavori elettrici.
Altre figure:
- GL (Gestore programmazione lavoro), la persona che programma e organizza i lavori elettrici prima del loro inizio. Il ruolo di GL è sempre presente e può essere ricoperto dalla stessa persona che copre il ruolo di RLE. Corrisponde all’URL della precedente edizione della norma.
- RLE (Responsabile del Lavoro elettrico): persona designata dal GL, che è stata incaricata di gestire le attività e garantire la sicurezza durante Io svolgimento dei lavori elettrici sul luogo di lavoro;
- LAV (lavoratore): persona che svolge l'attività lavorativa nell'ambito dell’organizzazione.
- PES (persona esperta in ambito elettrico) persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l'elettricità può creare
- PAV (persona avvertita in ambito elettrico): persona adeguatamente informata da persone esperte per metterla in grado di evitare i pericoli che l'elettricità può creare
- PEC (persona comune): persona che non è esperta e non è avvertita.
La nuova norma CEI 11-27: 2025, distanze di lavoro e formazione
Altre novità riguardano poi le distanze di lavoro, in particolare con riferimento a:
- distanza limite per il lavoro sotto tensione
- distanza limite di prossimità
- distanza limite di vicinanza (lavoro non elettrico)
- distanza di lavoro minima
- distanza ergonomica
- distanza dell’apparecchiatura
Riguardo alla formazione delle persone che non hanno già i requisiti si riporta la formazione minima per una PES o PAV per l'esecuzione di lavori nei diversi livelli di conoscenza (la nuova norma mantiene la precedente suddivisione dei livelli di conoscenze: Livello 1A - Conoscenze teoriche e Livello 1B - Conoscenze e capacità per l'operatività).
Tuttavia, l'azione formativa ora si sviluppa comprendendo:
- corsi frontali o a distanza in modalità sincrona con webcam attiva per le parti teoriche specifiche del rischio elettrico trattate nella norma. Dunque, non sono ammesse modalità asincrone per queste parti teoriche;
- addestramento operativo, simulazioni, affiancamento e/o altre iniziative utili al raggiungimento dello scopo, definite dal datore di lavoro in base alle attività lavorative con rischio elettrico praticate in modo specifico dal lavoratore.
Si indica poi che tutte le attività formative svolte devono essere documentate e devono prevedere momenti di valutazione dei risultati raggiunti. E si raccomanda una durata minima per la preparazione teorica (livello 1A) non inferiore alle 10 h.
Inoltre, è previsto che gli addetti ai lavori elettrici svolgano un aggiornamento della formazione di almeno 4 ore ogni 5 anni e per l’esecuzione di lavori sotto tensione in BT è richiesta una formazione specifica (la norma ne parla nella parte dedicata a tali lavori).
Concludiamo con uno sguardo ai nuovi allegati contenuti nella norma.
Ci soffermiamo brevemente sull’allegato relativo ai “Pericoli degli archi elettrici” in cui si fa riferimento alle persone che lavorano in prossimità di impianti elettrici e che sono esposte ai pericoli causati dagli archi elettrici. Si indica, tra le altre cose, che nel caso di un qualsiasi lavoro svolto nella zona di prossimità di un impianto elettrico o in presenza di lavori sotto tensione è necessario effettuare una valutazione dei rischi.
RTM
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