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Impianto elettrico di cantiere: impianto unico o più impianti?

Impianto elettrico di cantiere: impianto unico o più impianti?

Autore:

Categoria: Rischio elettrico

17/04/2023

Può essere opportuna l’adozione di un impianto elettrico unico per più imprese che operano in cantiere? Un esempio reale, le norme CEI, i vantaggi e le scelte organizzative. A cura dell’Ing. Brunello Camparada.

In questi anni PuntoSicuro si è soffermato spesso sui materiali informativi elaborati dall’Ing. Brunello Camparada sia per le competenze dell’autore che per la sua capacità di chiarire argomenti complessi partendo anche da esempi reali.

Pubblichiamo volentieri, anche in questo caso, il presente contributo che l’ingegnere ci ha inviato, dal titolo “Impianto elettrico di cantiere: impianto unico o più impianti?. Un contributo, redatto per il gruppo tecnico-scientifico “Rischio elettrico” costituitosi presso AIAS, che potrà essere utile per rispondere ad alcuni dubbi in merito agli impianti elettrici di cantiere.

 


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Impianto elettrico di cantiere: impianto unico o più impianti?

 

Facciamo un esempio reale: in un cantiere operano un’impresa affidataria capocommessa e 4 imprese sue subappaltatrici, in tutto 5 soggetti esecutori, ognuno dei quali ha bisogno, per svolgere la propria attività, di energia elettrica.

Ci si trova di fronte alla seguente alternativa:

  • l’ impresa affidataria richiede all’azienda distributrice una fornitura di energia elettrica e consente alle 4 imprese subappaltatrici di utilizzare la medesima fornitura (l’alternativa sostanzialmente non cambia se l’energia elettrica viene fornita da un gruppo elettrogeno dell’impresa affidataria, di proprietà o a noleggio);
  • ognuno dei 5 soggetti esecutori richiede all’azienda distributrice una fornitura di energia elettrica che utilizza unicamente per le proprie necessità; di fatto in cantiere sono presenti 5 forniture d’energia (anche in questo caso, il problema non cambia se i singoli soggetti esecutori, tutti o solo alcuni, utilizzano, soltanto per sé, un gruppo elettrogeno).

 

Cosa dicono le norme CEI?

La norma CEI 64-17, febbraio 2000, nel punto B5 dava la seguente raccomandazione operativa: “Alcune imprese appaltanti tendono a negare l’uso dei propri impianti elettrici di cantiere a ditte subappaltanti per non incorrere in responsabilità in caso di incidenti. La pratica è certamente lecita in termini di diritto ma non favorisce la sicurezza generale degli operatori di cantiere. È certamente preferibile che l’impianto di cantiere sia unico, coordinato e controllato in modo unitario.

Si invitano quindi le varie figure a definire un’impostazione che preveda contratti di appalto e subappalto tali da configurare:

  • un impianto di cantiere unico;
  • un solo gestore (responsabile) dell’impianto del cantiere;
  • regole chiare per l’utilizzo degli impianti.

Per ottenere questo, come accennato, l’appaltatore deve intervenire già in fase di contratto d’appalto assegnando competenze e compensi all’impresa appaltante, che a sua volta deve:

  • realizzare impianti elettrici essenziali ma ben distribuiti;
  • disporre la verifica e supervisione costante non solo dell’impianto ma anche del corretto modo di utilizzo da parte dei vari utenti;
  • disporre e tenere aggiornata una planimetria con i piani di posa di linee aeree e soprattutto interrate, e consultarle prima di attivare scavi o altre lavorazioni che possano interferire con l’impianto elettrico.

Ai fini quindi di limitare i rischi e le reciproche responsabilità, si consiglia di disporre uno scambio di dichiarazioni tra gestore impianto e imprese utilizzatrici dell’impianto, come da modelli riportati nell’allegato C”.

 

L’attuale versione della norma (febbraio 2010) ribadisce il medesimo concetto, anche se in modo meno argomentato e meno articolato, nei punti 2.1 e 2.2 qui sotto riportati:

 

2 Informazioni da comunicare nelle fasi contrattuali.

2.1 Generalità.

Le competenze dei vari soggetti presenti in un cantiere, che partecipano alla realizzazione o utilizzazione degli impianti elettrici di cantiere, sono definite dal D. Lgs 81/08 e dal D. Lgs 106/09.

In particolare i rapporti contrattuali relativi all’impianto di cantiere di regola non coinvolgono direttamente il committente (proprietario dell’opera in costruzione), bensì l’impresa appaltante in veste sia di committente all’impresa elettrica sia di utilizzatrice dell’impianto, coinvolgendo inoltre le altre imprese subappaltanti quali ulteriori utenti dell’impianto.

Va chiarito, che in mancanza di specifiche contrattuali, l’impresa appaltante non è tenuta a fornire a imprese subappaltanti il servizio relativo all’ impianto elettrico di cantiere.

Si consiglia tuttavia, per evitare il proliferare di impianti sul cantiere, che il progettista e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione inserisca nei compiti di fornitura di servizio a carico dell’impresa appaltante, la realizzazione di un impianto elettrico di cantiere, atto a soddisfare tutte le esigenze del cantiere, comprese quelle abitualmente prevedibili per le imprese subappaltanti.

2.2 Rapporti tra imprese.

Il responsabile dei lavori (committente) o il coordinatore per la progettazione, deve tenere conto anche dei rapporti contrattuali fra l’impresa appaltante (committente) e le imprese utilizzatrici (subappaltanti) che eseguono lavori elettrici e non elettrici e che devono usufruire dell’impianto elettrico di cantiere.

È quindi necessario che le persone preposte all’organizzazione informino gli operatori di cantiere in merito:

- alle caratteristiche dell’impianto elettrico;

- ai criteri di sicurezza da adottare per un utilizzo corretto dello stesso;

- ai rischi correlati all’utilizzo dei componenti elettrici.

In ogni caso, deve essere evitato che un utente possa accedere alle morsettiere, e realizzare derivazioni dai quadri esistenti senza autorizzazione.

Nell’allegato B sono riportati esempi di dichiarazioni che regolamentano le relazioni tra impresa appaltante e impresa utilizzatrice.”

 

E’ possibile che la norma CEI sia passata dalla versione del 2000 (più articolata) a quella del 2010 (meno articolata) per le resistenze della Direzione centrale dell’Enel timorosa che si potesse configurare una sorta di rivendita di energia elettrica, cosa, ai miei tempi di dirigenza nell’Enel, vietatissima; in realtà, già in quegli anni, la posizione dell’Enel si stava ammorbidendo, in sintonia, peraltro, con situazioni analoghe (mercati cittadini settimanali, bancarelle per feste patronali e sagre, e simili) privilegiando una situazione impiantistica più semplice e più razionale e financo più sicura.

 

In definitiva, il CEI privilegia un impianto elettrico unico per l’intero cantiere, utilizzabile da tutti i soggetti esecutori, evitando una proliferazione di impianti. Tale tesi si basa evidentemente su queste considerazioni:

  • è meglio realizzare un unico impianto elettrico anziché più impianti; è evidente che la realizzazione di un impianto elettrico comporta, poco o tanto, rischi per gli operatori addettivi ed è meglio che tali rischi vengano corsi una sola volta (realizzazione di un solo impianto elettrico) anziché più volte (realizzazione di più impianti);
  • analogamente è meglio recuperare, a lavori ultimati, un solo impianto elettrico, anziché più impianti;
  • è meglio che la gestione e la manutenzione, ordinaria e/o straordinaria, dell’impianto elettrico di cantiere siano affidate e curate da un unico soggetto, anziché più soggetti;
  • idem come sopra per le verifiche, casuali o periodiche, dell’ impianto elettrico;
  • idem come sopra per gli eventuali lavori elettrici che si rendessero necessari;
  • così facendo, all’ impresa affidataria capocommessa è affidato il ruolo di “unità responsabile dell’impianto” e, quindi, di unico soggetto in grado di autorizzare ogni intervento sull’impianto;
  • così facendo, i soggetti che si occupano di sicurezza in cantiere (committente, responsabile dei lavori, CSP, CSE, funzionari degli organismi di controllo, altri) per eventuali problemi legati all’impianto elettrico interloquiscono con un unico soggetto.

 

È ovvio che la realizzazione dell’impianto elettrico di cantiere deve essere realizzata da un’impresa abilitata: l’impresa affidataria se ne ha i titoli, un’impresa abilitata incaricata dall’affidataria in caso contrario. È inoltre fermo che la realizzazione deve essere effettuata secondo le regole della normativa CEI.

 

Tutto quanto sopra indicato deve essere regolato da un accordo tra l’impresa affidataria e gli altri soggetti esecutori. Al riguardo, si suggerisce la sottoscrizione di un protocollo di cui si fornisce un esempio nel sottostante box.

 

 

In conclusione, l’adozione di un impianto elettrico unico è una scelta organizzativa; è d’altra parte noto (basta consultare la letteratura tecnica di questi ultimi anni) che la sicurezza (e la salute) in cantiere si ottiene curando l’organizzazione e non le singole norme di dettaglio, ormai ampiamente note e arcinote presso tutti i coordinatori, se questi hanno seguito regolarmente il loro aggiornamento.

 

 

Ing. Brunello Camparada

 


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Rispondi Autore: eroncelli - likes: 0
17/04/2023 (07:38:57)
L'articolo è corretto e chiaro, non altrettanto l'allegato.
In particolare, vi è, al primo punto, un errore tecnico: manca totalmente la protezione contro i contatti indiretti: farei riferimento alle norme CEI in merito (64-8, almeno).
Il progetto, seppure non obbligatorio ai sensi della 37/08, dovrebbe essere disponibile con la firma del progettista (soprattutto, se l'impianto non è di modeste estensioni).
Inoltre, è incentrato sull'impresa affidataria: se, come a mio modesto avviso, l'impianto elettrico è parte del PSC (si tratta di opera "comune" a più utilizzatori), sarebbe bene mantenere il controllo generale in capo al CSE, che è "terzo" rispetto agli operatori presenti in cantiere.
In aggiunta, quanto detto dovrebbe essere utilizzato come guida nel caso di fornitura elettrica da parte del Committente (ad esempio, in aree di stabilimenti/uffici esistenti), se, per sicurezza, non si realizza una alimentazione separata (con possibili interferenze con l'esistente)
Rispondi Autore: Stefano Reissner (ESEM CPT Milano) - likes: 0
17/04/2023 (09:03:24)
Per cominciare sottolinerei che la "norma 64-17" non è una norma ma solo una guida. La guida 64-17 è relativamente vecchia e non aggiornata rispetto alle norme a cui si riferisce. In ogni caso sono le norme che dettano le regole di realizzazione di un impianto mentre le guide forniscono consigli o pareri anche se di fonte autorevole. In caso di presenza di un'impresa affidataria risultra abbastanza logico che sia essa a realizzare l'impianto elettrico di cantiere ed esso sia poi messo a disposizione di tutti i suoi subappaltatori. Diverso è il caso di più imprese affidatarie presenti contemporaneamente in cantiere. Sarà il cmmittente che assegnerà la realizzazione dell'impianto elettrico ad una di esse e stabilirà in accordo con il PSC l'eventuale onere da riconoscere per la messa a disposizione dell'impianto alle altre affidatare. In questo caso è necessaria della documentazioni che regolamenti questa messa a disposizione (come giustamente indica l'autore). Ricordo la prassi (ormai un pò superata) esistente del comitato interimprese per la gestione dei servizi comuni di cantiere e non solo dell'impianto elettrico.
Rispondi Autore: Stefano Ressner (ESEM CPT Mlano) - likes: 0
17/04/2023 (09:10:17)
Dmentcavo di dire che l'impianto elettrico deve essere unico e unico l'impianto di terra a protezione dai contatti indiretti in quanto non è tollerabile che le masse presenti in cantiere possano riferirsi a potenziali diversi.
Rispondi Autore: Brunello Camparada - likes: 0
17/04/2023 (09:57:24)
Ringrazio i colleghi Eroncelli e Ressner per le utili osservazioni di cui terro' certamente conto.
Sono solo parzialmente d'accordo sul controllo affidato al CSE; egli non e' l'ispettore di cantiere o, come dice l'ing. Catanoso, lo sceriffo di cantietre.Secondo me, il CSE dovrebbe verificare che l'impianto sia unico se cosi' e' stato scritto nel PSC, ma lasciare ad altri i controlli di dettaglo

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