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Quali sono i compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori?

Quali sono i compiti del coordinatore per l’esecuzione dei lavori?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Coordinatori

11/02/2022

Un documento si sofferma sui fondamentali per i coordinatori della sicurezza in edilizia. Focus sulle varie fasi relative ai compiti del coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera.

Brescia, 11 Feb – Nel mondo edile il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) è quella figura che il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 descrive, all’articolo 89 del Titolo IV (Cantieri temporanei e mobili), come coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, un ‘soggetto, diverso dal datore di lavoro dell’impresa esecutrice, incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice’.

 

Il CSE deve, in grande sintesi, “curare l’ attuazione del PSC eseguendo le attività a ciò connesse” e “a differenza del suo collega CSP” (meno che CSP e CSE coincidano), “può essere designato anche a ridosso, comunque congruamente prima, dell’inizio dei lavori”.

 

Inoltre come riportato sopra, nell’art. 89 del D. Lgs. 81/2008, il CSE “deve essere persona diversa dal datore di lavoro di un’impresa (ovviamente il veto si riferisce ad un’impresa operante nel medesimo cantiere seguito dal CSE), da un suo dipendente e dal suo RSPP”.

Il motivo di questa indicazione normativa è evidente: “come può tale CSE prendere provvedimenti, a volte anche pesanti, nei confronti di un’impresa di cui è responsabile, di cui è dipendente o da cui è incaricato”?

L’unica eccezione a questa regola si può verificare “se vi è coincidenza tra committente ed impresa esecutrice”, anche se la “ratio di questa eccezione non è del tutto comprensibile e condivisibile”.

 

A fornire queste informazioni e commenti sulle indicazioni normative relative al coordinatore per l’esecuzione dei lavori è il documento “I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”; un documento prodotto dall’Ing. Brunello Camparada e proposto dal nostro giornale nella versione aggiornata nel 2021.

 

Riguardo a quanto indicato nel documento sui compiti del CSE, ci soffermiamo oggi sui seguenti argomenti:


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Coordinatore per l’esecuzione: quali sono i compiti del CSE?

Cosa deve fare il CSE per svolgere il proprio compito? Nel documento dell’Ing. Camparada è riportata una possibile successione di fasi, in ordine cronologico.

 

Riprendiamo dal documento la descrizione delle prime sei fasi (alcune di queste fasi sono inutili se il CSE coincide col CSP):

  • “acquisire l’incarico, raccogliere informazioni generali sul tipo di opera da realizzare, definire il compenso e le modalità di pagamento. Anche in questo caso, la presente fase può sembrare ovvia e banale, ma non è così; a parte l’aspetto tutt’altro che trascurabile del compenso, è evidente che questa è la fase in cui il CSE valuta se può accettare l’incarico (in funzione del tipo di opera e di eventuali altri impegni concomitanti) ed ha, in genere, il primo contatto col committente o con i suoi collaboratori e col CSP. Anche ora è evidente che tale fase perde parte del proprio significato nel caso di CSE dipendenti dal committente, come avviene nel caso, ad esempio, delle aziende distributrici di servizi pubblici che decidono di realizzare il coordinamento per l’esecuzione dei lavori al proprio interno (come già detto sopra, in questi casi l’incarico è, di fatto, un ordine cui il CSE ben difficilmente può opporsi);
  • acquisire il PSC ed il fascicolo tecnico, studiarli attentamente, se del caso incontrare il CSP per chiedere e ricevere eventuali chiarimenti sul piano e sul fascicolo;
  • acquisire altri documenti utili per la sua attività (progetti, disegni, prescrizioni varie, nominativo delle eventuali imprese già selezionate, copia della notifica preliminare, eccetera);
  • a gara conclusa, acquisire il nominativo dell’impresa (o delle imprese se più di una) affidataria aggiudicataria dell’appalto dei lavori; l’ideale sarebbe ottenere copia del contratto (o dei contratti) d’appalto;
  • acquisire copia delle autorizzazioni al subappalto e delle comunicazioni di subaffidamento;
  • eseguire un sopralluogo nell’area o nell’ambiente dove dovrà essere realizzata l’opera durante il quale può verificare se, nel tempo trascorso dalla data di compilazione del PSC, si sono modificate oppure no le condizioni previste nel piano (accessi, interferenze, confini, eccetera); nel caso siano intervenute variazioni significative tali da richiedere la modifica del PSC, egli lo deve modificare”.

 

Coordinatore per l’esecuzione: l’incontro che costituisce la prima riunione

L’Ing. Camparada riporta molte indicazioni sull’incontro con “il committente e/o il responsabile dei lavori e/o il direttore dei lavori e l’impresa (o le imprese) affidataria aggiudicataria dell’appalto (e le eventuali imprese subappaltatrici e subaffidatarie già individuate) per illustrare il proprio ruolo, le incombenze che lo aspettano e le modalità con cui svolgerà il suo compito”.

 

Nel corso dell’incontro, che costituisce la prima riunione di coordinamento, il coordinatore per la sicurezza deve:

  • “prendere nota (ragione sociale, indirizzo civico, indirizzo di posta elettronica, fax, nominativo del datore di lavoro, eccetera) delle imprese affidatarie, delle imprese subappaltatrici e subaffidatarie e dei lavoratori autonomi presumibilmente presenti in cantiere in modo di poter avere un quadro completo degli appalti, dei subappalti e dei subaffidamenti,
  • illustrare il PSC ed i suoi punti salienti,
  • prendere nota delle eventuali richieste di modifica del piano da parte dell’impresa (o delle imprese) affidataria e, a meno che sia in grado di dare subito un proprio giudizio su di esse, riservarsi di valutarle successivamente,
  • individuare l’impresa affidataria capocommessa nel caso che le imprese affidatarie siano più di una (nel caso di impresa unica affidataria, questa è senz’altro l’impresa capocommessa),
  • chiedere all’impresa affidataria capocommessa di designare il suo direttore di cantiere ed il suo capocantiere se diverso dal direttore di cantiere,
  • chiedere alle altre imprese affidatarie presenti di designare i propri direttori di cantiere ed i propri capocantiere se diversi dai direttori di cantiere,
  • se non già avvenuto, chiedere all’impresa (o alle imprese) affidataria di presentargli per tempo, comunque prima dell’inizio dei lavori, sia il proprio POS, sia i POS delle imprese sue subappaltatrici o subaffidatarie,
  • chiedere all’impresa (o alle imprese) affidataria di presentargli per tempo, comunque prima dell’inizio dei lavori, le eventuali altre documentazioni e dichiarazioni previste nel PSC,
  • se non già avvenuto, chiedere all’impresa capocommessa di predisporre il programma dettagliato dei lavori e la planimetria del cantiere; chiedere alla stessa di predisporre un sicuro sistema di rilevazione delle presenze quotidiane in cantiere,
  • chiedere all’impresa (o alle imprese) affidataria di comunicargli per tempo i nominativi dei soggetti subappaltatori e subaffidatari,
  • stendere (anche nei giorni successivi) il verbale dell’incontro e inviarne (o consegnarne) copia a tutti i partecipanti”.

 

Coordinatore per l’esecuzione: gli altri compiti fino alla chiusura dei lavori

Riportiamo, sempre in ordine cronologico, le altre fasi del lavoro del coordinatore per l’esecuzione dei lavori come riportate nel documento dell’Ing. Camparada:

  • “verificare il POS (o i POS) dell’impresa (o delle imprese) affidataria e comunicarle (o comunicare loro) il proprio giudizio (idoneità o non idoneità o idoneità condizionata), preferibilmente con una comunicazione scritta;
  • verificare i POS delle imprese subappaltatrici e subaffidatarie e comunicare all’impresa (o alle imprese) affidataria il proprio giudizio (idoneità o non idoneità o idoneità condizionata), preferibilmente con una comunicazione scritta;
  • verificare l’attuazione di quanto previsto tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza delle varie imprese finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere. In cosa consiste questa verifica dal significato piuttosto sibillino? Secondo alcuni funzionari dell’ASL, la verifica consiste soltanto nell’appurare che i citati rappresentati abbiano ricevuto, dai datori di lavoro delle imprese esecutrici, copia del PSC e che abbiano avuto la possibilità di proporre eventuali modifiche;
  • a lavori iniziati, effettuare le visite in cantiere secondo le modalità che verranno esposte in un successivo capitolo;
  • integrare il PSC con l’elenco delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi utilizzando, ad esempio, il facsimile contenuto nella tavola 3.2” (tavola presente nel documento); “tale elenco deve essere oggetto di continuo aggiornamento;
  • man mano che gli vengono comunicati i nominativi delle imprese subappaltatrici o subaffidatarie, se non già fatto dall’impresa affidataria contattarle per chiedere loro di presentargli, prima dell’inizio dei lavori di loro competenza e per il tramite dell’impresa affidataria, il POS; verificare tali POS e comunicare il proprio giudizio come detto sopra;
  • verificare periodicamente, previa consultazione col direttore dei lavori, con le imprese esecutrici (affidatarie, subappaltatrici, subaffidatarie) ed i lavoratori autonomi interessati, la compatibilità tra il PSC ed i lavori in corso, in particolare per quanto concerne il programma di esecuzione e le loro interferenze; se del caso, deve aggiornare il piano;
  • se ne ricorre il caso, eseguire gli interventi di sua competenza, ossia:
    • contestare per iscritto alle imprese ed ai lavoratori autonomi le inosservanze rilevate, segnalare al committente (o al responsabile dei lavori) le suddette contestazioni proponendogli una di queste tre alternative: sospensione dei lavori, allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, risoluzione del contratto;
    • dare comunicazione scritta all’ASL ed all’Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competenti delle inadempienze del committente (o del responsabile dei lavori) quando quest’ultimo, ricevuta la segnalazione di cui al precedente alinea, non adotti alcun provvedimento senza una specifica motivazione;
    • sospendere in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica dell’avvenuto adeguamento, dandone comunicazione scritta al committente (o al responsabile dei lavori), al direttore dei lavori, al direttore di cantiere ed al capocantiere dell’impresa interessata (o al lavoratore autonomo interessato);
  • nei casi previsti (casi 2 e 4 della tavola 2.3), redigere il PSC ed il fascicolo con le caratteristiche dell’opera;
  • effettuare ulteriori riunioni di coordinamento, secondo necessità, con le imprese esecutrici e coi lavoratori autonomi”;
  • “coordinare, sotto il profilo della sicurezza e della salute in cantiere, gli interventi di protezione e di prevenzione dai rischi (non tutti, come vedremo più avanti) ed organizzare la cooperazione fra tutti i soggetti operanti in cantiere (imprese esecutrici e lavoratori autonomi);
  • verificare che le imprese affidatarie effettuino la vigilanza, in tema di sicurezza e di salute, sui soggetti loro subappaltatori o subaffidatari coordinando gli interventi descritti negli articoli 95 e 96 del D. Lgs. 81/08;
  • se ne ricorre il caso, modificare il PSC e/o il fascicolo tecnico;
  • se ne ricorre il caso, chiedere alle imprese esecutrici di modificare i loro POS, riverificarli e ricomunicare il proprio giudizio;
  • se richiesto, al termine dei lavori, inviare al committente (o al responsabile dei lavori) una relazione sull’andamento dei lavori sotto il profilo della sicurezza e della salute contenente anche un eventuale giudizio, evidentemente riservato, sulla capacità delle imprese e dei lavoratori autonomi di osservare e attuare le misure di sicurezza”.

 

Coordinatore per l’esecuzione: la documentazione e i compiti organizzativi

L’Ing. Camparada indica poi che ogni qualvolta il coordinatore per la sicurezza chiede o sollecita qualcosa, “ne deve prendere debita nota (oggigiorno è facile chiedere o sollecitare per posta elettronica) allo scopo di poter eventualmente dimostrare il proprio fattivo operato. Si tenga presente che, nel caso di incidente grave e di conseguente inchiesta degli organismi di controllo, gli verrà chiesto di documentare tutto ciò che ha fatto e detto”.

 

Riportiamo le immagini relativi al diagramma di flusso riportato nel documento:

 

 

     

 

In conclusione nel documento, riguardo ai compiti del CSE, sono poste alcune domande:

  • poiché le imprese affidatarie devono vigilare sull’operato dei subappaltatori e dei subaffidatari, il CSE può disinteressarsi dei subappaltatori e dei subaffidatari?
  • In cosa differiscono i suoi doveri rispetto a quelli dei datori di lavoro delle imprese affidatarie?”.

Si indica che la risposta è implicita nel loro diverso ruolo: “in altri termini, il CSE ha compiti organizzativi (cioè fornire indicazioni e prescrizioni, dettare regole di coordinamento, risolvere problemi di cooperazione), mentre i datori di lavoro delle imprese affidatarie hanno compiti operativi di attuazione delle disposizioni fornite dal CSE vigilando che esse vengano osservate anche dai loro subappaltatori e subaffidatari, tenuto anche conto che loro, o i loro collaboratori, sono costantemente presenti in cantiere mentre il CSE lo è soltanto saltuariamente”.

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

“I fondamentali per i coordinatori della sicurezza”, documento elaborato dall’Ing. Brunello Camparada, revisione 2021, ultimo aggiornamento 26 agosto 2021.

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”.

 



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