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Le ricadute delle novità del regolamento CLP sulla direttiva Seveso
Roma, 27 Mag – Il Regolamento CLP ( regolamento CE n. 1272/2008) - relativo a classificazione, etichettatura ed imballaggio di sostanze e miscele - ha stabilito nuove norme per la comunicazione dei pericoli delle sostanze e delle miscele lungo la catena di approvvigionamento. La Commissione Europea ha dovuto dunque rivedere anche la legislazione a valle che fa riferimento al precedente sistema di classificazione (direttiva 67/548/CEE e direttiva 1999/45/CE), tra cui innanzitutto la direttiva Seveso sui “ rischi di incidenti rilevanti”. Ed infatti la direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 (cosiddetta direttiva Seveso III) che sostituirà l’attuale direttiva Seveso II proprio a partire dal prossimo 1 giugno 2015, ha tra gli obiettivi l’allineamento dell’Allegato I (sostanze che rientrano nel campo di applicazione della direttiva) con le modifiche alla classificazione stabilite dal regolamento CLP.
Per parlare delle ricadute e delle novità introdotte dal Regolamento CLP in tema di classificazione sulla direttiva Seveso, ci soffermiamo su un intervento dal titolo “Sostanze e miscele pericolose: ricadute delle novità introdotte dal regolamento CLP sulla direttiva Seveso” e a cura di E. Barbassa (Inail - Direzione Regionale Lombardia, Contarp) e G. Giannelli (Inail - Settore Ricerca Certificazione e Verifica - Unità Operativa Territoriale di Como). Un intervento presentato all’ 8° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp (Roma, novembre 2013).
I relatori ricordano che il Regolamento CLP, che è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 gennaio 2009, abrogherà le direttive 67/548/CEE (DSP: direttiva sulle sostanze pericolose) e 1999/45/CE (DPP: direttiva sui preparati pericolosi) “a partire dal 1 giugno 2015, al termine di un periodo di transizione durante il quale sono applicabili sia il vecchio sistema che il nuovo”. E sempre in relazione alle prossime scadenze si segnala che in merito alla direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 - pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE del 24 luglio 2012 ed èntrata in vigore il 13 agosto 2012 – l’Italia dovrà “adottare le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 2012/18/UE entro il 31 maggio 2015 ed applicare le norme di recepimento a decorrere dal 1 giugno 2015”.
L’intervento si sofferma poi sui principali cambiamenti nella classificazione di sostanze e miscele introdotti dal CLP, ad esempio ricordando che “per quanto concerne le classi di pericolo di tipo fisico, si passa dalle 5 categorie nella DSP alle 16 classi di pericolo nel CLP”.
I relatori presentano inoltre le novità previste dalla direttiva Seveso III.
Ricordiamo che “la normativa attualmente vigente in Italia sui rischi di incidenti rilevanti è il d.lgs. n. 334 del17 agosto 1999, che ha recepito la direttiva europea 96/82/CE, denominata Seveso II, e che è stato quindi modificato dal d.lgs. 21 settembre 2005 n. 238, relativo a sua volta all’attuazione della direttiva 2003/105/CE, che è stata emanata a seguito di alcuni incidenti rilevanti”.
Ribadendo che la motivazione principale per la revisione della direttiva Seveso II è stata l’allineamento dell’Allegato I (elenco delle sostanze pericolose) al Regolamento CLP, che entrerà in vigore definitivamente dal 1 giugno 2015, l’intervento si sofferma su alcune delle principali modifiche operate dalla direttiva Seveso III:
- “adeguamento dell’allegato I (campo di applicazione della direttiva) ai cambiamenti introdotti dal regolamento CLP;
- introduzione di meccanismi correttivi per adeguare l’Allegato I alle ‘future’ classificazioni (sostanze che non presentano caratteristiche tali da dare origine ad un pericolo di incidente rilevante);
- rafforzamento delle disposizioni relative all’accesso del pubblico alle informazioni sulla sicurezza, alla partecipazione ai processi decisionali e all’accesso alla giustizia, e miglioramento del modo in cui le informazioni vengono raccolte, gestite, rese disponibili e condivise;
- introduzione di norme più rigorose per le ispezioni degli impianti per garantire l’attuazione effettiva e il rispetto delle regole di sicurezza;
- ulteriori modifiche tecniche per chiarire ed aggiornare talune disposizioni, tra cui alcune razionalizzazioni e le semplificazioni per ridurre gli oneri amministrativi superflui”.
Veniamo dunque ad una breve rassegna delle modifiche alla direttiva Seveso per armonizzarla al CLP.
Si indica che “la trasposizione del campo di applicazione della direttiva Seveso nelle classi e categorie di pericolo del regolamento CLP, non potendo essere biunivoca, è necessariamente passata per una concertazione, a livello europeo, di nuovi accorpamenti delle tipologie di sostanze pericolose ed anche della relativa quantificazione dei limiti di soglia ad esse associate”.
Nella direttiva Seveso III le sostanze e miscele di riferimento - individuate nell’Allegato I – sono suddivise in due parti:
- “parte 1 che individua le caratteristiche di pericolosità di interesse per la normativa;
- parte 2 che elenca nominalmente un certo numero di sostanze”.
In particolare la parte 1 dell’Allegato I (ex parte 2 della direttiva 96/82/CE), riporta l’elenco generico delle categorie di sostanze soggette alla Seveso e “si presenta, in maniera più ordinata, suddivisa in 4 sezioni:
- sezione “H” - pericoli per la salute
- sezione “P” - pericoli fisici
- sezione “E” - pericoli per l’ambiente
- sezione “O” - altri pericoli.
Mentre la parte 2 dell’allegato I riporta “l’elenco di 34 sostanze (o classi di sostanze quali ad esempio i composti del nichel ed i prodotti petroliferi) pericolose già ricomprese nella precedente direttiva, con i medesimi limiti, ed aggiunge 14 nuove sostanze che dal 1 giugno 2015 comporteranno la sottoposizione degli stabilimenti che le utilizzano alle disposizioni dettate dalla Seveso III. In particolare si citano tra le modifiche apportate alla parte 2 dell’Allegato I:
- l’aggiornamento di un riferimento al regolamento CLP per i gas infiammabili liquefatti;
- l’inserimento di ammoniaca anidra, trifluoruro di boro e solfuro di idrogeno come sostanze designate, precedentemente inserite nelle categorie di pericolo, per mantenerne invariate le soglie;
- l’inserimento dell’olio combustibile denso nella voce dedicata ai prodotti petroliferi;
- il chiarimento delle note relative al nitrato di ammonio e l’aggiornamento, secondo le indicazioni OMS 2005, dei fattori di tossicità equivalente (TEF) per i poli-cloro-dibenzofurani ed i poli-cloro-dibenzo-diossine”.
Inoltre si sottolinea che la modifica principale apportata dal regolamento CLP al campo di applicazione della direttiva Seveso “riguarda ipericoli per la salute: la precedente categoria ‘molto tossico’ è stata tradotta nella categoria del CLP ‘tossicità acuta 1’, mentre la categoria ‘tossico’ è stata armonizzata con le categorie ‘tossicità acuta 2’ (tutte le vie di esposizione) e ‘tossicità acuta 3’ (via cutanea e per inalazione). Le categorie precedenti e più generali di proprietà comburenti, esplosive e infiammabili sono sostituite con alcune categorie CLP più specifiche relative a pericoli fisici che non esistevano in precedenza”. Senza dimenticare che le categorie relative ai pericoli fisici, unitamente alle categorie di pericolo per l’ambiente, “sono state trasposte direttamente e mantengono il più possibile l’ambito di applicazione attuale in relazione a tali rischi”.
Dunque, concludono i relatori, l’obiettivo della direttiva Seveso III di armonizzare l’allegato I con le modifiche stabilite dal regolamento CLP, è stato realizzato”, in particolare per quanto riguarda i pericoli per la salute che rappresentavano il punto più critico, senza prevedere nessuna riduzione nel livello di protezione raggiunto dall’attuale normativa Seveso e, contemporaneamente, senza nessuna significativa estensione del campo di applicazione della Seveso. Infatti, per non diminuirne l’efficacia, l’applicazione della direttiva Seveso deve comunque rimanere limitata ed una sua eventuale applicazione estesa non sarebbe funzionale agli scopi”.
Ricordiamo, infine, un’altra delle conseguenze dell’abrogazione delle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE: tutti i fornitori di sostanze e miscele pericolose dovranno obbligatoriamente fornire schede di sicurezza conformi all’Allegato II del Reg. 453/2010 (che ha aggiornato l’allegato II del Regolamento REACH secondo le novità del Regolamento CLP).
“ Sostanze e miscele pericolose: ricadute delle novità introdotte dal regolamento CLP sulla direttiva Seveso”, a cura di E. Barbassa (Inail - Direzione Regionale Lombardia, Contarp) e G. Giannelli (Inail - Settore Ricerca Certificazione e Verifica - Unità Operativa Territoriale di Como), intervento all’8° Seminario di aggiornamento dei professionisti Contarp (formato PDF, 57 kB).
Tiziano Menduto
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