Rischio chimico e SDS: come fornire le schede dati di sicurezza?
Helsinki, 30 Mar – Ai sensi dell’articolo 31 del Regolamento n. 1907/2006, relativo alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH), ‘una scheda di dati di sicurezza è fornita gratuitamente su carta o in forma elettronica entro la data di fornitura della sostanza o della miscela’.
Ma quali sono, più nel dettaglio, i modi e le tempistiche per la fornitura delle schede dati di sicurezza (SDS)?
Per dare una risposta, in considerazione dell’importanza di questi documenti per la sicurezza e per la gestione del rischio chimico nei luoghi di lavoro, ci soffermiamo sul contenuto degli “ Orientamenti sulla compilazione delle schede dati di sicurezza” (versione 4) prodotti dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( ECHA). Orientamenti che contengono anche le novità del Regolamento (UE) 2020/878 che modifica l’Allegato II del regolamento REACH relativo alle “Prescrizioni per la compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS)” per sostanze e miscele.
Questi gli argomenti affrontati nell’articolo:
- Indicazioni sulla fornitura delle schede di dati di sicurezza
- La lingua o le lingue in cui deve essere fornita la SDS
Indicazioni sulla fornitura delle schede di dati di sicurezza
Riguardo alla fornitura delle schede di dati di sicurezza (“su carta, ad esempio mediante lettera, via fax o elettronicamente, ad esempio via e-mail”) e con riferimento all’articolo 31 del regolamento REACH, si sottolinea nel documento che la dicitura “è fornita” va intesa “come un obbligo proattivo del fornitore di consegnare effettivamente la scheda di dati di sicurezza (e ogni aggiornamento prescritto) piuttosto che renderla disponibile in maniera passiva, ad esempio su Internet o in maniera reattiva consegnandola su richiesta”.
In questo senso il Forum dell’ECHA ha “concordato che, ad esempio, pubblicare semplicemente una copia di una SDS (o un aggiornamento) su un sito web non può essere considerato come assolvimento del proprio dovere di ‘fornire’”.
Si indica poi che nel caso di “fornitura” elettronica, “la consegna della SDS (e di eventuali allegati relativi allo scenario d’esposizione) come allegato a una e-mail in un formato generalmente accessibile a tutti i destinatari può essere considerata accettabile. Al contrario, l’invio di una e-mail con un link a un sito web generale all’interno del quale cercare e scaricare la SDS (o l’ultimo aggiornamento della SDS) non può essere considerato accettabile”.
La maggior parte delle autorità nazionali preposte all’applicazione dei regolamenti (REACH, CLP e PIC) “concorda sul fatto che la fornitura di una scheda di dati di sicurezza mediante l’indicazione di un link deve soddisfare le seguenti condizioni preliminari”:
- “il link è diretto e consente di accedere alla SDS specifica per il prodotto chimico oggetto della fornitura;
- il link è affidabile e funzionante e deve rimanere costantemente attivo, preferibilmente su base permanente;
- se non può essere garantita l’attività su base permanente, il fornitore dovrebbe avvertire il cliente in merito all’accessibilità temporanea e alla sua durata per consentirgli il download della SDS;
- gli aggiornamenti del link (dovuti ad esempio a modifiche del sito web) dovrebbero essere inviati attivamente al cliente;
- anche gli aggiornamenti della stessa SDS vanno comunicati attivamente al cliente;
- quando si utilizza il link, l’accesso alla SDS dovrebbe essere privo di ostacoli (ad esempio non possono essere richiesti né il login né la registrazione)”.
Si ricorda che una volta che una scheda di dati di sicurezza è stata fornita in occasione di una prima consegna di una sostanza o miscela a un determinato destinatario “non vi è necessità di fornire un’ulteriore copia della SDS con le successive consegne al medesimo destinatario, a meno che la SDS non sia stata sottoposta a revisione”.
La lingua o le lingue in cui deve essere fornita la SDS
Affrontiamo un altro aspetto relativo alle modalità di fornitura delle SDS: le lingue da utilizzare.
A norma dell’articolo 31, paragrafo 5 del regolamento REACH, ‘La scheda di dati di sicurezza è fornita nelle lingue ufficiali degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente’.
Si sottolinea che è lo Stato membro destinatario a stabilire disposizioni diverse, ma in ogni caso “sarebbe auspicabile fornire sempre (possibilmente in aggiunta) la SDS nella lingua del paese”.
A questo proposito l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha pubblicato la tabella “ Lingue richieste per etichette e schede di dati di sicurezza”.
Si segnala, inoltre, che “lo scenario d’esposizione allegato, essendo considerato una parte integrante della SDS, è soggetto alle stesse prescrizioni in merito alla traduzione cui è soggetta la SDS, vale a dire che deve essere fornito in una lingua ufficiale dello Stato membro o degli Stati membri sul cui mercato la sostanza o la miscela sono immesse, salvo qualora lo Stato membro o gli Stati membri in questione dispongano diversamente”.
Si ricorda poi che nella sezione 2 della SDS (identificazione dei pericoli) possono essere utilizzati o la dicitura completa della classificazione di pericolo e delle indicazioni di pericolo o “i codici delle classi e delle categorie di pericolo” e i codici delle indicazioni di pericolo. E “se viene utilizzata la dicitura completa, essa deve essere nella lingua della SDS”.
Tuttavia se vengono utilizzati i codici delle classi e delle categorie di pericolo, “le abbreviazioni fornite per ciascuna classe di pericolo non devono essere tradotte (si tratta di codici indipendenti dalle lingue basati su termini inglesi [abbreviati], e non di ‘testo in lingua inglese’). I codici devono quindi rimanere nella forma indicata nell’allegato VI del regolamento CLP. Se vengono utilizzati codici, altre abbreviazioni o acronimi, il testo completo e la spiegazione devono essere riportati nella sezione 16 della SDS, nella lingua della SDS”.
Si osserva, infine, che secondo le disposizioni di cui all’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento sull’ assenso preliminare in conoscenza di causa ( regolamento PIC - sull’esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose), “per le sostanze che necessitano di una SDS (nel formato dell’allegato II del regolamento REACH) ai sensi dell’articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento: ‘Le informazioni che figurano sull’etichetta e nella scheda informativa sulla sicurezza sono, nei limiti del possibile, riportate nella o nelle lingue ufficiali o in una o più delle principali lingue del paese di destinazione o della zona in cui la sostanza sarà utilizzata’, vale a dire che in questi casi la lingua o le lingue in cui deve essere fornita la SDS possono comprendere (ove possibile) lingue che non sono lingue ufficiali in nessuno Stato membro”.
Concludiamo rimandando alla lettura integrale del documento ECHA e segnalando che gli orientamenti sulla compilazione delle SDS riportano anche informazioni dettagliate sulla compilazione delle varie sezioni delle schede.
Tiziano Menduto
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