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Regolamento SDS: schede dati di sicurezza e normative europee

Regolamento SDS: schede dati di sicurezza e normative europee
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

22/11/2013

Indicazioni sulla nuova scheda dati di sicurezza alla luce delle recenti normative europee. Obblighi, novità, problematiche, struttura, periodi di transizione, aggiornamento delle SDS e implementazione delle nuove norme.

 
Bergamo, 22 Nov – Con riferimento al “Progetto formativo/informativo locale per piccole e medie imprese, coinvolte nella loro attività all'applicazione dei regolamenti REACH e CLP” dell’ ASL della Provincia di Bergamo, torniamo a occuparci dei regolamenti europei sulle sostanze chimiche focalizzando la nostra attenzione in particolare sulle schede dati di sicurezza (SDS). Schede disciplinate dal Regolamento Europeo 453/2010 che aggiorna l’Allegato II del Regolamento REACH tenendo conto dei nuovi criteri CLP.
 
Sul tema delle schede dati di sicurezza si sofferma un intervento al corso che si è tenuto il 18 marzo 2013 in relazione al progetto dell’ASL bergamasca.
 
Nell’intervento “La nuova Scheda Dati di Sicurezza (SDS) secondo le recenti normative europee”, a cura di Emanuela Andreini e Gaetano Garramone ( ICPS - Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria), non solo si danno notizie sulla normativa (il Regolamento n. 453/2010 è entrato in vigore il 20 giugno 2010), ma vengono affrontati obblighi, novità, problematiche, struttura, periodi di transizione e aggiornamento delle SDS.
 
Iniziamo, ad esempio, a segnalarequando è obbligatorio fornire la SDS.
 
I due docenti del corso indicano che la fornitura di una SDS è obbligatoria se:
-  “una sostanza o una miscela è classificata come pericolosa;
- una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) o molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) secondo il Regolamento REACH (Allegato XIII);
- una sostanza è inclusa nell'elenco delle “sostanze candidate” di particolare interesse (the Candidate List)”.
Ricordiamo, a questo proposito, che uno Stato membro o l’ECHA possono proporre che una sostanza sia identificata come sostanza estremamente preoccupante (SVHC). Se la sostanza è identificata come tale, viene aggiunta all’elenco di sostanze candidate, ai fini della sua eventuale inclusione nell’elenco delle autorizzazioni (Allegato XIV, Regolamento REACH).
 
Una miscela “che non soddisfa i criteri di classificazione come pericolosa, necessita di una SDS da fornire obbligatoriamente su richiesta del cliente se contiene:
- almeno una sostanza pericolosa per la salute o l’ambiente in concentrazione >1 % w/w (non gassose) o > 0.2 % v/v (gassose);
- almeno una sostanza PBT o vPvB in concentrazione > 0.1 % w/w (non gassose);
- una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro”.
In questi casi “l’etichetta sull’imballaggio deve riportare informazioni che indichino la disponibilità della SDS”.
Le slide dell’intervento, che vi invitiamo a leggere integralmente, riportano anche le esenzioni dalla fornitura della SDS.


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Parliamo ora di responsabilità relative alle SDS:
- “la responsabilità iniziale dei contenuti ricade sul fabbricante, importatore o rappresentante esclusivo;
- gli attori lungo al catena di approvvigionamento forniscono una SDS, ricorrendo alle informazioni ricevute dai fornitori, verificandole ed implementandole (se opportuno);
- i fornitori di una sostanza/miscela a cui è associata una SDS sono in ogni caso responsabili dei contenuti, anche se la SDS non è stata preparata da essi”.
 
Alcune problematiche connesse:
- “la SDS è fornita gratuitamente, su carta o in forma elettronica (allegato mail, CD, memoria di massa, etc.) entro la data di fornitura della sostanza/miscela;
- la SDS deve essere compilata nella lingua ufficiale dello Stato Membro in cui la sostanza/miscela di riferimento è immessa sul mercato (a meno che tale Stato Membro non disponga diversamente);
- non è possibile richiedere la riservatezza per le informazioni che devono essere riportate nella SDS;
- la SDS deve essere compilata da una (o più?!) persona competente (??). Sul fornitore grava la garanzia di una formazione adeguata (e aggiornata) della/e persona/e competente/i”.
 
Le slide dell’intervento, pubblicate sul sito dell’ASL di Bergamo, riportano anche una criticità: la modalità di trasmissione della SDS.
A questo proposito il Parere dell’Echa (LG ECHA settembre 2011) indica che “la messa a disposizione della SDS su un sito internet non ottempera al dovere di fornire attivamente la SDS all’utilizzatore a valle”.
 
Dopo aver accennato al periodo di transizione, l’intervento al corso affronta il tema dell’aggiornamento della SDS.
 
La SDS va sempre aggiornata se:
- “diventano disponibili nuove informazioni sui pericoli o informazioni che possono influire sulle misure di gestione dei rischi;
- una autorizzazione viene rilasciata o rifiutata;
- una restrizione viene imposta.
In questi casi non valgono le deroghe alle scadenze di aggiornamento delle SDS stabilite dal Reg. 453/2010”.
Inoltre:
- “la data di compilazione della SDS e le eventuali revisioni devono figurare sulla prima pagina;
- le informazioni su eventuali modifiche apportate in una revisione devono essere fornite nella sezione 16 o altrove nella SDS;
- è auspicabile un sistema di numerazione crescente per identificare le versioni di una SDS”.
 
Dopo aver presentato le sezioni della SDS, si affronta il tema delle e-SDS (è obbligatorio riportare i pertinenti scenari d’esposizione in un allegato alla SDS “quando è prescritta la preparazione di tali scenari nella Valutazione sulla Sicurezza Chimica”) e degli scenari d’esposizione (una descrizione “delle condizioni in cui l’uso di una sostanza o di una miscela può essere considerato sicuro, incluse le misure che devono essere applicate per ridurre i rischi per l’uomo o l’ambiente”). In particolare “chi riceve uno scenario d’esposizione allegato alla SDS deve verificare se il proprio uso della sostanza rientra nello scenario d’esposizione e se le condizioni d’uso reali sono conformi a quelle descritte”. 
 
Concludiamo riportando alcune indicazioni inerenti l’implementazione delle nuove norme sulle SDS:
- “sostanze registrate secondo il REACH e classificate come pericolose: inclusione numero registrazione; usi identificati e usi sconsigliati; eventuale allegato alla SDS contenente Scenari d’Esposizione;
- SDS di miscele: attualmente è obbligatorio usare il ‘nuovo’ formato della SDS (secondo Allegato I del Reg. 453/2010) anche per i prodotti già in commercio;
- accertarsi della conformità di classificazione ed etichettatura riportate in SDS: applicazione del Reg. CLP dove richiesto”; modifiche (indotte da: nuove conoscenze sulle proprietà pericolose delle sostanze derivanti dall’applicazione del REACH; I ATP del CLP; II ATP del CLP); doppia classificazione prevista dal CLP per sostanze, ingredienti pericolosi nelle SDS di miscele.
Nel caso “si riceva una SDS aggiornata:
– “verificare la presenza del proprio uso tra quelli identificati;
– se si tratta di una e-SDS, controllare che le proprie condizioni d’uso corrispondano a quelle descritte nei relativi scenari d’esposizione;
– le condizioni reali d’uso devono essere adeguate agli scenari d’esposizione entro 12 mesi dalla data di ricezione della SDS aggiornata con il numero di registrazione”.
 
Infine “cosa fare se il proprio uso non è ‘coperto’ dallo scenario di esposizione o prevede condizioni diverse da quelle descritte”?
 
L’intervento indica che sono possibili le seguenti alternative:
– “comunicare al proprio fornitore il proprio uso e le relative condizioni d’uso, affinché elabori uno specifico scenario d’esposizione;
– adeguarsi alle condizioni d’uso descritte nella (e-)SDS;
– trovare un altro fornitore che contempli le proprie condizioni d’uso;
– trovare una sostanza, una miscela o un processo alternativi;
– preparare una propria Relazione sulla Sicurezza Chimica (CSR), salvo le eccezioni riportate nell’Art. 37, paragrafo 4 del REACH”.
   
 
La nuova Scheda Dati di Sicurezza (SDS) secondo le recenti normative europee”, a cura di Emanuela Andreini e Gaetano Garramone (ICPS - Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria), intervento al corso “Progetto formativo/informativo locale per piccole e medie imprese , coinvolte nella loro attività all'applicazione dei regolamenti REACH e CLP” organizzato dall’Asl di Bergamo (formato PDF, 997 kB).
 
 
Tiziano Menduto
 


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Rispondi Autore: Enrico - likes: 0
17/09/2020 (18:27:12)
Se volessi acquistare all'ingrosso un prodotto come l'acido citrico in sacchi da 25 kili e lo volessi insacchettare con il nostro nome in sacchi da 1 kilo, come mi devo comportare con la scheda di sicurezza? Sono obbligato a redigerne una con il nostro nome? Posso usare quella inviatami dal mio fornitore cambiando i dati del commerciante?
Grazie.
Rispondi Autore: Ermes - likes: 0
12/06/2021 (11:20:50)
L’azienda per cui lavoro si è rifiutata di fornirmi le SDS nonostante sia intervenuta la Medicina del Lavoro e mi sia stata riconosciuta una Malattia Professionale da Isocianati.
L’obbligo è un modo di dire....

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