Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Regolamento CLP: la scadenza del 1 dicembre
Si ricorda che a decorrere dalla data del 01/12/2012 non è più applicabile la deroga disposta dal Regolamento UE 1272/2008 ( Regolamento CLP), che consentiva di non ri-etichettare e non re-imballare, secondo i nuovi criteri disposti dal Regolamento stesso, le sostanze che erano state immesse sul mercato prima della data del 01.12.2010. Si tratta delle cosiddette “sostanze a scaffale” ossia quelle sostanze che sono già uscite dai magazzini del produttore e che sono “sugli scaffali” del rivenditore.
Pubblicità
La deroga in parola disponeva infatti che tali sostanze potessero mantenere la classificazione e l’imballaggio in conformità alla direttiva 67/548/CEE e successive modifiche, cioè in conformità al regime in essere prima dell’entrata in vigore del Regolamento CLP.
A decorrere dalla data del 01/12/2012 anche le sostanze che fino ad oggi hanno usufruito della deroga dovranno essere ri-etichettate e re-imballate secondo i criteri del Regolamento CLP.
Si precisa inoltre che, sempre a partire dal 1° dicembre 2012, le Schede di Sicurezza di tali sostanze dovranno essere conformi alle prescrizioni dell’allegato I del Regolamento UE 453/2010 (modifica dell’Allegato II di Reach in materia di schede di sicurezza).
Fonte: Confindustria Bergamo.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.