Regolamento CLP: gli obiettivi e la classificazione delle sostanze
Roma, 5 Giu – Come più volte ricordato nei nostri articoli, il nostro compito come giornale d’informazione non è solo quello di presentare e approfondire le novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma è anche quello di ricordare e approfondire gli aspetti normativi per favorirne l’applicazione.
E con riferimento, come rilevato in diverse interviste di PuntoSicuro, alle tante difficoltà delle aziende nell’applicazione dei regolamenti europei relativi alle sostanze chimiche - in particolare il Regolamento REACH e il Regolamento CLP – torniamo oggi a soffermarci su uno di questi due Regolamenti, il Regolamento CLP segnalandone gli obiettivi e mostrando alcuni elementi di classificazione.
Per farlo torniamo a sfogliare la versione 2018 del documento Inail “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”, un documento realizzato dalla Contarp dell’ Inail e a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci.
Gli obiettivi del regolamento europeo
Gli obiettivi del regolamento europeo
Il documento ricorda che il regolamento CE n. 1272/2008 del 16 dicembre 2008 - denominato appunto regolamento CLP (Classification, Labelling and Packaging) – “è entrato in vigore nell’Unione europea il 20 gennaio 2009 e ha introdotto un nuovo sistema di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele”.
Ha abrogato le precedenti direttive europee (Direttiva europea 67/548/CEE DSP sulle sostanze pericolose e Direttiva europea 1999/45/CE DPP, sui preparati pericolosi) a partire dal primo giugno 2015, “a valle di un periodo di transizione durante il quale sono stati applicati sia il vecchio sistema che il nuovo”.
Si ricorda poi che tale regolamento ha organizzato all’interno dell’Unione europea “i criteri per la classificazione delle sostanze e delle miscele e le norme relative alla loro etichettatura e imballaggio” con l’intento di “assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell’ambiente” e puntando alla “libera circolazione delle sostanze chimiche e delle loro miscele, rafforzando la competitività e l’innovazione”.
Obiettivo del regolamento è, dunque, quello di “determinare quali proprietà di una sostanza o di una miscela permettano di classificarla come pericolosa, affinché i pericoli che essa comporta possano essere adeguatamente identificati e resi noti”. E tali proprietà “comprendono i pericoli di natura fisica, i pericoli per la salute dell’uomo e i pericoli per l’ambiente, compresi quelli per lo strato di ozono”.
Inoltre il regolamento migliora la protezione degli animali “riducendo al minimo gli esperimenti condotti su di essi”: la sperimentazione sugli animali “è prevista solo se non esistono dati di letteratura e prove alternative che producano risultati di adeguata affidabilità e qualità”.
Il Regolamento CLP si applica a tutte le sostanze chimiche e le miscele - compresi i biocidi e gli antiparassitari – ma “non si applica al trasporto dei prodotti chimici” e sono escluse dal campo di applicazione “le miscele che ricadono sotto altra normativa europea (come farmaci, dispositivi medici, alimenti e mangimi, cosmetici), gli intermedi non isolati, le sostanze per ricerca e sviluppo non immesse sul mercato ed i rifiuti”.
Le novità del Regolamento CLP
Il Regolamento CLP ha introdotto diverse novità, rispetto alle precedenti direttive.
Ci sono nuove definizioni e una diversa terminologia; “ad esempio il termine ‘miscela’ ha sostituito ‘preparato’, il termine “categoria di pericolo” è stato sostituito dal termine ‘classe di pericolo’”.
Riportiamo dal documento altre indicazioni sulle novità del Regolamento CLP:
- “le ‘frasi H’ o ‘Indicazioni di Pericolo’ (Hazard statements) ‘hanno sostituito le ‘frasi R’ e descrivono la natura del pericolo legato a sostanze e miscele. In particolare le frasi H sono composte da tre numeri, di cui il primo indica il tipo di pericolo (2 pericolo fisico; 3 pericolo per la salute; 4 pericolo per l’ambiente)’. Inoltre, sempre in etichetta, sono previste frasi supplementari valide solo nell’Unione europea ‘EUH’.
- “le ‘frasi P’ o ‘Consigli di Prudenza’ (Precautionary statements)’ hanno poi sostituito le ‘frasi S’ ed indicano le misure raccomandate per prevenire o minimizzare gli effetti dannosi dei prodotti chimici. Le frasi P sono formate dalla lettera P seguita da tre numeri di cui il primo indica il tipo di precauzione da adottare (1 generale, 2 prevenzione, 3 reazione, 4 conservazione, 5 smaltimento).
- ‘L’Avvertenza’ segnala all’utilizzatore il grado relativo di gravità del pericolo; ‘Attenzione’ è l’avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi e ‘Pericolo’ l’avvertenza per le categorie di pericolo più gravi”.
Si indica poi che i simboli di pericolo sono chiamati ‘Pittogrammi’ e “sono costituiti da un rombo con cornice rossa su sfondo bianco e hanno sostituito i vecchi simboli di pericolo formati da un quadrato con cornice nera su sfondo arancione”. Sono stati poi introdotti dal CLP due pittogrammi del tutto nuovi, il pittogramma con la persona danneggiata, che caratterizza i prodotti sensibilizzanti, mutageni, cancerogeni, tossici per la riproduzione, tossici sugli organi bersaglio per esposizione singola e ripetuta o pericolosi in caso di aspirazione e il pittogramma con il punto esclamativo, che sostituisce la croce di sant’Andrea per i nocivi, gli irritanti, sensibilizzanti cutanei e tossici sugli organi bersaglio per singola esposizione (categoria di pericolo 3).
La classificazione CLP
Il documento, che invitiamo a visionare integralmente riporta poi indicazioni sulla lettura delle etichette e sulla classificazione CLP.
Ci soffermiamo, ad esempio, sulle sostanze o miscele esplosive.
La sostanza o miscela esplosiva è la “sostanza solida o liquida (o miscela di sostanze) che può per reazione chimica sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante. Le sostanze pirotecniche sono comprese in questa definizione anche se non sviluppano gas. Sono compresi:
- Esplosivi instabili;
- Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
- sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B;
- Perossidi organici, tipi A e B”.
Indicazioni di pericolo: H200, H201, H202, H203, H204, H205, H240, H241.
Ci soffermiamo anche sulle sostanze o miscele comburenti:
- gas comburenti, gas o una miscela di gas capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire più dell’aria la combustione di altre materie (categoria di pericolo 1)
- liquidi comburenti, sostanza o miscela liquida che, pur non essendo di per sé necessariamente combustibile, può causare o favorire la combustione di altre materie (categorie di pericolo 1, 2, 3)
- solidi comburenti, sostanza o miscela solida che, pur non essendo di per sé necessariamente combustibile, può causare o favorire la combustione di altre materie (categorie di pericolo 1, 2, 3).
- Indicazioni di pericolo: H270, H271, H272.
Riportiamo informazioni anche sulle sostanze o miscele corrosive:
- corrosive per i metalli, “sostanze o miscele che per azione chimica, possono attaccare o distruggere i metalli. Categoria di pericolo 1;
- corrosione cutanea, sostanze o miscele che provocano distruzione del tessuto cutaneo, ossia una necrosi visibile dell’epidermide e di parte del derma in almeno un animale dopo un’esposizione della durata massima di quattro ore;
- sottocategoria 1A (reazioni dopo al massimo tre minuti di esposizione e al massimo un’ora di osservazione);
- sottocategoria 1B (reazioni dopo un’esposizione compresa tra tre minuti e un’ora e osservazioni fino a 14 giorni);
- sottocategoria 1C (reazioni dopo esposizioni comprese tra una e quattro ore e osservazioni fino a 14 giorni);
- gravi lesioni oculari (categoria 1)”.
Indicazioni di pericolo: H290, H314, H318.
Riportiamo, infine, le indicazioni relativi al simbolo “Pericolo per la salute”, uno dei nuovi pittogrammi.
Si indica che il simbolo “Pericolo per la salute” è usato per sostanze che possono provocare malattie che si manifestano anche dopo lungo tempo dall'esposizione.
“In particolare:
- sensibilizzazione delle vie respiratorie, sostanza che se inalata provoca un’ipersensibilità delle vie respiratorie (Categoria di pericolo 1A, 1B);
- tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola), sostanze o miscele che presentano una tossicità specifica e non letale per organi bersaglio, risultante da un'unica esposizione e che di conseguenza possono nuocere alla salute delle persone (Categorie 1 e 2);
- tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta), sostanze o miscele che presentano una tossicità specifica per organi bersaglio, risultante da un’esposizione ripetuta e che di conseguenza possono nuocere alla salute delle persone (Categorie 1 e 2);
- tossicità per la riproduzione, sostanze o miscele che hanno effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie (Categorie 1A, B e 2);
- tossicità in caso di aspirazione, sostanze o miscele che possono presentare un pericolo per l’uomo in caso di aspirazione;
- mutagenicità sulle cellule germinali, sostanze o miscele che possono causare mutazioni nelle cellule germinali umane trasmissibili alla progenie (Categorie 1A, 1B e 2);
- cancerogenicità, sostanze o miscele che causano il cancro o ne aumentano l’incidenza (Categoria di pericolo 1A, 1B e 2);
- pericolo in caso di aspirazione”.
Concludiamo segnalando che il documento riporta ulteriori indicazioni sulle classificazioni del Regolamento CLP relative ad altri simboli e sostanze (fiamma, gas sotto pressione, tossicità acuta, attenzione, pericoloso per l’ambiente acquatico, …).
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Consulenza Tecnica Accertamenti Rischi e Prevenzione, “ Agenti chimici pericolosi: istruzioni ad uso dei lavoratori”, a cura di Elisabetta Barbassa, Maria Rosaria Fizzano e Alessandra Menicocci (Contarp), Collana Salute e Sicurezza, edizione 2018 (formato PDF, 5.93 MB)
“ Sostanze pericolose: istruzioni per l’uso”, schede informative (formato PDF, 1.92 MB)
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