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Regolamento CLP: applicazione, etichette e valutazione del rischio

Regolamento CLP: applicazione, etichette e valutazione del rischio
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio chimico

04/11/2013

Un progetto formativo dell’Asl di Bergamo promuove la conoscenza del regolamento CLP. Il campo di applicazione, le definizioni, il rapporto con il D.Lgs. 81/2008, le prescrizioni per l’etichettatura e le scelte a discrezione del fornitore.

Bergamo, 4 Nov – In riferimento ai cambiamenti, alle novità introdotte dai regolamenti europei REACH ( Regolamento n. 1907/2006) e CLP (Regolamento n. 1272/2008) relativi alle sostanze chimiche, si sono tenuti a Bergamo degli incontri organizzati dall’ ASL della Provincia di Bergamo. Rivolti alle piccole medie imprese della provincia, avevano l’obiettivo di promuovere la conoscenza e il coordinamento tra i soggetti interessati all’attuazione a livello territoriale del REACH, con lo scopo di aumentare il grado formativo di chi in azienda si occupa direttamente di  REACH e CLP e migliorare la conoscenza di questi regolamenti da parte di tutti gli attori della catena di approvvigionamento.
 
In relazione al “Progetto formativo/informativo locale per piccole e medie imprese, coinvolte nella loro attività all'applicazione dei regolamenti REACH e CLP” ci soffermiamo in particolare sul corso che si è tenuto il 18 marzo 2013 e su alcuni documenti pubblicati sul sito dell’ ASL di Bergamo.

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Nell’intervento “La classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP: principali strumenti per la comunicazione dei pericoli. Lettura e verifica delle etichette di pericolo”, a cura di Emanuela Andreini e Gaetano Garramone ( ICPS - Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria) si affrontano vari argomenti: dalla struttura del Regolamento CLP e APT al periodo di transizione, dalla notifica alle classi e categorie di pericolo, dai pittogrammi alla comunicazione del  pericolo e all’etichettatura.
 
Rimandando il lettore ad una lettura integrale del documento agli atti, rivolgiamo la nostra attenzione all’applicazione del regolamento CLP, regolamento che è stato già aggiornato da tre Regolamenti di Adeguamento al Progresso Tecnologico (APT).
 
Il regolamento si applica a:
- “sostanze chimiche e miscele, inclusi i biocidi e gli antiparassitari;
- articoli esplosivi o pirotecnici (eccezioni: articoli esplosivi la cui accensione o innesco involontario non causa effetti esterni al dispositivo che consistono in proiezione, incendio,   fumo, calore o forte rumore)”. 
Invece il regolamento CLP non si applica a:
- “sostanze e miscele destinate all’utilizzatore finale e regolate da altra normativa europea: medicinali; medicinali veterinari; prodotti cosmetici; dispositivi medici; alimenti o mangimi;
- sostanze e miscele radioattive;
- sostanze e miscele soggette a controllo doganale;
- sostanze intermedie non isolate;
- sostanze e miscele per ricerca non immesse sul mercato;
- rifiuti;
- trasporto merci pericolose (eccetto i casi dell’art.33)”. 
 
Nelle slide relative all’intervento sono presenti diverse definizioni utili per comprendere il regolamento CLP. Ad esempio si scrive che con “classe di pericolo” si intende “la natura del pericolo fisico, per la salute o per l’ambiente”, mentre con  “categoria di pericolo” si intende la “suddivisione dei criteri entro ciascuna classe di pericolo, che specifica la gravità del pericolo”.  Sono riportati sia vari esempi di codici di classificazione, che le varie tipologie di classi di pericolo (tossicità acuta, sensibilizzazione respiratoria e cutanea, mutagenicità sulle cellule germinali, cancerogenicità, ...)
 
Ci soffermiamo tuttavia su un punto dell’intervento che mette in relazione REACH, CLP, SDS con il Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (TU Sicurezza).
 
Si ricorda che i principali aspetti da considerare per una “aggiornata” valutazione del rischio sono:
- “definire e individuare le figure coinvolte (definite dai Reg. REACH e CLP e dal T.U. Sicurezza)”. In relazione a questo aspetto si sottolinea che “le applicazioni delle diverse normative rimangono indipendenti relativamente a obiettivi e obblighi; quindi, non necessariamente il Datore di Lavoro previsto dal TU Sicurezza coincide con l’Entità legale definita dai regolamenti europei”. E il Datore di Lavoro “deve garantire il trasferimento delle nuove informazioni derivanti dall’applicazione dei regolamenti europei e utili alla prevenzione dei rischi e alla sicurezza dei lavoratori”;
- “adeguare la terminologia a quella dei Regolamenti;
- verificare che le SDS siano adeguate alla nuova normativa
- applicare i criteri CLP di classificazione delle sostanze e (in alcuni casi) delle miscele pericolose. Le modifiche di alcuni criteri di classificazione non permettono la conversione diretta dalle ‘vecchie’ alle nuove classificazioni;
- applicare il sistema di etichettatura CLP (da subito per le sostanze). Introduzione dei nuovi pittogrammi, delle frasi “H” e “P”. Per le miscele, verranno introdotti criteri di classificazione più restrittivi. È probabile un aumento degli agenti chimici soggetti a VdR e a sorveglianza sanitaria;
- aggiornare la VdR chimico da agenti chimici pericolosi cancerogeni e pericolosi, mutageni. L’applicazione dei nuovi regolamenti può portare a nuove informazioni e, di conseguenza, ad una diversa classificazione di pericolo degli agenti chimici utilizzati;
- aggiornare (obbligo del Datore di Lavoro) i lavoratori sulle novità introdotte da REACH e CLP attraverso iniziative formative e informative;
- riclassificare (se del caso) gli agenti chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni ai fini della sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti;
- aggiornare la segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi introdotti dal Regolamento CLP”.
 
Arrivando a parlare di etichette, queste sono invece le disposizioni relative all’apposizione degli elementi dell’etichetta a norma del CLP:
- “riferimenti del fornitore/i;
- quantità nominale di sostanza/miscela;
- identificatori del prodotto: come norma generale, devono essere gli stessi in etichetta e nella SDS”. Si ricorda in particolare che secondo il CLP (Art.18, par.2) “gli identificatori del prodotto per le sostanze devono comprendere almeno una denominazione (= identificazione chimica internazionale) e un numero di identificazione (= numero indice, N. CE o N. CAS). Si raccomanda di usare il numero che garantisce un’identificazione inequivocabile della sostanza”. Inoltre sempre secondo il CLP (Art.18, par.3) “l’identificatore del prodotto per le miscele è costituito dai due elementi seguenti: il nome commerciale o la designazione della miscela; l'identità di tutte le sostanze componenti la miscela che contribuiscono alla sua classificazione;   - pittogrammi di pericolo;
- avvertenze;
- indicazioni di pericolo;
- codici per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza (H, P, EUH)”.
 
Concludiamo questa breve presentazione riportando il contenuto di una tabella con le prescrizioni di etichettatura stabilite dal CLP in contrapposizione con le scelte a discrezione del fornitore:
- “i pittogrammi di pericolo, l’avvertenza, le indicazioni di pericolo (H) e i consigli di prudenza (P) figurano insieme sull'etichetta” (prescrizione) – è a discrezione del fornitore “la scelta della disposizione dei pittogrammi”;
- “le indicazioni di pericolo (H) devono essere tutte raggruppate sull’etichetta ma il loro ordine può essere scelto liberamente” (prescrizione) - è a discrezione del fornitore “la collocazione dei gruppi delle indicazioni H sul lato sinistro, su quello destro o altrove sull’etichetta”;
- “i consigli di prudenza (P) devono essere tutti raggruppati sull’etichetta ma il loro ordine può essere scelto liberamente” (prescrizione) - è a discrezione del fornitore “la collocazione dei consigli (P) sul lato sinistro, su quello destro o altrove sull’etichetta”;
- “qualora le informazioni sull’etichetta siano riportate in più lingue, le indicazioni H e i consigli P indicati nella stessa lingua devono essere raggruppati insieme sull’etichetta” (prescrizione) - è a discrezione del fornitore “la scelta di soddisfare le prescrizioni concernenti la lingua o le lingue richieste in un particolare Stato membro per mezzo di etichette pieghevoli, di cartellini pendenti o di un imballaggio esterno”;  
- “eventuali informazioni supplementari devono essere incluse nella sezione etichettatura supplementare e disposte di fianco agli elementi dell’etichetta” (prescrizione) - è a discrezione del fornitore: “la scelta di separare in maniera visibile tale sezione da quella in cui sono riportati gli elementi dell’etichetta; la scelta di decidere se disporre tali informazioni in più aree dell’etichetta”. 
 
 
La classificazione ed etichettatura delle sostanze e delle miscele secondo il Regolamento CLP: principali strumenti per la comunicazione dei pericoli. Lettura e verifica delle etichette di pericolo”, a cura di Emanuela Andreini e Gaetano Garramone (ICPS - Centro Internazionale per gli Antiparassitari e la Prevenzione Sanitaria), intervento al corso “Progetto formativo/informativo locale per piccole e medie imprese , coinvolte nella loro attività all'applicazione dei regolamenti REACH e CLP” organizzato dall’Asl di Bergamo (formato PDF, 2.68 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 
 

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