Rischio chimico: l’importanza delle SDS e le difformità rilevate
Bologna, 7 Ott – Riguardo al rischio chimico e alla protezione e tutela dei lavoratori, le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro – con particolare riferimento al Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - e i regolamenti europei come il Regolamento (CE) n.1907/2006 ( Regolamento REACH) non solo coesistono, ma “rivestono un ruolo complementare”.
In particolare il REACH in diversi punti ribadisce che “nella sua applicazione è fatta salva la normativa OSH” (Occupational Safety and Health) e, “al contempo, la direttiva quadro (Dir.89/391/CEE) sulla sicurezza e la salute dei lavoratori prevede nell’articolo 1, paragrafo 3 che ‘devono essere fatte salve disposizioni nazionali e comunitarie, vigenti o future, che sono più favorevoli alla protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro’”.
In particolare il Regolamento REACH “attribuisce obblighi a fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle (DU) lungo la catena di approvvigionamento, mentre il D.Lgs. 81/08 impone requisiti ai datori di lavoro, che potrebbero essere produttori, importatori, utilizzatori a valle, distributori o fornitori ai sensi del REACH”.
E le Schede di Dati di Sicurezza (SDS) “rappresentano lo strumento principale per assolvere a questi obblighi, garantire la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento e consentire un uso sicuro delle sostanze e delle miscele”.
A ricordarlo è un intervento al convegno “REACH-OSH 2021 - SICUREZZA CHIMICA - Individuazione e Comunicazione del Pericolo, Caratterizzazione e Valutazione del Rischio, Autorizzazione e Restrizione” che si è tenuto a dicembre 2021 durante la manifestazione Ambiente Lavoro.
Per tornare a parlare di SDS e di sicurezza presentiamo l’intervento con riferimento al contenuto della pubblicazione “REACH-OSH 2021 - SICUREZZA CHIMICA - Individuazione del Pericolo, Valutazione del Rischio, Valutazione dell’Esposizione, Misure di Gestione del Rischio”, che raccoglie gli atti del convegno.
In particolare ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Le schede dati di sicurezza e le carenze e difformità evidenziate
- Le schede dati di sicurezza e le criticità individuate nel report
- Le schede dati di sicurezza e i problemi della sezione 1
Le schede dati di sicurezza e le carenze e difformità evidenziate
Nell’intervento “Scheda di dati di sicurezza: strumento primario per la comunicazione del pericolo e per la scelta delle misure di prevenzione e protezione”, a cura di Ida Marcello e Francesca Marina Costamagna ( Centro Nazionale Sostanze Chimiche Prodotti Cosmetici e Protezione del Consumatore – Istituto Superiore di Sanità), ci si sofferma anche sulle novità connesse al Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020. Un regolamento che “evidenzia ancora di più la funzione della SDS e ne fa uno strumento dinamico che segue l’evoluzione delle conoscenze relative alle sostanze in ambito REACH e CLP”.
Si ricorda che l’Allegato II del REACH “prescrive la struttura della SDS e specifica il contenuto richiesto per le 16 sezioni e per le corrispondenti sottosezioni”.
Tuttavia malgrado le norme, i regolamenti e il fatto che le schede di dati di sicurezza siano state introdotte da alcuni decenni, le attività di controllo condotte a livello nazionale “continuano a evidenziare carenze nelle informazioni contenute” nelle SDS e “difformità dai requisiti richiesti dalla norma che compromettono, o nel migliore dei casi riducono l’utilità delle SDS per i destinatari”.
Gli autori indicano che, infatti, dalla Rendicontazione del Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici, relativa all’anno 2019, pubblicata dal Ministero della Salute, nel 2021, “risulta che le violazioni attinenti al REACH hanno riguardato principalmente le SDS e la comunicazione lungo la catena di approvvigionamento”.
Tra le 961 SDS controllate (246 di sostanze e 715 di miscele) “gli obblighi di informazione di cui all’articolo 31 in materia di prescrizioni relative alle SDS sono stati violati nel 67% dei casi”. E queste carenze trovano conferma nei risultati dei vari “progetti ispettivi a livello europeo del Forum” (Enforcement Forum) dell’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche ( ECHA), “REACH enforcement project (REF), condotti a partire dal 2010”.
In particolare:
- il REF1: “relativo a Pre-registrazione/Registrazione e obblighi di redazione di SDS (2011) ha concluso che ‘la qualità delle SDS necessita di essere migliorata’;
- il REF2: sugli obblighi degli utilizzatori a valle – formulatori di miscele (2013) ha concluso che il 52% delle 4500 SDS controllate presentava carenze con criticità che interessavano specificatamente il contenuto delle sezioni 1, 2, 3, 8 e 15;
- il REF5 (2018) focalizzato su SDS estese (eSDS), scenari di esposizione, misure di gestione del rischio e condizioni operative attuate ha controllato la coerenza di SDS e CSR evidenziando la scarsa qualità delle eSDS in termini di accuratezza, chiarezza e utilità;
- il REF6 (2018) focalizzato sulla verifica della conformità ai diversi obblighi del CLP (classificazione, etichettatura e imballaggio) di miscele pericolose di uso comune e sul controllo di coerenza tra etichetta e alcune sezioni della SDS, ha evidenziato che nelle 3391 miscele verificate e nelle 1620 aziende ispezionate, il 33% delle SDS esaminate non era conforme ai requisiti indicati nel progetto”.
Le schede dati di sicurezza e le criticità individuate nel report
Segnaliamo ai nostri lettori che l’Enforcement Forum ECHA è un forum per lo scambio di informazioni sull’applicazione, una rete di autorità responsabili dell’applicazione dei regolamenti REACH, CLP e PIC nell’UE, in Norvegia, in Islanda e nel Liechtenstein.
I relatori indicano che tale Enforcement Forum ha pubblicato nel 2019 una " Relazione sul miglioramento della qualità della SDS" (il Report del Forum) che ha individuato una serie di carenze comuni nelle sezioni chiave delle schede dati di sicurezza e propone anche una serie di raccomandazioni su come affrontare queste carenze.
L’intervento si sofferma, dunque, sulle criticità rilevate nel Report del Forum, che “coincidono con quelle evidenziate a livello nazionale”, focalizzandosi, in particolare, “sulla rilevanza delle informazioni riportate in alcune sezioni”, le cui carenze “inficiano la SDS globalmente”. Inoltre alcune sezioni sono analizzate anche alla luce dei requisiti introdotti dal Regolamento 2020/878. Requisiti che dovrebbero “apportare maggiore chiarezza, completezza e coerenza alle SDS contribuendo al rafforzamento di questo strumento primario per la comunicazione del pericolo e la selezione delle misure di prevenzione e protezione”.
Le schede dati di sicurezza e i problemi della sezione 1
A titolo esemplificativo ci soffermiamo oggi su quanto indicato relativamente alla Sezione 1 relativa all’identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa.
Si segnala, ad esempio, che:
- “il termine utilizzato per identificare la sostanza o la miscela nella sottosezione 1.1 deve essere lo stesso indicato sull’etichetta;
- se la sostanza è registrata deve essere presente il numero di registrazione”.
Il problema è che anche nel caso di SDS di sostanze registrate, “il numero di registrazione è spesso assente”: il Report del Forum riporta che “questa informazione manca nel 55% delle SDS esaminate”.
Si indica poi che “nel caso di una SDS estesa (eSDS), è fondamentale che nella sottosezione 1.2 siano indicati gli Usi identificati pertinenti che derivano dalla valutazione sulla sicurezza chimica (CSA) condotta ai sensi del REACH”.
Inoltre:
- “l’uso identificato si riferisce alla funzione del prodotto chimico (sostanza o miscela) e per una sostanza è la funzione tecnica della sostanza all'interno di una miscela o di un articolo” (Tabella R.12- 15. Elenco dei descrittori per le funzioni tecniche – TF - del documento ECHA Orientamenti sugli obblighi di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica);
- “la funzione o le funzioni tecniche elencate nella sezione 1.2 devono essere coerenti con i tipi di prodotto e/o articolo a cui si riferisce l'esposizione in quella SDS”;
- nella Scheda di Dati di Sicurezza di una miscela, “la sottosezione 1.2 definisce la categoria di prodotto a cui appartiene la miscela” (Tabella R.12- 10. Elenco dei descrittori per le categorie dei prodotti chimici – PC - del documento ECHA Orientamenti sugli obblighi di informazione e alla valutazione della sicurezza chimica). E in questa sottosezione “devono anche essere indicati gli usi sconsigliati da un fornitore perché ad esempio le misure di gestione dei rischi non hanno dimostrato la loro efficacia nel ridurre i possibili rischi per la salute umana o l’ambiente nel contesto di una CSA” (Chemical Safety Assessment - Valutazione della sicurezza chimica).
Riguardo alle criticità si indica che l’informazione sugli usi sconsigliati “generalmente non è presente nelle SDS probabilmente a causa di ambiguità nel testo legale che riporta nella medesima sezione ‘usi consigliati e non’”. E il Report del Forum indica che “questa informazione risulta assente nel 66% delle 194 SDS esaminate”.
Inoltre nella sottosezione 1.4 “il Numero telefonico di emergenza è frequentemente assente. Dal Report del Forum l’informazione risulta assente o inadeguata nel 43% delle SDS esaminate”.
Rimandiamo in conclusione alla lettura dell’intero intervento, come presentato nella raccolta degli atti del convegno, segnalando che i relatori si soffermano ampiamente anche sulle criticità riscontrate nella sezione 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 15.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Regione Emilia Romagna, Inail, Ausl Modena, “ REACH-OSH 2021 - SICUREZZA CHIMICA - Individuazione del Pericolo, Valutazione del Rischio, Valutazione dell’Esposizione, Misure di Gestione del Rischio”, pubblicazione, a cura di C. Govoni, G. Gargaro, R. Ricci, che raccoglie gli atti dei convegni “REACH-OSH 2021 - sicurezza chimica” e “REACH-OSH 2021 - misurazioni e misure” che si sono tenuti a Bologna durante Ambiente Lavoro 2021 (dicembre 2021).
(formato PDF, 8.98 MB).
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