
Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Linee guida per verificare la conformità delle schede di sicurezza

Milano, 26 Feb – In Regione Lombardia – con riferimento alla delibera di Giunta regionale n. IX/1534 del 6 aprile 2011 relativa al recepimento dell’Accordo Stato-Regioni concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907/2006 ( Regolamento REACH) – continua la pubblicazione di documenti utili sia alle aziende per un’idonea applicazione dei regolamenti europei sulle sostanze chimiche che alle Agenzie di Tutela della Salute (ex ASL) per le attività ispettive correlate.
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
Pubblicità
In particolare con il recente Decreto n. 977 del 16 febbraio 2016, la Regione Lombardia ha approvato il documento “Linee guida per la verifica di conformità delle schede dati di sicurezza (SDS) ai sensi dei Regolamenti n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP)”, un documento elaborato dal Laboratorio regionale “Rischio Chimico”, nel rispetto delle procedure previste dal Piano regionale SSL, e validato nella riunione di Cabina di Regia del 3 dicembre 2015. E lo ha approvato perché il documento costituisce uno “strumento adeguato al conseguimento degli obiettivi fissati dal Piano regionale 2014-2018 per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, fornendo linee di indirizzo per la verifica della conformità delle SDS ai Regolamenti REACH e CLP sia alle imprese, ovvero ai fornitori di sostanze o miscele, sia alle ATS che le controllano”.
In particolare la checklist allegata al decreto permette di controllare una scheda dati di sicurezza (SDS) sia in termini di “presenza delle informazioni” sia, laddove possibile, in “termini di correttezza e coerenza tecnico-scientifica dei contenuti”. E alcune colonne della checklist permettono poi di evidenziare rispettivamente aspetti “non applicabili” e “non controllati”. E sono infine riportate nella lista anche alcune verifiche effettuabili quando si ritiene opportuno un approfondimento.
La checklist ricorda innanzituttoquando deve essere fornita una scheda dati di sicurezza.
Infatti ai sensi dell'articolo 31, par. 1 del Regolamento REACH il fornitore di una sostanza o di una miscela “trasmette al destinatario della sostanza o della miscela una scheda di dati di sicurezza compilata a norma dell'allegato II dello stesso Regolamento:
a) se una sostanza o una miscela risponde ai criteri di classificazione come pericolosa secondo il CLP;
b) quando una sostanza è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) ovvero molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB) in base ai criteri di cui all’allegato XIII del REACH;
c) quando una sostanza è inclusa nell'elenco stabilito a norma dell'articolo 59, par. 1 (candidate list) per ragioni diverse da quelle di cui alle lettere a) e b)”.
Si segnala che nei casi previsti dall’art. 31 par.1 del Regolamento REACH la scheda dati di sicurezza è “fornita entro la data di fornitura della sostanza o miscela e rinviata ai destinatari ad ogni suo aggiornamento, prescritto dall‘art. 31 par. 9 del Regolamento”.
Inoltre ai sensi dell'articolo 31, par. 3 del Regolamento REACH il fornitore “trasmette al destinatario, a richiesta, una SDS di una miscela non pericolosa secondo il CLP, ma che contiene:
a) in una concentrazione individuale pari o superiore all’1 % in peso per le miscele non gassose e in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,2 % in volume per le miscele gassose, almeno una sostanza che presenta rischi per la salute umana o l'ambiente; oppure
b) in una concentrazione individuale pari o superiore allo 0,1 % in peso per le miscele non gassose, almeno una sostanza che è cancerogena di categoria 2 o tossica per la riproduzione di categoria 1A, 1B e 2, sensibilizzante della pelle di categoria 1, sensibilizzante delle vie respiratorie di categoria 1 oppure ha effetti sull'allattamento o attraverso l'allattamento è persistente, bioaccumulabile e tossica (PBT) molto persistente e molto bioaccumulabile (vPvB); oppure
c) una sostanza per la quale la normativa comunitaria fissa limiti di esposizione sul luogo di lavoro”.
E si segnala, infine, che l'obbligo di fornire una SDS su richiesta “è stabilito anche nel Regolamento CLP, nel cui allegato II, al punto 2.10 ‘Miscele non destinate alla vendita al pubblico’, si prescrive che sia apposta obbligatoriamente sull’etichetta la frase EUH210 "Scheda Dati di Sicurezza disponibile su richiesta" per le miscele non classificate come pericolose, ma che contengono:
a) ≥ 0,1 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1, 1B, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1, 1B, o cancerogene di categoria 2, oppure
b) ≥ 0,01 % di sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle di categoria 1A, sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1A, oppure
c) ≥ un decimo del limite di concentrazione specifico per una sostanza classificata come sensibilizzante della pelle o delle vie respiratorie con limite di concentrazione specifico inferiore a 0,1 %, oppure
d) ≥ 0,1 % per le sostanze classificate come tossiche per la riproduzione (categorie 1A, 1B o 2) o per gli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento; o
e) almeno una sostanza in una concentrazione individuale di ≥ 1 % in peso per le miscele non gassose e ≥ 0,2 % in volume per le miscele gassose: classificata per altri pericoli per la salute o per l'ambiente; o per la quale valgono limiti comunitari di esposizione nei luoghi di lavoro”
L’indice della checklist:
INTRODUZIONE
QUANDO DEVE ESSERE FORNITA UNA SCHEDA DATI DI SICUREZZA
REQUISITI GENERALI SDS
SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa
SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli
SEZIONE 3: Composizione/informazione sugli ingredienti
SEZIONE 4: Misure di primo soccorso
SEZIONE 5: Misure antincendio
SEZIONE 6. Misure in caso di rilascio accidentale
SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento
SEZIONE 8: Controllo dell’esposizione/protezione individuale
SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche
SEZIONE10: Stabilità e reattività
SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche
SEZIONE 12: Informazioni ecologiche
SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento
SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto
SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione
SEZIONE 16: Altre informazioni
Tiziano Menduto
