Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.
La Commissione Europea ha adottato il Regolamento REACH rivisto sulle tariffe
Ai sensi del Regolamento REACH aggiornato sulle tariffe, le PMI che intendono presentare registrazioni REACH o domande di autorizzazione devono richiedere la convalida delle dimensioni aziendali almeno due mesi prima della presentazione dei propri fascicoli. Questa procedura di verifica ex ante si applicherà a partire dal 5 febbraio 2027.
Una volta ricevuta la documentazione pertinente, l'ECHA ha due mesi di tempo per verificare lo status di PMI. Per garantire che le aziende possano beneficiare di tariffe ridotte e presentare i dossier nei tempi previsti, si consiglia loro di richiedere la verifica delle dimensioni aziendali il prima possibile, in modo da avere tempo sufficiente per rispondere a eventuali richieste di informazioni aggiuntive.
Se l'ECHA non riconosce lo status di PMI del richiedente, potrebbe essere imposto un onere amministrativo. L'importo dell'onere è stabilito dal Consiglio di amministrazione dell'ECHA.
Per ridurre l'onere per le PMI, lo status di PMI riconosciuto rimarrà valido per tre anni dalla data della decisione dell'ECHA. Se le dimensioni di un'azienda non sono cambiate, la prima domanda di rinnovo dello status di PMI può essere presentata tramite autodichiarazione, a condizione che venga presentata due mesi prima della scadenza della validità.
L'aumento del 19,5% delle tariffe e degli oneri standard previsto dal Regolamento rivisto riflette l'inflazione e si basa sul tasso di inflazione medio annuo in Europa per il periodo 2021-2023. Per salvaguardare la competitività delle PMI, l'aumento delle tariffe si applica solo alle grandi imprese. Le tariffe aggiornate entreranno in vigore il 5 novembre 2025.
L'ECHA pubblicherà gradualmente ulteriori linee guida per supportare le aziende nella preparazione delle richieste di convalida dello status di PMI prima della presentazione.
COMMISSIONE EUROPEA - REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2025/2067 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2025 che modifica il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
Piccole e medie imprese (PMI)Le imprese di qualsiasi dimensione sono responsabili della sicurezza delle sostanze chimiche che immettono nel mercato europeo. Sono a disposizione una grande quantità di materiale e molti strumenti di supporto. Migliaia di imprese, tra cui molte PMI, hanno già effettuato la registrazione delle loro sostanze chimiche con l'ECHA. Se non si conoscono i regolamenti REACH, CLP, PIC e sui biocidi, la prima cosa da fare è informarsi sui propri diritti e responsabilità. Essi dipendono dal ruolo che si occupa nella catena di approvvigionamento, dalla sostanza specifica che si importa, fabbrica, vende o utilizza e dalla sua pericolosità. Le piccole e medie imprese possono beneficiare di tariffe ridotte ai sensi dei regolamenti REACH, CLP e sui biocidi. La riduzione dipende dalle dimensioni dell'azienda, come definito dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione e possono raggiungere il 95% della tariffa standard per una registrazione REACH. Tasse a carico delle PMI ai sensi di REACH e CLPPrima di dichiarare la propria impresa come PMI, è preferibile documentarsi studiando la relativa definizione adottata dall'UE. La raccomandazione della Commissione 2003/361/CE è l'unica base per determinare le condizioni che riguardano la qualifica di media, piccola e microimpresa. Per i rappresentanti esclusivi (OR), la valutazione relativa all'eventuale riduzione della tariffa prevista per le PMI viene determinata in base ai dati dell'impresa rappresentata, comprese le informazioni di aziende partner e collegate alla stessa impresa, in conformità con la raccomandazione della Commissione. È importante che la valutazione sia corretta. Se per l'impresa si dichiara una dimensione erronea, oltre al saldo della tariffa dovuta si dovrà pagare un onere amministrativo. È importante ricordare che il dichiarante è l'unico responsabile della correttezza e autenticità delle informazioni fornite durante il processo di presentazione del fascicolo in REACH-IT. L'Agenzia non si assume alcuna responsabilità in merito alla precisione delle valutazioni di terzi, sulle quali il dichiarante titolare dell'impresa o il rappresentante esclusivo della stessa si basano per determinarne le dimensioni. Come determinare la categoria dell'impresa in base alle dimensioniIstruzioni fase per fase sulla valutazione della categoria dell'impresa in base alle dimensioni Che cosa fare in caso di errore nell'indicazione della categoria della PMI in base alle dimensioniSe in REACH-IT sono state indicate dimensioni dell'impresa errate, consultare le seguenti istruzioni su come informare l'ECHA. Verifica delle PMIL'ECHA ha il compito di verificare le dimensioni delle imprese che richiedono di essere ammesse a beneficiare della riduzione delle tasse per le PMI, al fine di garantire una concorrenza leale. Oneri amministrativiDopo la procedura di verifica della categoria dichiarata relativamente alle dimensioni della PMI, l'ECHA addebita un onere amministrativo ai dichiaranti che avessero erroneamente dichiarato di avere diritto alla riduzione della tassa. Tasse a carico delle PMI ai sensi del regolamento sui biocidiLe piccole e medie imprese stabilite nell'Unione europea possono beneficiare di tariffe ridotte in base al regolamento sui biocidi, a seconda delle loro dimensioni e in talune condizioni. Per questo tali aziende dovranno fornire prove documentali a dimostrazione del loro diritto alla riduzione prima di presentare la domanda. Le condizioni e le istruzioni su come presentare la documentazione per la verifica delle PMI sono descritte in modo più dettagliato qui di seguito. Prima di richiedere una verifica delle PMI, è preferibile familiarizzare con la relativa definizione della UE. La raccomandazione 2003/361/CE della Commissione è l'unica base per determinare le condizioni che riguardano la qualifica di microimpresa o piccola e media impresa. |
Fonte: Echa
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
