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Il DVR Chimico: REACH, CLP, SDS e Decreto 81

Il DVR Chimico: REACH, CLP, SDS e Decreto 81

Autore: Carlo Zamponi

Categoria: Rischio chimico

20/11/2018

La Linea Guida per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del D.lgs. 81/2008 alla luce delle ricadute dei Regolamenti Comunitari.


 

Pubblichiamo la terza e ultima parte dello studio condotto da Carlo Zamponi, finalizzato alla redazione e gestione del Documento di valutazione del rischio chimico, che vuole essere una sorta di linea guida per l’imprenditore che vuole condurre la propria azienda verso una gestione sistemica del Documento di Valutazione del Rischio Chimico.

 

Leggi la prima parte: Il rischio chimico nei luoghi di lavoro: il DVR

Leggi la seconda parte: La redazione del documento di valutazione del rischio chimico

 

    1. Il DVR Chimico: REACH – CLP – TU. La Linea Guida del 2012

La Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, nella seduta del 28 novembre 2012, ha approvato il documento con cui sono stati individuati:

  • criteri;
  • strumenti;

per la valutazione e gestione del rischio chimico negli ambienti di lavoro ai sensi del Decreto Leg.vo 81/2008 (Titolo IX, capo I “protezione da agenti chimici” e capo II “protezione da agenti cancerogeni e mutageni”) alla luce delle ricadute dei Regolamenti Comunitari:

  • n. 1907/2006 – REACH; 
  • n. 1272/2008 – CLP;
  • n. 453/2010 – SDS.

 

 

 

 

Il documento fornisce indicazioni sugli aggiornamenti, obblighi e procedure intervenute sul sistema prevenzionistico definito dal Testo Unico.

 

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Il principio di responsabilità quale presidio socio-tecnico di sicurezza
Sviluppare e mantenere nei lavorarori una efficace consapevolezza delle conseguenze delle proprie azioni.

 

Il Regolamento n° 1907/2006 (REACH) ed il Regolamento n° 453/2010 (SDS) attraverso un sistema integrato di

  • registrazione;
  • valutazione;
  • autorizzazione;
  • restrizione;

delle sostanze chimiche si prefigge la gestione dei prodotti, mentre il Regolamento n° 1272/2008 (CLP) applicando in UE i criteri internazionali mutuati dal sistema globale armonizzato GHS si pone come obiettivo l’armonizzazione dei criteri per la classificazione e delle norme relative all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

 

Il documento è articolato in 6 capitoli. In sintesi il documento approvato:

  • 1° capitolo:

illustra la suddivisione del Titolo IX del T. U. in capi I, II e III di cui si evidenziano origini e relazioni con la normativa europea

  • 2° capitolo:

si riportano le definizioni delle classi pericolo previste nella nuova classificazione secondo il CLP ed i pericoli per la salute. Compare anche un paragrafo dedicato al confronto fra i due sistemi di classificazione CLP e Direttive CE.

  • 3° capitolo:

illustra in che modo l’introduzione dei regolamenti REACH e CLP possono essere di supporto ad una corretta valutazione del rischio. Viene sottolineata l’importanza della SDS quale strumento completo ed efficace per ricavare le info in merito alla pericolosità di sostanze e di miscele. Vengono inoltre approfonditi i significati di VLEP e dei DNEL e DMEL.

  • 4° capitolo:

viene tracciata una panoramica sugli aspetti generali e campo di applicazione del capo II e vengono riportate le definizioni previste dal Regolamento CLP per gli agenti chimici cancerogeni e per quelli mutageni. Compare anche un confronto fra il sistema di classificazione secondi i criteri del CLP e quello secondo le Direttive CE.

  • 5° capitolo:

si tratta la sorveglianza sanitaria evidenziando il fatto che le nuove SDS, previste nel Regolamento 453/2010, modificato dal Regolamento 830/2015, contengono elementi importanti per le valutazioni che il medico competente deve effettuare nel corso della sorveglianza sanitaria anche per definire i contenuti dei protocolli sanitari.  

  • 6° capitolo:

autorizzazione e restrizione” si ricorda che ai sensi del Regolamento REACH alcune sostanze di particolare pericolosità le cosidette “SVHC” (substance of very high concern) potranno essere immesse sul mercato Europeo solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione all’uso che verrà rilasciata solo qualora venga dimostrata l’impossibilità di sostituire nell’immediato la sostanza in questione e comunque assicurando le migliori condizioni di controllo e di limitazione dell’esposizione in linea con quanto prevede la normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro.

 

Il processo valutativo

Di seguito viene riportato in figura la schematizzazione del processo valutativo 

 

Fig. 10: Schema del processo valutativo

 

La valutazione del rischio chimico può dimostrare che il rischio connesso alla presenza / esposizione ad agenti chimici pericolosi sia:

1. Non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute;

2. Non basso per la sicurezza e irrilevante per la salute;

3. Basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute;

4. Basso per la sicurezza e irrilevante per la salute

 

Secondo una definizione proposta dalle Regioni un rischio da agenti chimici:

  • Basso per la sicurezza, consiste in “un rischio per la sicurezza esistente nei luoghi di lavoro o parte di essi in cui sono presenti agenti di bassa pericolosità, in cui le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di eventi incidentali ed in cui, in caso di tali eventi, la probabilità di propagazione degli effetti dell’incidente è da ritenersi limitata”;
  • Irrilevante per la salute è descritto come un “rischio generato da esposizioni lavorative il cui livello medio è dello stesso ordine di grandezza di quello medio della popolazione generale”.

 

 

Qualora i risultati della  valutazione del rischio chimico dimostrino che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul luogo di lavoro, vi sia solo un rischio “basso per la sicurezza e irrilevante per la salute” dei lavoratori e le misure sia esse preventive che protettive siano sufficienti a ridurre il rischio, non si applichino le disposizioni degli articoli del T. U. n° 225 (Misure specifiche di protezione e di prevenzione), n° 226 (Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze), n° 229 (Sorveglianza sanitaria), n° 230 (Cartelle sanitarie e di rischio).

 

Se i risultati della valutazione dimostrano risultati diversi, a seconda dei casi deve essere prevista una appropriata procedura, ovvero:

  • non basso per la sicurezza e non irrilevante per la salute

si devono attuare le disposizioni previste dagli artt.:

  • 225 (misure specifiche di protezione e di prevenzione):
  • 226 (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze);
  • nominare (se non già fatto per altri rischi quali, ad esempio VDT o MMC) un Medico Competente che dovrà:
  •  sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art. 229);
  •  istituire e aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio (art. 230).
  • non basso per la sicurezza ma irrilevante per la salute

si devono attuare le disposizioni previste dagli artt.:

  • art. 225 (misure specifiche di protezione e di prevenzione):
  •  art. 226 (disposizioni in caso di incidenti o di emergenze)

con l’esclusione degli:

  •  art. 229 (sorveglianza sanitaria);
  •  art. 230 (cartelle sanitarie e di rischio).
  • basso per la sicurezza ma non irrilevante per la salute

si devono attuare le disposizioni previste dagli artt.:

  • art. 225 (misure specifiche di protezione e di prevenzione);
  • art. 229 (sorveglianza sanitaria);
  • art. 230 (cartelle sanitarie e di rischio).

 

CONCLUSIONI

Le esigenze di mercato cambiano e per stare al passo, le organizzazioni debbono operare con criteri di efficacia e di efficienza tali da contribuire alla erogazione di servizi e prodotti migliori. È facile dedurre che, in considerazione del particolare contesto socio - economico in cui viviamo, solo le imprese / organizzazioni che si dimostrano costantemente in evoluzione e garantiscono servizi / prestazioni migliori possono sopravvivere e ottenere di conseguenza riconoscimenti e prestigio.

 

La redazione di un Documento di Valutazione del Rischio Chimico basato su un sistema di gestione o su un modello di organizzazione e di gestione rappresenta un sicuro investimento per l’impresa. L’adozione dello stesso, sistema o modello, permette di analizzare in maniera più immediata i rapporti tra i rischi valutati e le misure adottate, di osservare in maniera più razionale gli obblighi della normativa sulla sicurezza, di gestire in maniera più consapevole i cambiamenti economici, politici e organizzativi che investono inevitabilmente l’impresa e che si riflettono anche sulle procedure della sicurezza, migliorando la qualità dell’organizzazione aziendale e promuovendo la realizzazione del miglioramento continuo di tutte le attività dell’azienda. Da osservare, comunque, che il tutto può essere gestito meglio solo se inizialmente si è proceduti ad una attenta ed analitica valutazione dei rischi e redatto un documento di valutazione dei rischi, vero pilastro prevenzionale, in linea con le indicazioni Legislative.

 

Il ciclo attuato nel presente studio (pianificazione, attuazione, controllo e riesame) pone il costante accento sul “miglioramento continuo “che per poter permeare necessita, da parte del management aziendale, di avere ben chiaro cosa è necessario fare, enunciarlo nella politica aziendale e renderlo operativo declinandolo in obiettivi dell’organizzazione.

 

Quindi, l’obiettivo primario di un’azienda che voglia implementare una gestione che tende alla “efficienza, efficacia ed alla appropriatezza” non è quello di redigere un “semplice“ Documento di Valutazione dei Rischi e delle “semplici” procedure. Il cammino della gestione del DVR deve articolarsi sia attraverso la ricerca dei processi motivanti in grado di catalizzare i fattori di coinvolgimento degli individui per la condivisione degli obiettivi sia, in particolare, nella conseguente modifica dell’organizzazione finalizzata alla realizzazione di un punto d’incontro tra gli obiettivi individuati e quelli dell’organizzazione stessa.

 

Ed è proprio questa l’Azienda che guarda in avanti.

 

 

 

Carlo Zamponi

Consigliere Nazionale AiFOS, Docente a contratto Università degli Studi di L’Aquila, Master abilitante per le funzioni di Medico Competente.

 



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