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I principali cambiamenti introdotti dal Regolamento CLP

I principali cambiamenti introdotti dal Regolamento CLP
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

01/08/2013

Quali sono i principali cambiamenti con l'applicazione del regolamento CLP? E cosa cambia nelle schede di dati di sicurezza?

Quali sono i principali cambiamenti riscontrabili in applicazione del regolamento CLP?
Lo scopo dell'etichettatura dei prodotti chimici è quello di comunicare i pericoli per la salute e la sicurezza che possono derivare dal loro utilizzo e di fornire informazioni per prevenire i rischi. Per adempiere meglio a questo obiettivo, il  regolamento CLP introduce una serie di modifiche rispetto al sistema precedente:
 
- le proprietà pericolose delle sostanze e delle miscele chimiche sono raggruppate in tre categorie quali pericoli fisici, come l'esplosività, pericoli per la salute umana e pericoli per l'ambiente;
- sono stati modificati alcuni criteri volti a stabilire se una sostanza o miscela debba essere classificata come pericolosa. Una sostanza o miscela che non doveva essere classificata come pericolosa ai sensi della precedente normativa potrebbe dover essere classificata come pericolosa a norma del regolamento CLP;
- nuovi termini hanno sostituito quelli obsoleti: miscele per preparati, pericoloso per rischioso, pittogrammi per i simboli, indicazioni di pericolo per frasi di rischio e consigli di prudenza per istruzioni di sicurezza;
- i nuovi pittogrammi contenuti in un riquadro rosso sostituiscono i simboli di pericolo su sfondo arancione;
- le avvertenze (per es., pericolo, attenzione) sostituiscono le indicazioni di pericolo;
- le indicazioni di pericolo (per es., H300: Letale se ingerito) sostituiscono le istruzioni di rischio (per es., R28: molto tossico per ingestione);
- i consigli di prudenza (per es., P270 – "Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso" sostituiscono le istruzioni di sicurezza (per es., S20/21 – "Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso");
- ulteriori indicazioni di pericolo sono introdotte in una sezione supplementare dedicata all'etichettatura. Si tratta di frasi di etichettatura supplementari inserite nel regolamento CLP dell'UE, ma non sono prescritte dal  sistema GHS internazionale.

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Quali sono i cambiamenti sopraggiunti nelle schede di dati di sicurezza a seguito dell'applicazione del regolamento CLP?
Il cambiamento più importante che si riscontra nelle schede di dati di sicurezza è la sostituzione delle frasi di rischio (frasi R) e delle istruzioni di sicurezza (istruzioni S) con le indicazioni di pericolo (H) e i consigli di prudenza (P). Si rimanda alle domande specifiche inerenti a tali indicazioni/consigli. Ulteriori modifiche rilevanti, basate in parte sul regolamento CLP e in parte sul regolamento REACH, sono le seguenti:
 
- la nuova scheda di dati di sicurezza è articolata in 16 parti e una serie di voci standardizzate; non sono consentite sezioni in bianco;
- i numeri di registrazione REACH delle sostanze saranno riportati nella sezione 1.1 dopo la registrazione della sostanza;
- la sezione 1.2 contiene i dettagli degli usi identificati relativi alla sostanza o miscela, così come eventuali usi sconsigliati con una spiegazione del motivo per cui la sostanza o miscela non deve essere utilizzata a tale scopo; se la sostanza è stata registrata ai sensi del regolamento REACH, o è una miscela contenente una o più sostanze registrate in virtù del medesimo regolamento, tali usi dovrebbero essere compatibili con qualsiasi scenario di esposizione allegato alla scheda di dati di sicurezza;
- la sezione 2.1 conterrà la classificazione della sostanza o della miscela in conformità della precedente normativa e/o del regolamento CLP; 
- le informazioni sull'etichettatura si trovano ora nella sezione 2.2 della scheda di dati di sicurezza (in precedenza nella sezione 15);
- i numeri di registrazione REACH saranno indicati nella sezione 3.2 per componenti di miscele, dopo che tali sostanze sono state registrate e questa informazione viene comunicata al fornitore della miscela;
- oltre agli interventi di primo soccorso, il paragrafo 4.2 della scheda di dati di sicurezza riporta ora anche le informazioni sui probabili sintomi ed effetti dell'esposizione, sia acuti che ritardati;
- la sezione 8.1 indicherà i livelli derivati ​​senza effetto (DNEL), i livelli derivati ​​con effetto minimo (DMEL) e le prevedibili concentrazioni prive di effetti (PNEC) per le sostanze registrate, laddove richiesto ai fini della registrazione, come pure per i componenti registrati di una miscela;
- per le sostanze e le miscele registrate ai sensi del regolamento REACH che contengono componenti registrati, le misure di gestione dei rischi di cui al punto 8.2 devono essere coerenti con lo scenario di esposizione, se previsto;
- la sezione 9.1 fornirà una serie più esaustiva delle proprietà fisico-chimiche utili a effettuare le valutazioni dei rischi;
- le informazioni tossicologiche presenti nella sezione 11.1 potrebbero essere ampliate dopo che è stata valutata la sostanza nell'ambito del processo di registrazione di cui al regolamento REACH;
- la sezione 12.1 dovrà indicare (in futuro) se è stata effettuata la valutazione volta a stabilire se le sostanze o i componenti di una miscela sono state sottoposti a una valutazione delle proprietà PBT (persistenti, bioaccumulabili, tossiche) o vPvB (molto persistenti, molto bioaccumulabili);
- la sezione 15.1 conterrà informazioni dettagliate su eventuali disposizioni nazionali specifiche in vigore, se applicabili. Questa sezione recherà anche i dettagli di qualsiasi autorizzazione o restrizione ai sensi del regolamento REACH relativamente alla sostanza o al componente di una miscela.
 
In un allegato della scheda di dati di sicurezza devono essere riportati gli scenari di esposizione delle sostanze pericolose registrate, fabbricate o importate dal dichiarante in quantitativi pari o superiori a 10 tonnellate all'anno. Gli scenari di esposizione riportano le condizioni valutate dal fornitore per un eventuale uso sicuro della sostanza. Lo scenario di esposizione darà consigli riguardanti i quantitativi di sostanza utilizzata, la frequenza e la durata dell'esposizione, i controlli operativi previsti e le misure di gestione dei rischi adottate durante la manipolazione della sostanza o delle miscele che la contengono. Quando una sostanza ha molteplici usi in condizioni diverse, per ogni uso o gruppo di usi possono essere prodotti scenari di esposizione distinti.
 
 
 
Fonte: Eu-Osha.
 
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