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Guida in pillole: la compilazione delle schede di dati di sicurezza

Guida in pillole: la compilazione delle schede di dati di sicurezza
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

27/01/2014

Una nuova versione semplificata della guida ECHA sulla compilazione delle schede di dati di sicurezza (SDS). Focus su chi è tenuto a compilare una SDS e sul rapporto tra SDS e Regolamento REACH.

Helsinki, 27 Gen – L' Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) sta realizzando una serie di versioni “semplificate” dei documenti orientativi relativi al  Regolamento REACH al fine di rendere i documenti pubblicati da ECHA maggiormente accessibili.
 
Ci soffermiamo oggi sulla recente “Guida in pillole: compilazione delle schede di dati di sicurezza”, un documento che offre un'introduzione semplice e concisa agli obblighi relativi alla compilazione e alla fornitura di una  scheda di dati di sicurezza (SDS) ai sensi dell'articolo 31 e dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006, in particolare secondo le modifiche apportate dal regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione.

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Il documento “descrive in sintesi i principi fondamentali relativi alla compilazione delle SDS e i requisiti che i fornitori di sostanze e miscele devono soddisfare per rispettare l'obbligo di fornire una SDS ai propri clienti”. Ed è rivolto principalmente ai dirigenti e ai responsabili delle decisioni nelle imprese che forniscono sostanze chimiche nello Spazio economico europeo (SEE), in particolare a coloro che appartengono alla categoria delle piccole e medie imprese (PMI)”. Ricordiamo che il SEE comprende Islanda, Liechtenstein, Norvegia e i 28 Stati membri dell'Unione europea.
 
La Guida aiuta il lettore “a comprendere quanto richiesto ai responsabili della compilazione delle SDS per sostanze e miscele e l'importante connessione tra le informazioni presenti nella SDS e gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei lavoratori”.
Il documento sarà inoltre utile ai destinatari di una SDS, per comprendere cosa devono aspettarsi e come trattare le informazioni ricevute. E “le imprese situate al di fuori dallo SEE, i cui prodotti sono esportati a paesi dello SEE possono utilizzare la Guida in pillole per comprendere i requisiti delle SDS e gli obblighi che i loro agenti e clienti residenti nello SEE devono soddisfare”.
Si sottolinea che le informazioni contenute nella presente Guida in pillole “potrebbero non essere sufficienti, si consiglia pertanto a coloro che sono tenuti a compilare la scheda di dati di sicurezza” di leggere la guida in versione integrale.
 
Affrontiamo due punti della guida in pillole dell’ECHA: chi è tenuto a compilare una SDS e il rapporto tra SDS e Regolamento REACH.
 
Chi è tenuto a compilare una SDS?
Il documento ricorda che la SDS viene “compilata prima di tutto dal fabbricante o importatore o dal rappresentante esclusivo (o sostituti), ma i requisiti di REACH in relazione alla fornitura di SDS si applicano ad ogni fase della catena di approvvigionamento. Un fornitore di una sostanza o miscela, che soddisfa determinate condizioni, deve fornire la relativa SDS, indipendentemente dalla sua posizione nella catena di approvvigionamento. Durante la compilazione della propria SDS, ognuno degli attori presenti lungo la catena di approvvigionamento deve verificare l'adeguatezza della SDS ricevuta dal fornitore ed implementare tutte le informazioni rilevanti per compilare la propria SDS”.
 
Inoltre si ribadisce che “ciascuno degli attori è responsabile della precisione delle informazioni da lui fornite” e si ricorda che “la compilazione di una buona SDS richiede un'ampia conoscenza in diversi campi”: il regolamento REACH indica che la SDS deve essere compilata da una persona “competente”, ma non definisce in modo specifico la parola “competente” in questo contesto.
 
SDS e REACH
Se il regolamento REACH mantiene, in larga parte, la struttura e il formato tradizionale della precedente normativa sulle SDS, tuttavia, “introduce alcune importanti modifiche allo scopo di migliorare la qualità e la completezza delle informazioni da trasmettere a valle”.
 
In particolare il capitolo 2 della versione integrale della Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza “fornisce una panoramica introduttiva sulle principali modifiche apportate alle diverse sezioni e sottosezioni della SDS. In particolare, evidenzia quando i requisiti o le modifiche addizionali derivano dalla revisione dell'allegato II di REACH, che devono essere applicate solo con decorrenze specifiche”.
 
Inoltre uno dei più importanti tra i nuovi elementi da tenere presente è “l'obbligo indicato da REACH di registrare sostanze fabbricate o importate per un volume superiore ad una tonnellata all'anno. Per le sostanze registrate, le informazioni inserite nella SDS devono essere coerenti con quelle fornite nel fascicolo della registrazione. Inoltre, quando i dichiaranti e gli utilizzatori a valle sono tenuti alla preparazione della relazione sulla sicurezza chimica (RSC) che genera uno scenario d'esposizione, devono allegare tale scenario o tali scenari d'esposizione come allegato o allegati alla SDS”.
 
Infine si ricorda che gli utilizzatori a valle, durante la compilazione delle loro SDS, “devono tenere presenti le informazioni relative allo scenario d'esposizione ricevute dai fornitori. I fornitori di miscele possono disporre di diverse opzioni per comunicare le informazioni pertinenti sull'utilizzo sicuro della miscela”.
 
Concludiamo ricordando che se la guida completa alla compilazione delle schede di dati di sicurezza fornisce informazioni più dettagliate sul contenuto di ogni sezione della SDS e su casi speciali, ulteriori approfondimenti e informazioni importanti possono essere acquisiti consultando i seguenti documenti e siti web:
 
 
 
L’indice della guida in pillole:
 
1. INTRODUZIONE
 
2. ASPETTI ESSENZIALI DA COMPRENDERE
2.1 La scheda di dati di sicurezza (SDS)
2.2 Chi è tenuto a compilare una SDS?
2.3 SDS e REACH
 
3. PER QUALI PRODOTTI È NECESSARIA UNA SDS?
3.1 SDS da fornire obbligatoriamente senza richiesta preventiva
3.2 SDS da fornire su richiesta
3.3 Informazioni da fornire al pubblico
3.4 Prodotti per i quali non è prescritta una SDS
 
4. QUANDO E COME DEVE ESSERE FORNITA UNA SDS
 
5. QUALI INFORMAZIONI DEVONO ESSERE INCLUSE IN UNA SDS
5.1 Inclusione di informazioni sullo scenario d'esposizione
 
6. DOVE TROVARE ULTERIORI ORIENTAMENTI E ALTRE INFORMAZIONI DI RILIEVO
 
  
 
 
ECHA, “ Guida in pillole: compilazione delle schede di dati di sicurezza”, Versione 1.0, Dicembre 2013 (formato PDF, 177 kB).
 
ECHA, “ Guida alla compilazione delle schede di dati di sicurezza”, Versione 1.1, Dicembre 2011(formato PDF, 1.1 MB).
 
 
RTM
 
 


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