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Gas radon: i piani regionali e i livelli limite di concentrazione

Gas radon: i piani regionali e i livelli limite di concentrazione
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio chimico

02/05/2018

Alcune leggi della Regione Puglia intervengono sul tema della riduzione delle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas radon. Il piano regionale Radon e i livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni.

 

Bari, 2 Mag – Il gas radon costituisce la seconda causa di cancro al polmone dopo il fumo di tabacco. E l’esposizione a questo inquinante ha luogo negli ambienti confinati di vita e di lavoro e varia in funzione di numerosi fattori quali la natura del suolo, l’area geografica, la tipologia di edificio, l’assetto impiantistico ecc.

 

Spesso è proprio l’adozione di iniziative da parte di singole Regioni, in relazione al Piano nazionale radon del Ministero della salute, a favorire l’attenzione nel nostro paese a questo importante fattore di rischio per la salute.


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Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008
 

La legge regionale sul radon in Puglia

Ad esempio nella Regione Puglia, come già ricordato dal nostro giornale, è stata emanata la Legge regionale 3 novembre 2016, n. 30 "Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas 'radon' in ambiente confinato".

 

Con questa norma la Regione Puglia vuole assicurare il più alto “livello di protezione e tutela della salute pubblica dai rischi derivanti dalla esposizione dei cittadini alle radiazioni da sorgenti naturali e all'attività dei radionuclidi di matrice ambientali, configurate da concentrazioni di gas radon negli edifici residenziali e non residenziali”.

Norma che fa riferimento al Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230 - “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili” – e alla Direttiva 2013/59/Euratom, e che fissa livelli limite di esposizione al gas radon per le nuove costruzioni e per gli edifici esistenti.

 

Il Piano regionale Radon

L’articolo due della legge indica che entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 340/2016 “la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il Piano regionale di prevenzione e riduzione dei rischi connessi all'esposizione al gas radon in ambiente confinato, di seguito denominato Piano, in coerenza con il Piano nazionale radon del Ministero della salute (PNR)”.

 

Inoltre la Giunta regionale predispone il Piano con “supporto tecnico-scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e dell'Autorità di bacino della Puglia (ADB), eventualmente avvalendosi anche della collaborazione dell'Istituto superiore di sanità (ISS) e di ulteriori enti di ricerca, pubblici o privati competenti in materia. Il Piano può essere redatto per stralci territoriali, sulla base delle conoscenze acquisite sul territorio”.

 

E tale Piano, redatto conformemente alle disposizioni comunitarie e nazionali vigenti, “dispone:

  1. l'aggiornamento delle aree a rischio, secondo standard definiti a livello nazionale;
  2. l'individuazione degli edifici a rischio per la salute della popolazione;
  3. i criteri, le prescrizioni e le modalità per la predisposizione di progetti di risanamento degli edifici esistenti a rischio;
  4. i limiti di concentrazione del gas radon per le diverse tipologie e destinazioni degli immobili, le prescrizioni costruttive e gli accorgimenti tecnici da osservare nelle nuove edificazioni, con particolare riguardo ai manufatti da realizzare nelle aree a rischio di cui alla lettera a);
  5. la realizzazione e la gestione di una banca dati centralizzata delle misure di radon, aggiornata annualmente, quale strumento conoscitivo di supporto alle iniziative di prevenzione;
  6. studi di aggiornamento continuo sull'incidenza del gas radon rispetto all'insorgenza delle patologie ed elaborati in collaborazione con l'Osservatorio epidemiologico regionale (OER) e l'ISS;
  7. la definizione di un sistema di informazione e divulgazione, tra la popolazione, dei rischi connessi all'esposizione al gas radon e delle misure di prevenzione;
  8. il procedimento di monitoraggio anche differenziato e sua periodicità per destinazioni urbanistiche e grado di pericolosità dell'esposizione al rischio e modalità di realizzazione di eventuali e necessarie iniziative di risanamento”.

 

I livelli limite di concentrazione e le modifiche della legge 36/2017

Con la Legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 "Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia” è stata poi modificata la Legge regionale 3 novembre 2016, n. 30 (ad esempio nel titolo della legge la parola “confinato” è stata sostituita con “chiuso”).  

 

In particolare è stato modificato l’articolo 3 della Legge 30/2016 relativo ai livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni.

Questi i due commi dell’articolo 3 come modificati dall’articolo 25 della legge 36/2017:

 

Art. 3

Livelli limite di concentrazione per le nuove costruzioni

1. Sino all’approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all’articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per le nuove costruzioni, eccetto i vani tecnici isolati o a servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell’immobile interessato, non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva.

2. Il progetto edilizio per le nuove costruzioni di cui al comma 1 deve contenere i dati necessari a dimostrare la bassa probabilità di accumulo di radon nei locali dell’edificio, ed in particolare una relazione tecnica dettagliata contenente:

a) indicazioni sulla tipologia di suolo e sottosuolo;

b) indicazioni sui materiali impiegati per la costruzione;

c) soluzioni tecniche adeguate, in relazione alle tipologie di suolo e di materiali impiegati per la costruzione, idonee ad evitare l’accumulo di gas radon nei diversi locali.

 

Ricordiamo, infine, che la legge 30/2016 riporta anche precise indicazioni per i livelli limite di concentrazione per gli edifici esistenti (art.4), indicazioni modificate tuttavia sempre con la legge con la 36/2017.

 

Segnaliamo che il comma 1 dell’articolo 4 indica che “sino all'approvazione del Piano regionale radon e agli adeguamenti degli strumenti urbanistici comunali di cui all'articolo 2, comma 5, e salvo limiti di concentrazione più restrittivi previsti dalla legislazione nazionale, ovvero limiti specifici previsti per particolari attività di lavoro, per gli edifici esistenti, definiti dalle lettere a) e b), sono fissati i livelli limite di riferimento, misurati con un valore medio di concentrazione su un periodo annuale suddiviso in due semestri primaverile-estivo e autunnale-invernale:

a) per gli edifici strategici di cui al D.M. 14.01.2008 e destinati all'istruzione, compresi gli asili nido e le scuole materne, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso, e in tutti i locali dell'immobile interessato, non può superare i 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva;

b) per gli interrati, seminterrati e locali a piano terra degli edifici diversi da quelli di cui alla lettera a) e aperti al pubblico, con esclusione dei residenziali e dei vani tecnici isolati al servizio di impianti a rete, il livello limite di riferimento per concentrazione di attività di gas radon in ambiente chiuso non può superare 300 Bq/mc, misurato con strumentazione passiva. Sono esentati dagli obblighi di misurazione i locali a piano terra con superfice non superiore a 20 mq, salvo che in virtù di collegamento strutturale con altri locali non derivi il superamento del limite dimensionale previsto per l’esenzione, purché dotati di adeguata ventilazione”.

 

 

RTM

 

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Regione Puglia - LEGGE REGIONALE 3 novembre 2016, n. 30 - “Norme in materia di riduzione dalle esposizioni alla radioattività naturale derivante dal gas ‘radon’ in ambiente confinato”

 

Regione Puglia - Legge regionale 9 agosto 2017, n. 36 - Assestamento e variazioni al bilancio di previsione



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