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La prima scadenza del 1 aprile 2015era prevista dal “REGOLAMENTO (UE) N. 605/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2014”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 06 giugno 2014, recante “modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.
Poi arriva il REGOLAMENTO (UE) 2015/491 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Che comportava lo slittamento al 1 gennaio 2016.
Quello che prima quindi era probabilmente un rischio chimico basso per sicurezza ed irrilevante per la salute ora assume una rilevanza normativa differente e potrebbe, anche se non necessariamente, configurare un rischio cancerogeno con tutti gli obblighi ad esso correlato.
Dal punto di vista del medico competente, l'attività di questi mesi, è stata di collaborare a valutare l'entità del rischio cancerogeno e, qualora fosse confermato e qualora non fosse possibile sostituire la sostanza, occorre attivare la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica degli esposti (ma non la visita di fine rapporto a meno che contestualmente non sussista un rischio chimico), curare il registro degli esposti istituito dal datore di lavoro, sollecitare il datore di lavoro ad inviare copia del registro all'ASL e all'INAIL ogni 3 anni, inviare la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore esposto alla cessazione del rapporto di lavoro unitamente alla sua scheda del registro degli esposti (l'INAIL conserverà la cartella per almeno 40 anni), richiedere all'INAIL la cartella sanitaria e di rischio in assunzione di un esposto a cancerogeni (qualora il lavoratore non sia in possesso della copia che obbligatoriamente deve essergli consegnata dal medico competente dell'azienda in cui cessa il rapporto di lavoro), collaborare all'informazione ed alla formazione specifica sul tema dell' esposizione a cancerogeni, informare il lavoratore che dovrà sottoporsi ad accertamenti periodici anche al termine dell'esposizione/cessazione del rapporto di lavoro, collaborare alla scelta dei D.P.I. adeguati.
Dal punto di vista della malattia professionale, vige l'obbligo di denuncia/referto/primo certificato nei casi di tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali (lista II), del nasofaringe e la leucemia mieloide (lista I)
Non che l'azione non cancerogena fosse nota anche prima ma ora diviene d'obbligo operare secondo quanto stabilito dal Testo Unico. L'azione cancerogena della formaldeide era già stata ufficializzata con la classificazione nel 2006 da parte della IARC come Classe 1: cancerogeno per l'uomo. Gli organi bersaglio individuati sono il rinofaringe e le cellule del sangue (leucemia). Ma le azioni sono probabilmente più ampie.
La formaldeide è un inquinante ubiquitario, anche domestico. Infatti viene rilasciato nell'aria dai mobili nella loro fase iniziale di vita. Esistono già delle norme che regolamentano i contenuti accettabili di formaldeide nei mobili in commercio.
Tale esposizione può diventare anche lavorativa. Tuttavia appare evidente che siano necessari solo azioni di prevenzione primaria, assicurando che i mobili acquistati per uso lavorativo siano dotati delle richieste certificazioni di bassa emissione.
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Formaldeide: come aggiornare la valutazione del rischio?
Il 1 gennaio 2016 è terminato il periodo transitorio iniziato nel giugno 2014 per permettere alle aziende di provvedere ad adempiere a quanto previsto dal Capo II del Titolo IX del Testo Unico: Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni.
La prima scadenza del 1 aprile 2015era prevista dal “REGOLAMENTO (UE) N. 605/2014 DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2014”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 06 giugno 2014, recante “modifica, ai fini dell’introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele”.
Poi arriva il REGOLAMENTO (UE) 2015/491 DELLA COMMISSIONE del 23 marzo 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 605/2014 recante modifica, ai fini dell'introduzione di indicazioni di pericolo e consigli di prudenza in croato e dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Che comportava lo slittamento al 1 gennaio 2016.
Il motivo di questi slittamenti era dovuti alla capillare diffusione di questa sostanza: industria tessile, alimentare, settore sanitario, industria chimica, industria cosmetica, industria del legno, industria della plastica, laboratori di qualità ma anche banalmente i laboratori di analisi cliniche ecc. e per dare quindi alle aziende il tempo di mettersi in regola. Trascorso questo anno e mezzo, tutto dovrebbe quindi essere stato approntato.
Quello che prima quindi era probabilmente un rischio chimico basso per sicurezza ed irrilevante per la salute ora assume una rilevanza normativa differente e potrebbe, anche se non necessariamente, configurare un rischio cancerogeno con tutti gli obblighi ad esso correlato.
Dal punto di vista del medico competente, l'attività di questi mesi, è stata di collaborare a valutare l'entità del rischio cancerogeno e, qualora fosse confermato e qualora non fosse possibile sostituire la sostanza, occorre attivare la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica degli esposti (ma non la visita di fine rapporto a meno che contestualmente non sussista un rischio chimico), curare il registro degli esposti istituito dal datore di lavoro, sollecitare il datore di lavoro ad inviare copia del registro all'ASL e all'INAIL ogni 3 anni, inviare la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore esposto alla cessazione del rapporto di lavoro unitamente alla sua scheda del registro degli esposti (l'INAIL conserverà la cartella per almeno 40 anni), richiedere all'INAIL la cartella sanitaria e di rischio in assunzione di un esposto a cancerogeni (qualora il lavoratore non sia in possesso della copia che obbligatoriamente deve essergli consegnata dal medico competente dell'azienda in cui cessa il rapporto di lavoro), collaborare all'informazione ed alla formazione specifica sul tema dell' esposizione a cancerogeni, informare il lavoratore che dovrà sottoporsi ad accertamenti periodici anche al termine dell'esposizione/cessazione del rapporto di lavoro, collaborare alla scelta dei D.P.I. adeguati.
Dal punto di vista della malattia professionale, vige l'obbligo di denuncia/referto/primo certificato nei casi di tumori delle cavità nasali e dei seni paranasali (lista II), del nasofaringe e la leucemia mieloide (lista I)
Non che l'azione non cancerogena fosse nota anche prima ma ora diviene d'obbligo operare secondo quanto stabilito dal Testo Unico. L'azione cancerogena della formaldeide era già stata ufficializzata con la classificazione nel 2006 da parte della IARC come Classe 1: cancerogeno per l'uomo. Gli organi bersaglio individuati sono il rinofaringe e le cellule del sangue (leucemia). Ma le azioni sono probabilmente più ampie.
La formaldeide è un inquinante ubiquitario, anche domestico. Infatti viene rilasciato nell'aria dai mobili nella loro fase iniziale di vita. Esistono già delle norme che regolamentano i contenuti accettabili di formaldeide nei mobili in commercio.
Tale esposizione può diventare anche lavorativa. Tuttavia appare evidente che siano necessari solo azioni di prevenzione primaria, assicurando che i mobili acquistati per uso lavorativo siano dotati delle richieste certificazioni di bassa emissione.
Formaldeide: al lavoro e a casa
Una recente normativa che definisce i livelli di emissioni di formaldeide nei prodotti a base di legno impone anche alcune osservazioni nei confronti dei lavoratori del settore.
Si tratta del Decreto del Ministero del Lavoro del 10 ottobre 2008: "Disposizioni atte a regolamentare l'emissione di aldeide formica da pannelli a bese di legno e manufatti con essi realizzati in ambienti di vita e soggiorno".
Viene di fatto reso obbligatorio l'impiego di materiali lignei e mobili a bassa emissione di formaldeide (Classe E1). Tutti i prodotti (pannelli, mobili, ecc) in legno devono essere accompagnati da una dichiarazione di conformità a cura del produttore.
La normativa prevede che il fabbricante provveda all'origine ad effettuare l'analisi delle emissioni di formaldeide presso un Ente Accreditato. I criteri stabiliti dalla normativa e dalle norme UNI a cui essa fa riferimento evidenziano che i pannelli grezzi di MDF o OSB devono avere un contenuto di formaldeide non superiore a 8/mg/100 g di pannello essiccato in forno (metodo del perforatore). Tutti gli altri tipi, compresi quelli verniciati, nobilitati o placcati devono garantire un'emissione non superiore a 3,5 mg/mq h (metodo della gas analisi).
Tali pannelli possono essere utilizzati senza causare una concentrazione nell'aria di una camera di prova maggiore di 0,1 ppmm (0,124 mg/m3) come indicato nell'art. 2 del decreto.
Pertanto il consumatore deve, ove non fosse fornita, richiedere la certificazione del pannello o mobile acquistato.
Ovviamente, a maggior ragione le aziende che acquistano mobili per l'arredo degli uffici sono tenute, a tutela dei lavoratori che vi soggiornano a verificare la presenza della certificazione.
La formaldeide ha impieghi più disparati: per le sue proprietà battericida viene utilizzato, come noto, come disinfettante o come conservante di materiali biologici.
E' ampiamente diffusa nell'industria del legno in quanto componente di colle ureiche utilizzate nella produzione di alcuni tipi di pannelli (MDF, nobilitato, truciolato).
Ha un'azione irritante sulle prime vie aeree e sulle mucose oculari e, recentemente, la IARC (l'agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) l'ha inserita nell'elenco dei cancerogeni certi per l'uomo (classe 1). L'ACGIH la classifica A2 (sostanze sospette di essere cancerogene per l’uomo). Essa può provocare tumori nasofaringei, delle cavità nasali, dei seni paranasali e vi é una certa evidenza che sia origine di leucemie nell'uomo.
Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro esistono dei valori limite che sono:
ACGIH Ceiling: 0,37 mg/m3
OSHA TWA: 0,92 mg/m3
OSHA Stel: 2,5 mg/m3
Niosh Ceiling: 0,12 mg/m3
Naturalmente tali limiti non sono protettivi per il rischio cancerogeno ma solo per il rischio chimico (l'esposizione inferiore ai valori limite non garantisce la popolazione lavorativa dal rischio cancerogeno).
Poiché la formaldeide non presenta ancora la frase di rischio R45 o R49 essa, allo stato attuale, non presenta l'obbligo di istituire il registro degli esposti e gli obblighi informativi e formativi.
Il medico competente tuttavia, considerato l'evidenza cancerogena, non può sottrarsi all'obbligo di sorveglianza sanitaria e all'obbligo etico di informare gli esposti.
Il problema non si pone per tutti i lavoratori del settore legno già sottoposti a sorveglianza sanitaria per l'esposizione a polveri di legno duro che, purtroppo, hanno lo stesso organo bersaglio (cavità nasali e paranasali). Sfuggono tuttavia al controllo tutti coloro i quali, pur nel settore legno, non effettuano una lavorazione diretta e quindi non esposti a polveri di legno ma permangono in locali con alta concentrazione di manufatti in legno (mi riferisco a grande distribuzione, negozi di mobili, stoccaggio di legni lavorati o semilavorati, ecc.).
Essi potrebbero pertanto essere esposti a valori superiori alla popolazione generale negli ambienti di vita proprio per una maggior concentrazione di prodotti presenti.
Dirimente, per questo tipo di attività, sarebbe il monitoraggio ambientale di formaldeide al fine di valutare l'esatta entità dell'esposizione.
Dott. Cristiano Ravalli
Fonte: medicocompetente.blogspot.it
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Rispondi Autore: Antonella Lezzi - likes: 0 | 09/02/2016 (07:56:25) |
Contrariamente a quanto detto nell'articolo il registro dei cancerogeno è obbligatorio. La classe di cancerogenicità della formaldeide oggi è 1B, con indicazione di pericolo H350 secondo il regolamento CLP, corrispondete alla frase R45 secondo la DSP. Questo comporta l'obbligo di tenuta del registro cancerogeno. vedere il: REGOLAMENTO (UE) N. 605/2014 DELLA COMMISSIONE europea del 5 giugno 2014 che modifica nell'allegato VI, parte 3, la tabella 3.1 del regolamento (CE) n. 1272/2008 ( regolamento CLP) del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. |
Rispondi Autore: carlo colombo - likes: 0 | 09/02/2016 (08:45:33) |
Condivido tutto, fino a quando si parla della necessità di accertarsi dei mobili acquistati per uso lavorativo. Stiamo coi piedi per terra per favore...o arriviamo a valutare se gli indumenti dei lavoratori lasciati negli armadi di casa con mobili rilascianti formaldeide non inquinino gli ambienti di lavoro...PER FAVORE... |
Rispondi Autore: Vito Brozzi - likes: 0 | 09/02/2016 (09:23:29) |
Credo sia giunto il momento, anche per quanto riguarda l'uso degli agenti cancerogeni e mutageni, di trovare un modo per una corretta valutazione del rischio. E' ormai risaputo, sulla base delle fornite linee guida esistenti, che per questi agenti non è possibile prevedere una dose minima a cui segue l'effetto mutageno e/o cancerogeno, ma, non possiamo ritenere che la semplice presenza di un cancerogeno determina in automatico che il lavoratore sia considerato come esposto, con tutti gli adempimenti del caso, altrimenti la cartella va redatta per tutti i cittadini in quanto molte volte in alcune circostanze l'aria esterna contiene molti agenti cncerogeni con concentrazioni più alte di quelle presenti nell'ambiente di lavoro. |
Rispondi Autore: pietro ferrari - likes: 0 | 13/02/2016 (12:55:53) |
Credo sarebbe stato opportuno focalizzare la necessità della valutazione del rischio -assai più che negli uffici che si dotano di qualche mobile-, nei magazzini e nei grandi reparti espositivi che vedono un'esposizione lavorativa di tipo continuativo. Peraltro, in presenza di mobili non di rado di produzione extracomunitaria. cordialmente, ferrari |