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Cosa cambia se una sostanza è riconosciuta come agente chimico cancerogeno?

Cosa cambia se una sostanza è riconosciuta come agente chimico cancerogeno?
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cancerogeno, mutageno

17/03/2020

Un intervento si sofferma sulla gestione degli agenti cancerogeni e riporta indicazioni sull’impatto del sistema armonizzato di classificazione ed etichettatura. Il caso della formaldeide e il passaggio da agente pericoloso ad agente cancerogeno.

 

Milano, 17 Mar – Riguardo all’esposizione agli agenti cancerogeni e mutageni nei luoghi di lavoro cosa cambia con l’evoluzione normativa e l’applicazione dei vari regolamenti europei? Qual è l’impatto sulla gestione dei rischi del sistema armonizzato di classificazione ed etichettatura?  Cosa cambia quando un agente passa dall’essere un agente chimico pericolo all’essere un agente chimico cancerogeno?

 

Per provare a rispondere a queste domande facciamo riferimento ad un intervento al workshop “La nuova Direttiva cancerogeni 2019/13” (Milano, 6 giugno 2019), workshop organizzato dalla Associazione Ambiente e Lavoro e dalla Consulta CIIP. L'intervento si è soffermato anche sull’evoluzione normativa europea con riferimento alla Direttiva (UE) 2004/37/CE e alle modifiche apportate dalla Direttiva (UE) 2019/130.

 

Nell’articolo ci soffermiamo sui seguenti argomenti:


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Il sistema armonizzato di classificazione ed etichettatura

L’intervento “La gestione dei cancerogeni: dalla classificazione della sostanza alla sorveglianza sanitaria”, a cura della dott.ssa Ilaria Malerba e del dott. Alfonso Gelormini (Federchimica), presenta alcune utili riflessioni sulla gestione dei cancerogeni in relazione all’impatto delle attività di classificazione e etichettatura (C&L).

 

Viene ricordato il sistema armonizzato di classificazione ed etichettatura:

 

 

L’intervento si sofferma sull’articolo 36 del Regolamento CLP (Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze).

Lo riprendiamo integralmente:

 

Articolo 36 - Armonizzazione della classificazione e dell'etichettatura delle sostanze

 

1. Una sostanza che corrisponde ai criteri di cui all'allegato I per quanto segue è di norma oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate secondo l'articolo 37:

a) sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria 1 (allegato I, punto 3.4);

b) mutagenicità sulle cellule germinali, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.5);

c) cancerogenicità, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.6);

d) tossicità per la riproduzione, categoria 1A, 1B o 2 (allegato I, punto 3.7).

2. Una sostanza definibile come attiva ai sensi della direttiva 91/414/CEE o della direttiva 98/8/CE è di norma oggetto di classificazione ed etichettatura armonizzate. Per tali sostanze si applicano le procedure di cui all'articolo 37, paragrafi 1, 4, 5 e 6.

3. Se una sostanza risponde ai criteri relativi a classi di pericolo o differenziazioni diverse da quelle indicate al paragrafo 1 e non rientra nel paragrafo 2, una classificazione e un'etichettatura armonizzate in conformità dell'articolo 37 possono essere aggiunte all'allegato VI caso per caso, se è dimostrata la necessità di una tale azione a livello comunitario.

 

Agenti cancerogeni: il caso della formaldeide

L’intervento affronta poi il caso della formaldeide, un caso che ricorda quanto sia importante:

  • “saper leggere e interpretare tutte le fonti di informazioni sugli agenti chimici utilizzati”;
  • “monitorare il RoI – Registro delle Intenzioni del REACH”.

 

Si indica che la formaldeide prima era da considerare un “agente chimico pericoloso” (TU, Titolo IX, Capo I):

  • “Corrosivo
  • Sensibilizzante
  • ‘Tossico’ (Acute Tox 3)
  • Mutageno, cat. 2
  • Cancerogeno, cat. 2”.

Ora la formaldeide è un “agente chimico cancerogeno”:

  • “Corrosivo
  • Sensibilizzante
  • ‘Tossico’ (Acute Tox 3)
  • Mutageno, cat. 2
  • Cancerogeno, cat. 1B”

 

Cosa cambia con il passaggio da agente chimico pericoloso ad agente chimico cancerogeno?

 

Da agente chimico pericoloso ad agente chimico cancerogeno

Con riferimento al già citato cambiamento dello status della formaldeide - da agente chimico pericoloso ad agente chimico cancerogeno – il documento riporta alcune indicazioni relative a quanto richiesto per la protezione da agenti chimici pericolosi; ad esempio con riferimento alla valutazione dei rischi, alle misure di prevenzione e alla sorveglianza sanitaria.

 

Rimandando alla lettura integrale dell’intervento, riprendiamo quanto indicato riguardo ad alcune possibili misure di protezione e prevenzione:

  • “Eliminare il rischio tramite la sostituzione con altri agenti che non sono o sono meno pericolosi.
  • Se non è possibile, ridurre il rischio tramite: a) progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, uso di attrezzature e materiali adeguati; b) appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio; c) misure di protezione individuali d) sorveglianza sanitaria dei lavoratori.
  • Periodicamente, misurazione degli agenti che possono presentare un rischio per la salute.
  • Controllo impianti, apparecchi e macchinari.
  • Procedure di intervento in caso di emergenza + esercitazioni + sistemi di allarme
  • progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione
  • fornitura di attrezzature idonee e relative procedure di manutenzione
  • riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti
  • riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione
  • misure igieniche adeguate
  • riduzione al minimo della quantità di agenti presenti
  • metodi di lavoro appropriati (incl. sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi e dei rifiuti)”.

Si ricorda poi la necessità di aggiornamento periodico della valutazione dei rischi e, comunque, in caso di ‘notevoli mutamenti’ o in base ai risultati della sorveglianza sanitaria.

 

In caso, invece, di protezione da agenti chimici cancerogeni il datore di lavoro evita o riduce l’utilizzazione di agenti cancerogeni/mutageni:

  • “Sostituzione, se tecnicamente possibile
  • Se no: sistema chiuso, se tecnicamente possibile
  • Se no: esposizione al più basso valore tecnicamente possibile”. 

 

E per la valutazione dei rischi (caratteristiche delle lavorazioni, durata e frequenza delle lavorazioni, quantitativi, concentrazione, capacità di penetrare nell’organismo per le diverse vie di assorbimento) è necessario un “aggiornamento ogni 3 anni” e, comunque, in caso di ‘notevoli mutamenti’.

 

Alcune indicazioni sul contenuto del documento di valutazione dei rischi (DVR):

  • “Caratteristiche delle lavorazioni
  • Riportare le attività lavorative con presenza di ag. canc./mutag. con indicazione del motivo per cui sono impiegati
  • Quantità (inclusi impurità e sottoprodotti)
  • N° di lavoratori esposti o potenzialmente esposti
  • Misure di prevenzione/protezione adottate; DPI
  • Indagini svolte per la sostituzione”.

 

La relazione, sempre in relazione alla protezione da agenti cancerogeni, si sofferma anche su altri aspetti:

  • “Informazione e Formazione (frequenza almeno quinquennale)
  • Impianti, contenitori e imballaggi etichettati
  • Gestione dell’esposizione non prevedibile + Operazioni lavorative particolari (manutenzione)”
  • Sorveglianza Sanitaria: “prima di adibire il lavoratore alla mansione; periodicamente (di norma 1 volta/anno); alla cessazione del rapporto di lavoro”;
  • Istituzione delle cartelle sanitarie e di rischio: “In caso di cessazione del rapporto di lavoro, invio della cartella all’ISPESL insieme alle annotazioni individuali riportate sul Registro; copia al lavoratore”; 
  • Registro degli Esposti (DM 155/2007): “copia ad ISPESL e comunicazione ogni 3 anni delle variazioni; conservato fino alla cessazione del rapporto di lavoro; in caso di cessazione dell’attività inviato ad ISPESL e copia all’Organo di vigilanza”.

 

Si indica poi che la valutazione dell’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni “deve essere effettuata preventivamente all’avvio di un progetto di un nuovo impianto o di una ristrutturazione, al fine di attuare le misure di prevenzione a tutela dei lavoratori professionalmente esposti”.

 

E nel caso di cancerogeni ubiquitari “si potrà far riferimento, ai fini della valutazione dell’esposizione professionale, alle conoscenze in tema di esposizione della popolazione generale. Inoltre, occorre ricordare che per alcune sostanze per le quali sono noti effetti cancerogeni e mutageni, il Regolamento REACH prevede specifiche procedure di restrizione e di autorizzazione”.

 

Rimandiamo alla lettura dell’intervento che si sofferma anche in modo più dettagliato sul tema della sorveglianza sanitaria, del registro degli esposti, delle novità normative (“dal 12 ottobre 2017 la tenuta del registro è informatizzata e la trasmissione è esclusivamente per via telematica”) e sulla trasmissione informatizzata dei dati (ad esempio con riferimento all’applicazione web “Sirdeweb” per l’inserimento, la tenuta e la trasmissione dei dati del Registro ‘on-line’).

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

La gestione dei cancerogeni: dalla classificazione della sostanza alla sorveglianza sanitaria”, a cura della dott.ssa Ilaria Malerba e del dott. Alfonso Gelormini (Federchimica), intervento al convegno La nuova Direttiva cancerogeni 2019/13(formato PDF, 657 kB).

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

CE direttiva Parlamento europeo e Consiglio 29 aprile 2004, n. 2004/37/CE - sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, par. 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)

 

Direttiva (UE) 2019/130 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 gennaio 2019 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro



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Rispondi Autore: armandocozzi - likes: 0
17/03/2020 (09:32:45)
Il Regolamento riportato nel grafico, relativamente alle SDS, non è quello esatto dal momento che è stato sostituito dal Regolamento 830/2015 che ha modificato il REACH.
Autore: unclesantuzzo
17/03/2020 (21:40:56)
Probabilmente si è trattato di un errore di sbaglio.

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