Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Agenti cancerogeni e mutageni: misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria

Agenti cancerogeni e mutageni: misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cancerogeno, mutageno

27/10/2025

Un documento Inail sulla sicurezza per i lavoratori che possono essere esposti ad agenti cancerogeni e mutageni si sofferma sulle misure di prevenzione. Le misure tecniche, organizzative o procedurali e la sorveglianza sanitaria.

Agenti cancerogeni e mutageni: misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria

Un documento Inail sulla sicurezza per i lavoratori che possono essere esposti ad agenti cancerogeni e mutageni si sofferma sulle misure di prevenzione. Le misure tecniche, organizzative o procedurali e la sorveglianza sanitaria.


Roma, 27 Ott – Sono diverse centinaia gli agenti potenzialmente cancerogeni per l’uomo che, identificati dall’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (International Agency for Research on Cancer - IARC), sono in grado di provocare alterazioni genetiche e/o neoplasie nei soggetti esposti.

 

Per fornire uno strumento di ausilio nell'utilizzo e nella gestione degli agenti cancerogeni e/o mutageni che possono essere presenti sul luogo di lavoro, l’ Inail ha aggiornato nel 2024 un documento dal titolo “ Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri”.

 

Il documento è dedicato nello specifico agli agenti chimici, siano essi sostanze o miscele: la “conoscenza delle problematiche correlate alle suddette tipologie di agenti costituisce un patrimonio cognitivo indispensabile per lavorare correttamente riducendo al minimo i rischi lavorativi per la sicurezza e la salute”.

 

Dopo aver già presentato il documento, con particolare riferimento alla classificazione degli agenti cancerogeni e/o mutageni, oggi ci soffermiamo su alcune misure di prevenzione e sulla sorveglianza sanitaria con riferimento ai seguenti argomenti:

  • Agenti cancerogeni e mutageni: le misure di prevenzione
  • Agenti cancerogeni e mutageni: la sorveglianza sanitaria


Pubblicità
Lavoratori - Aggiornamento - Rischio Chimico - 1 ora
Lavoratori - Lavoratori - Aggiornamento - Rischio Chimico - 1 ora
Corso online di aggiornamento in materia di sicurezza e salute sul lavoro per lavoratori che utilizzano sostanze chimiche

 

Agenti cancerogeni e mutageni: le misure di prevenzione

Se le misure di prevenzione sono definibili, secondo il D.lgs. 81/2008, come ‘il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno’, nel caso degli agenti cancerogeni e/o mutageni, “la più importante misura di prevenzione dell’esposizione sarebbe la sostituzione di tali agenti (sostanze o miscele), con altri non pericolosi per la salute o meno pericolosi nelle condizioni di utilizzo”.

 

Il documento riporta alcuni esempi di prodotti sostitutivi e indica che oltre agli agenti chimici si potrebbero “anche sostituire i procedimenti lavorativi, ad esempio quelli elencati” nell’allegato XLII (‘Elenco di sostanze, miscele e processi’) del d.lgs.  81/2008 e s.m.i.

 

E se la sostituzione non è possibile, “il datore di lavoro deve applicare: “(…) misure tecniche, organizzative o procedurali volte a ridurre al minimo il numero di lavoratori esposti e a ridurre a valori più bassi possibile la durata e l’intensità dell’esposizione di tali lavoratori (…)”.

 

Riportiamo, come avevamo fatto anche per la presentazione della prima edizione del documento Inail, qualche esempio di misure tecniche, organizzative o procedurali:

  • “adozione di sistemi di lavorazione ‘a ciclo chiuso’, caratterizzati da: assenza di scambio di materiale con l’ambiente circostante, controllo a distanza da parte degli addetti e reintroduzione diretta degli scarti nel ciclo lavorativo;
  • impiego di quantitativi di agenti cancerogeni e/o mutageni non superiori alle necessità produttive, evitandone l’accumulo sul luogo di lavoro;
  • isolamento delle lavorazioni a rischio entro aree appositamente segnalate”, “accessibili esclusivamente agli addetti. In dette aree deve essere vietato fumare, mangiare, bere, usare pipette a bocca e applicare cosmetici;
  • regolare e sistematica pulitura di locali, attrezzature e impianti;
  • conservazione, manipolazione, trasporto e smaltimento dei prodotti cancerogeni e/o mutageni in condizioni di massima sicurezza, in base a quanto prescritto dalle schede di sicurezza di detti prodotti, che devono essere obbligatoriamente acquisite dai fornitori;
  • disposizione, su conforme parere del medico competente, dell’allontanamento dall’esposizione di categorie di lavoratori particolarmente sensibili, quali: lavoratrici gestanti o in allattamento, minori, soggetti ipersuscettibili (es. fumatori, immunodepressi)”.

 

Riprendiamo dal documento l’immagine relativa ad alcuni esempi di aree a rischio:

 

 

Si sottolinea anche che l’informazione e la formazione dei lavoratori esposti o potenzialmente esposti rivestono un ruolo molto importante per la prevenzione.

E si indica poi che gli impianti, i contenitori e gli imballaggi contenenti agenti cancerogeni e/o mutageni “devono essere etichettati in maniera leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al regolamento CLP, il Regolamento (CE) n. 1272/2008.

 

Agenti cancerogeni e mutageni: la sorveglianza sanitaria

Il documento ricorda poi che i lavoratori per i quali si è evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria da parte del medico competente.

 

Infatti il datore di lavoro, “su conforme parere del medico competente, adotta misure preventive e protettive per i singoli lavoratori, sulla base dei risultati degli accertamenti sanitari effettuati”. E le misure possono comprendere anche “l’allontanamento del lavoratore dalla mansione a rischio”.

 

Il documento indica che se gli accertamenti medici evidenziano, nei lavoratori esposti in modo analogo a uno stesso agente, “un’anomalia imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro, il quale deve effettuare:

  1. una nuova valutazione del rischio;
  2. se tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dell’agente in aria e comunque dell’esposizione all’agente, considerando tutte le circostanze e le vie di esposizione possibilmente rilevanti, per verificare l’efficacia delle misure adottate” (la misurazione dell’esposizione agli agenti chimici aerodispersi – come indicato in una nota del documento – “dev’essere effettuata considerando tutte le vie di esposizione rilevanti e, per la via inalatoria, dev’essere effettuata in conformità alla norma tecnica UNI EN 689:2019”).

 

Si indica poi che il medico competente “deve fornire ai lavoratori adeguate informazioni sulla sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo all’opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell’attività”.

 

In particolare, i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria “sono iscritti in un apposito registro in cui si riportano, per ciascuno di essi:

  • l’attività svolta;
  • gli agenti cancerogeni e/o mutageni impiegati;
  • ove noto, il valore di esposizione a tali agenti”.

 

Si tratta di un registro è istituito dal datore di lavoro, “che ne cura la tenuta per il tramite del medico competente, il quale provvede a istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ciascun lavoratore”.

 

Altre indicazioni sul registro e sulla cartella sanitaria e di rischio:

  • “il datore di lavoro comunica, su richiesta, ai lavoratori interessati, le informazioni individuali contenute nel registro e, tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria”;
  • “in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all’Inail, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro, consegnandone copia al lavoratore stesso”;
  • “le annotazioni individuali contenute nel registro e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall’Inail fino a quarant’anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni e/o mutageni”.

 

Si indica poi che il datore di lavoro deve “consegnare copia del registro:

  • all’Inail e all’organo di vigilanza competente per territorio, comunicando loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;
  • su richiesta, all’Istituto superiore di sanità;
  • all’organo di vigilanza competente per territorio in caso di cessazione di attività dell’azienda”.

 

In particolare i modelli di tenuta del registro, definiti dal d.m. 12/7/2007 n. 155, “sono i seguenti:

  • C626/1: dati anagrafici del datore di lavoro, sintesi delle principali caratteristiche dell’azienda (attività svolta, agente utilizzato, numero di addetti, ecc.);
  • C626/2: informazioni riguardanti i dati anagrafici di ogni lavoratore, attività svolta, agente utilizzato, intensità, frequenza e durata dell’esposizione;
  • C626/3: comunicazioni di variazioni intervenute nelle informazioni sull’azienda;
  • C626/4 (se il lavoratore non ne è in possesso): richiesta delle annotazioni individuali, in caso di assunzione di lavoratori che in precedenza hanno svolto, presso altre aziende, attività comportante esposizione ad agenti cancerogeni.

 

Si ricorda inoltre che il DM 25/5/2016 n. 183 “prevede l’acquisizione telematica, da parte dell’Inail, dei dati contenuti nei registri di esposizione”. E a tale scopo, “l’Istituto ha realizzato una procedura informatizzata per la trasmissione, da parte del datore di lavoro, dei registri, accessibile tramite i Servizi online. Questa novità rappresenta una rilevante semplificazione, in quanto consente di rendere immediatamente disponibili le informazioni contenute nei registri sia allo stesso Inail, sia agli organi di vigilanza territoriali”.

 

Rimandiamo, infine, alla lettura integrale del documento Inail che si sofferma anche sulle misure di protezione collettive e individuali con un particolare focus sui dispositivi di protezione individuale – DPI (DPI per le vie respiratorie, DPI per gli arti superiori, DPI per gli arti inferiori, DPI per gli occhi e il viso, DPI per il corpo).

 

 

Tiziano Menduto

 

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail, Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza, “ Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare sicuri”, edizione 2024 - a cura di Maria Ilaria Barra, Francesca Romana Mignacca e Paola Ricciardi – aggiornamento di un analogo documento Inail del 2015 - collana Salute e Sicurezza, edizione 2024 (formato PDF, 5.16 MB).

 

 

Vai all’area riservata agli abbonati dedicata a “ Agenti cancerogeni e mutageni. Lavorare in sicurezza - 2024”.

 

 

Leggi gli altri articoli di PuntoSicuro sul rischio cancerogeno e mutageno

 



Creative Commons License Licenza Creative Commons

I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

CRMA: materie prime critiche e sicurezza sul lavoro

La banca dati dei settori industriali con presenza di Norm del Portale Agenti Fisici

Tossicologia e nuove tecnologie: come i database digitali tutelano la salute

Agenti cancerogeni: i fatti sui composti del cadmio


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

29APR

Decreto lavoro: il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri

29APR

RENTRI: modalità di pagamenti sanzioni art.258

28APR

Il portale per la libera consultazione delle norme UNI per la SSL

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
29/04/2026: Corte di Cassazione Sezione Lavoro - Ordinanza 13 febbraio 2026 n. 3263 - Licenziamento legittimo del lavoratore vittima di una truffa informatica (phishing)
29/04/2026: Corte di Cassazione Penale, Sez. 4 - Sentenza n. 6379 del 10 febbraio 2017 - Responsabilità di un lavoratore gruista per la violenta collisione con un carroponte fermo. Il mancato funzionamento del sistema anticollisione interrompe il nesso causale tra condotta del lavoratore.
28/04/2026: DECRETO N. 332 del 13 aprile 2026 - Ordinanza 27 dicembre 2024, n. 216 “Disciplina delle misure in favore del controllo, della sicurezza e dell’innovazione nei cantieri, ai sensi dell’art. 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016”. Approvazione documentazione badge cantiere.
28/04/2026: Osservatorio Olympus - Al crocevia fra orario di lavoro, tutela della salute e malattie professionali: il caso dei lavoratori “senza tempo” - Gabriella Leone
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


GESTIONE EMERGENZA ED EVACUAZIONE

Crans Montana: quando il luogo di lavoro è anche un luogo di divertimento


RSPP, ASPP

Le responsabilità penali dell’RSPP: una selezione di sentenze del 2025


INFORMAZIONE, FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO

Le criticità delle nuove FAQ ASR 2025 in tema di ambienti confinati


LAVORAZIONE DEL LEGNO

Lavorazione del legno: la sicurezza con le macchine a controllo numerico


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità