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Trabattelli: classificazione, manutenzione e risposte ai quesiti

Trabattelli: classificazione, manutenzione e risposte ai quesiti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

05/08/2015

Un quaderno tecnico per migliorare le prevenzione nei cantieri temporanei o mobili è dedicato ai trabattelli. Focus sulla normativa tecnica, sulla classificazione e sulla manutenzione dell’attrezzatura. Le risposte alle domande più frequenti.

Roma, 5 Ago – Per accrescere il livello di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili durante l’utilizzo dei trabattelli, attrezzature di lavoro utilizzate frequentemente nelle attività edili, torniamo a sfogliare il quaderno tecnico Trabattelli” del Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail.
Del documento, curato da Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale (DIT), abbiamo già presentato in un precedente articolo le indicazioni per la scelta, il montaggio, l’uso e lo smontaggio dei trabattelli.
 
Tuttavia per una scelta e utilizzo corretti dell’attrezzatura è importante conoscere anche la classificazione di queste attrezzature.

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La norma UNI EN 1004: 2005 non solo “classifica i trabattelli in base alle classi di carico e al tipo di accesso agli impalcati”, ma individua “l’altezza massima dei trabattelli in riferimento alle condizioni di utilizzo”:
- classificazione in base alle classi di carico: i trabattelli vengono divisi in due classi di carico, dove la classe di carico “indica l’entità del carico uniformemente distribuito da applicare sull’ultimo impalcato del trabattello ai fini delle verifiche di progetto”;
- classificazione in base al tipo di accesso agli impalcati: sono previste quattro opzioni di accesso all’ impalcato del trabattello (accesso tipo A: scala a rampa; accesso tipo B: scala a gradini; accesso tipo C: scala a pioli inclinata; accesso tipo D: scala a pioli verticale). E il fabbricante “può fornire una o più opzioni di accesso per uno stesso trabattello e darne indicazione nella marcatura”.
- classificazione in base alle condizioni di utilizzo: la norma prevede per i trabattelli due condizioni di utilizzo. Può essere utilizzato all’esterno, ovvero con presenza di vento (l’altezza massima del trabattello non può superare gli 8 m) e può essere utilizzato all’interno, ovvero con assenza di vento (l’altezza massima del trabattello non può superare i 12 m). Si segnala poi che “il trabattello conforme alla UNI EN 1004:2005 non può avere altezza inferiore a 2,5 m”.
 
Dopo aver affrontato il tema della marcatura (il fabbricante deve apporre sul trabattello una targhetta, in modo che sia visibile da terra, che riporti: il nome del fabbricante, il numero della norma di riferimento, la classe di carico, l’altezza massima all’esterno/all’interno, il tipo di accesso) e presentato le indicazioni relative all’uso e al montaggio del trabattello, il documento si sofferma anche sulla manutenzione.
 
A questo proposito si indica che il manuale di istruzioni “deve contenere le informazioni relative alle verifiche da effettuare sui componenti, alle modalità di movimentazione, trasporto e immagazzinaggio, ai criteri per la valutazione del danno e alle procedure da seguire per gli elementi danneggiati (sostituzione o riparazione)”. Senza dimenticare che il controllo e la manutenzione del trabattello “devono essere eseguiti da parte di personale qualificato”.
 
In particolare per i componenti metallici occorre effettuare:
- “la verifica dello stato superficiale;
- la verifica dell’usura;
- la verifica dei danni dovuti alla corrosione;
- la verifica dello stato delle saldature;
- la verifica dello stato delle parti mobili;
- la verifica dello stato di viti, perni, dadi, bulloni e rivetti;
- la verifica del periodo di servizio”.
Mentre per i componenti in legno occorre effettuare:
- “la verifica sulla presenza di tagli;
- la verifica sulla presenza di abrasioni;
- la verifica dell’usura;
- la verifica dei danni dovuti al calore e a sostanze aggressive (acidi, solventi);
- la verifica del deterioramento dovuto ai raggi del sole”.
 
Chiudiamo questa presentazione con una raccolta di alcune delle risposte alle FAQ (frequently asked questions) contenute nel documento Inail sul tema dei trabattelli:
 
D. Un trabattello deve essere marcato CE?
R. No, in quanto non esiste una direttiva di prodotto.
 
D. Un trabattello conforme alla norma tecnica UNI EN 1004 lo è anche al D.Lgs.81/08 e s.m.i.?
R. No, a meno che, oltre ad essere stato costruito conformemente alla norma tecnica UNI EN 1004, risponda al D.Lgs 81/08 e s.m.i.
 
D. Un trabattello può essere realizzato in cantiere con elementi di ponteggio a cui vengono applicate delle ruote alla base?
R. No.
 
D. Un trabattello deve essere ancorato?
R. Un trabattello deve essere ancorato alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i trabattelli conformi all’Allegato XXIII del D.Lgs 81/08 e s.m.i.
 
D. La sicurezza strutturale del trabattello da quali fattori dipende?
R. Dall’utilizzo conforme al manuale di istruzioni, dalla corretta manutenzione degli elementi costituenti, dalla frequenza di utilizzo, dal numero dei montaggi e degli smontaggi, dal corretto stoccaggio dei componenti, dall’ambiente di lavoro e dallo stato di conservazione.
 
D. Quali sono gli elementi fondamentali ai fini della stabilità del trabattello?
R. Le dimensioni della base, gli stabilizzatori, le zavorre, il puntone a parete, le ruote.
 
D. Un trabattello deve poggiare sempre sulle ruote?
R. Sì. In caso contrario è considerato ponteggio.
 
D. Nell’uso del trabattello è indispensabile fissare gli stabilizzatori?
R. Quando previsto dalle indicazioni del fabbricante.
 
D. In caso manchi o sia insufficiente il sistema di bloccaggio delle ruote è possibile usare il trabattello?
R. No.
 
D. È possibile utilizzare tavole da cassero per l’intavolato del trabattello?
R. No.
 
D. Per salire e scendere dal trabattello cosa è necessario utilizzare?
R. Il sistema di accesso previsto dal costruttore.
 
D. Quando è necessario spostare il trabattello, cosa si deve fare?
R. Far scendere le persone e togliere il materiale di lavoro.
 
D. Cosa si intende per torre mobile di accesso e di lavoro secondo la UNI EN 1004:2005?
R. Per accesso si intende quello al trabattello e non a un’altra struttura. Il trabattello UNI EN 1004:2005 non può essere utilizzato come struttura di accesso ad altra opera ma solo come attrezzatura di lavoro.
 
D. È possibile costruire e impiegare un trabattello che permetta l’accesso alla copertura o a altre parti di un edificio?
R. Sì, purché possegga i requisiti di resistenza e stabilità necessari e garantisca l’eliminazione del rischio di caduta dall’alto. Il trabattello deve essere destinato dal fabbricante a tale scopo e il manuale d’istruzioni deve contenere la procedura di accesso in sicurezza. Il datore di lavoro, prima dell’utilizzo, deve integrare il manuale d’istruzioni redigendo un Pi.M.U.S. per la specifica applicazione.
 
D. Gli apparecchi di sollevamento possono essere fissati ai montanti del trabattello?
R. Sì, purché previsti dal fabbricante nel manuale di istruzioni.
 
D. In che modo può operare il datore di lavoro secondo il D.Lgs 81/08 riguardo il montaggio di un trabattello?
R. Il datore di lavoro deve seguire le istruzioni fornite dal fabbricante e riportate nel Pi.M.U.S..
 
D. Prima del montaggio di un trabattello il datore di lavoro deve redigere il Pi.M.U.S?
R. Si. È sufficiente il semplice riferimento alle istruzioni obbligatorie fornite dal fabbricante, eventualmente completate da informazioni relative alla specifica realizzazione.
 
D. I lavoratori addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli devono avere particolari requisiti?
R. Devono essere allo scopo incaricati dal datore di lavoro che abbia provveduto a fornire loro un’informazione, formazione e addestramento adeguati.
 
D. I lavoratori addetti al montaggio, smontaggio o trasformazione dei trabattelli devono seguire dei corsi specifici?
R. Si. Tali corsi devono avvenire in orario di lavoro e non possono comportare oneri economici per i lavoratori. I contenuti minimi di tali corsi sono indicati nel secondo e quarto punto del modulo pratico del corso ponteggi nell’Accordo Stato, Regioni e province autonome sui corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota (vedi Allegato XXI del D.Lgs 81/08 e s.m.i.). Il lavoratore deve seguire corsi di aggiornamento specifici ogni 4 anni.
 
 
 
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, “ Trabattelli”, Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale (DIT), edizione 2015 (formato PDF, 10.48 MB).
 
 
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RTM
 
 

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Rispondi Autore: Luca L. - likes: 0
05/08/2015 (10:42:14)
Mi sorgono alcuni dubbi? Chi monta un trabattello deve aver fatto il corso per pontista? O basta una formazione specifica art. 37 che tratti anche il montaggio/smontaggio del trabattello?
Il Pimus va redatto o no? Se si come faccio a fare semplicemente riferimento alle istruzione del fabbricante, se ci sono.. O vi è l'obbligo di legge completo o l'obbligo non vi è. A me sembra assurdo tutto questo per un trabattello. Indico le misure di sicurezza nel Pos faccio un addestramento aggiuntivo ai lavoratori e credo di poter essere a posto..
Rispondi Autore: Salvatore Giungato - likes: 0
05/08/2015 (18:04:53)
Salve,
a proposito di PiMUS e personale addestrato quale 'ponteggista', la circolare N. 30/2006 del Ministero del Lavoro dichiarava che era
semplicemente obbligatorio per il titolare dell'impresa o responsabile istruire i propri addetti seguendo esplicitamente le istruzioni del fabbricante del trabattello riportate sul libretto di uso e manutenzione che deve obbligatoriamente accompagnare il trabattello.
Come mai il quaderno tecnico INAIL allegato e le FAQ indicano il contrario?
Rispondi Autore: Marco Surace - likes: 0
18/08/2015 (11:39:19)
Avete ragione, non serve nè il PIMUS nè il corso per montaggio/smontaggio, obbligatori per i ponteggi fissi (artt. 131-138 DLgs 81/08) ma non per quelli mobili (artt 139-140).
I colleghi Inail hanno preso un abbaglio, purtroppo.

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