Sicurezza delle coperture: disciplina regionale e giurisprudenza
Imola, 21 Mag – Secondo alcuni dati forniti dall’Inail il 65% degli infortuni per caduta dall’alto è riconducibile alle costruzioni ed in particolare all’attività di cantiere (52% c.a.).
E riguardo agli incidenti dovuti a cadute dall’alto:
- “il 31% c.a. sono connessi a cadute da tetti o coperture;
- il 24% c.a. sono causati da cadute da attrezzature per lavori in quota (ponteggi, trabattelli, scale portatili etc.);
- il 16% c.a. sono causati da cadute da parti in quota di edificio (terrazzi, parapetti, aperture);
- il 6% c.a. sono causati da cadute da macchine per il sollevamento”.
Riprendiamo una rappresentazione grafica degli infortuni mortali per modalità di accadimento:
A ricordare questi dati e a fornire utili informazioni sulla normativa e sugli orientamenti della giurisprudenza in materia di lavori in quota è l’intervento dell’avvocato Francesco Piccaglia De Eccher, dal titolo “L’accesso e la protezione delle coperture: quadro normativo e giurisprudenziale”, al convegno “Sicurezza delle coperture e di impianti e postazioni di lavoro sopraelevate: a che punto siamo?” (Settimane della Sicurezza 2018, Imola, 14 novembre 2018).
Alcuni argomenti affrontati:- La normativa in Emilia-Romagna
- La giurisprudenza in tema di responsabilità
- La responsabilità del CSE
La normativa in Emilia-Romagna
Dopo aver presentato la normativa nazionale – con particolare riferimento al Capo II Titolo IV del D.Lgs. 81/2008 – e affrontato il tema della scelta dei sistemi di protezione, il relatore si sofferma sulle linee vita:
- “Insieme di ancoraggi posti in quota sulle coperture degli edifici, ai quali si agganciano gli operatori mediante imbracature e relativi cordini (UNI EN 795);
- Possono essere stabili o temporanee – devono essere conformi alle norme tecniche e idonee per l’uso specifico;
- Non sono né misure di protezione collettiva, né DPI (quindi non devono riportare la marcatura CE), salvo che per i sottoinsiemi di ancoraggio installati non permanentemente negli edifici e in generale nelle opere di costruzione, a condizione che siano ‘portati in loco e messi in opera dal lavoratore’ e siano ‘rimossi al termine del lavoro’ (circolare Ministero Lavoro n. 38/2015)”.
Riguardo ai sistemi di protezione si sofferma poi sulla disciplina regionale in Emilia Romagna.
A questo proposito si indica che il DGR 15 giugno 2015, n. 699 – ‘Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6, lr 2.3.2000’ - disciplina “i casi in cui è obbligatorio installare i dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall’alto”.
Il relatore, dopo aver segnalato i casi in cui vale l’obbligo normativo, indica che ricadono “nel campo di applicazione dell’atto di indirizzo regionale gli interventi sulla copertura (ad es. un intervento esclusivamente impiantistico senza opere murarie e/o assistenze edili) di cui all’allegato della l.r. 15/2013, punto a), ovvero gli ‘interventi di manutenzione ordinaria’, attuabili liberamente senza titolo edilizio, che comprendono anche le manutenzioni agli impianti tecnologici esistenti”. E tali casi “rientrano quindi nella disposizione che prevede l’installazione dei dispositivi permanenti contro le cadute dall’alto per assicurare che tutti i futuri lavori in copertura siano eseguiti in sicurezza”
Invece sono escluse dall’ambito di applicazione:
- “le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m;
- le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell’edificio che consentano la manutenzione e la pulizia di tali superfici”.
E come norma transitoria si segnala che “le disposizioni della D.G.R. n. 699/2015 non si applicano ai titoli edilizi, alle comunicazioni inizio lavori e agli interventi di attività di edilizia libera e alle relative varianti in corso d’opera, se in corso di validità alla data di entrata in vigore della D.G.R. stessa, vale a dire il 02/07/2015”.
Si sottolinea poi che comunque le disposizioni di legislazione regionale inerenti l’obbligo di installazione delle linee vita fin dalla fase di progettazione tecnica dell’opera “non esonerano in ogni caso né il committente né il datore di lavoro dall’attività di valutazione del rischio di caduta dall’alto, che deve essere effettuata avendo quale criterio la priorità nell’utilizzo delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali”.
Inoltre:
- l’esistenza della linea vita non risolve di per sé la problematica inerente la valutazione del rischio ma ne è solo la precondizione fattuale;
- la linea vita, quale dispositivo di ancoraggio installato alla struttura di un edificio, è solo un elemento del sistema di protezione anticaduta, il quale prevede sempre l’utilizzo associato da parte del lavoratore di un DPI, di terza categoria”.
La giurisprudenza in tema di responsabilità
La relazione si sofferma poi sugli orientamenti giurisprudenziali in tema di responsabilità, ad esempio con riferimento a:
- Cass. Pen. N. 26490/2016 Sez. IV: “l’esclusione di responsabilità del Committente rispetto ai rischi interferenziali non opera per le generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti, ma solo per quelle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale. Per questa ragione non può ritenersi escluso il generico rischio di caduta dall’alto;
- Cass. Pen. N. 32228/2018 Sez. IV: «chi affida lavori assume la qualifica di committente ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. 81/08 e deve appurare se il lavoratore abbia effettivamente le competenze tecniche per eseguire le opera convenute nonché fornire al lavoratore ‘dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui è destinato ad operare’ e predisporre le opportune misure di protezione e prevenzione dei rischi cui lo stesso sarebbe stato esposto in ragione della attività lavorativa da svolgere».
E riguardo alla responsabilità amministrativa dell’ente, si segnala una sentenza del Tribunale di Milano del 28 ottobre 2015 in un caso di infortunio nel corso di lavori in quota.
Il Tribunale “ha ritenuto sussistente l’interesse ed il vantaggio dell’ente in caso di utilizzo di attrezzatura non conforme all’attività (trabattello non correttamente ancorato) con corrispondente risparmio di spesa. Anche il mancato coordinamento tra le due aziende presenti sul posto viene ritenuta fonte di vantaggio per l’ente, in quanto la predisposizione di una procedura avrebbe comportato protrazione dei tempi di realizzazione dei lavori e l’elevazione dei costi”.
La responsabilità del CSE
In conclusione il relatore riporta alcuni spunti sulla giurisprudenza in tema di responsabilità del coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la esecuzione dell’opera (CSE).
In particolare si sofferma sulla sentenza della Cassazione penale n. 3288/2017 Sez. IV relativa ad attività di rimozione di lastre di eternit.
Questi alcuni fatti presentati nella sentenza:
- “lavoratore salito sul tetto di un edificio formato da lastre di eternit e precipitato a terra per rottura di una lastra;
- PSC prevedeva parapetti e cinture di sicurezza;
- POS prevedeva ponteggi, parapetti e sistemi di ancoraggio individuali;
- Piano di rimozione amianto trasmesso ad organo di vigilanza prevedeva due PLE”.
Al coordinatore durante la esecuzione dell’opera (CSE) “venne contestata l’omessa attivazione per aggiornare il PSC e per verificare la reale situazione di cantiere”. E il CSE asseriva “di aver adempiuto mediante la previsione del rischio nel PSC e di previsione delle linee vita; inoltre che la causa della caduta dall’alto integrava un rischio di natura interaziendale proprio dell’impresa impegnata sulla copertura e non interferenziale”.
A questo proposito la Cassazione ha precisato che “mentre le figure operative (DDL, dirigenti e preposti) sono prossime al posto di lavoro ed hanno quindi poteri-doveri di intervento diretto ed immediato, il CSE opera attraverso procedure”.
In particolare “il rischio ‘specifico’ proprio dell’attività di impresa è il negativo di quello affidato alle cure del coordinatore per l’esecuzione. Ogni volta che un rischio attiene strettamente alla singola lavorazione, va considerato rischio specifico”.
Concludiamo rimandando, per un approfondimento dei contenuti della Sentenza n. 3288/2017, alla lettura dell’articolo “ La vigilanza del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”.
Tiziano Menduto
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
“ L’accesso e la protezione delle coperture: quadro normativo e giurisprudenziale”, a cura dell’avvocato Francesco Piccaglia De Eccher (Studio Piccaglia), intervento al convegno “Sicurezza delle coperture e di impianti e postazioni di lavoro sopraelevate: a che punto siamo?” nell’ambito delle Settimane della Sicurezza 2018 (formato PDF, 1.24 MB).
Scarica la normativa di riferimento:
Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.