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Ponteggi metallici: le norme ci sono, ma bisogna applicarle

Ponteggi metallici: le norme ci sono, ma bisogna applicarle

Per evitare incidenti nei cantieri le norme relative ai ponteggi metallici fissi le l’abbiamo, ma bisogna applicarle. Le spine a verme e gli elementi contro lo sganciamento delle tavole. Ne parliamo con Michele Candreva del Ministero del Lavoro.

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Bologna, 22 Dic - La cronaca di molti incidenti professionali che avvengono quotidianamente nei cantieri - ad esempio il caso del crollo di un’impalcatura con la morte di due operai che è avvenuta a fine ottobre a Piedimonte Matese, in provincia di Caserta – ci ricordano come sia importante la nostra opera di informazione sul tema delle cadute dall’alto in edilizia o, più semplicemente, della tenuta delle opere provvisionali.

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Per affrontare il tema della sicurezza delle opere provvisionali, del rischio di caduta dall’alto, per cercare di capire perché sono ancora così tanti gli incidenti di lavoro gravi e mortali, abbiamo intervistato l’ing. Michele Candreva della Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 
Lo abbiamo intervistato a margine della manifestazione Ambiente Lavoro, che si è tenuta a Bologna nel mese di ottobre, dove l’Ing. Candreva è intervenuto come relatore al convegno Inail “I ponteggi metallici fissi: comportamento strutturale ed utilizzi specifici”.
 
È un’intervista diversa dalle altre interviste che realizziamo ai vari attori istituzionali della sicurezza. Il rappresentante del Ministero portava con sé una capiente e pesante borsa nella quale conservava alcuni importanti elementi dei ponteggi, quegli elementi che spesso sono alla radice di molti problemi delle opere provvisionali. E ha voluto mostrarceli, farli vedere alla nostra telecamera, parlarne praticamente per mostrare come a volte servano anche conoscenze pratiche per una reale prevenzione. Per dimostrare che “le normein questo settore, le disposizioni giuridiche, ce l’abbiamo già”. E che “lo sforzo che dobbiamo fare è applicare quelle norme”.
 
Veniamo brevemente alle domande rivolte dal nostro giornale.
 
Non si può non partire da un breve excursus storico che è anche il tema della sua relazione.
 
Partendo dagli anni cinquanta cosa è cambiato a livello normativo, tecnico e legislativo, sul tema delle disposizioni legislative sulla fabbricazione, commercializzazione dei ponteggi metallici fissi e sulle norme per la prevenzione?
 
Passare poi nell’intervista dalle norme teoriche agli aspetti pratici e tecnici, è un attimo...
 
Lei dice che non mancano le norme per la prevenzione e che ci sono tuttavia alcuni aspetti pratici che, spiegati in concreto, potrebbero migliorare la prevenzione. Può fare qualche esempio?
 
In questa parte dell’intervista, che si sviluppa quasi come una breve sessione di addestramento, l’ing. Candreva si sofferma in particolare su:
- elementi contro lo sganciamento accidentale delle tavole metalliche;
- spine a verme per tenere collegati il montante inferiore con il montante superiore;
- pipette di un corrente o di un diagonale.
 
E viene più volte citato l’articolo 137 del D.Lgs. 81/2008 sulla manutenzione e revisione. Articolo in cui si indica che ‘il preposto, ad intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro deve assicurarsi della verticalità dei montanti, del giusto serraggio dei giunti, della efficienza degli ancoraggi e dei controventi, curando l’eventuale sostituzione o il rinforzo di elementi inefficienti’.E chei vari elementi metallici ‘devono essere difesi dagli agenti nocivi esterni con idonei sistemi di protezione’.
 
Le domande cercano poi di capire le cause e le eventuali “soluzioni” per migliorare la prevenzione.
 
Perché queste normative sono poco applicate? Mancanza di consapevolezza nelle aziende o nei lavoratori? Mancanza di formazione o addestramento?
 
A questo proposito l’Ing. Candreva ricorda quanto possa essere importante l’addestramento per “far capire agli operatori l’importanza del montaggio di quel determinato attrezzo,  di quel determinato dispositivo di protezione, di quel determinato dispositivo di sicurezza”.
 
E infine cosa può fare il legislatore per aumentare la prevenzione?
 
Viene citata la Circolare del Ministero del lavoro 9 febbraio 1995 sull’utilizzo di elementi di impalcato metallico prefabbricato di tipo autorizzato in luogo di elementi di impalcato in legname. E la Circolare 27 agosto 2010, n. 29 in relazione all’impiego di ponteggi come protezione collettiva per i lavoratori che svolgono la loro attività sulle coperture.
 
 
Come sempre diamo ai nostri lettori la possibilità di ascoltare integralmente l’intervista e/o di leggerne una parziale trascrizione.
 
 
 
 
 
 
Articolo e intervista a cura di Tiziano Menduto
 
 
Partendo dagli anni cinquanta cosa è cambiato a livello normativo, tecnico e legislativo, sul tema delle disposizioni legislative sulla fabbricazione, commercializzazione dei ponteggi metallici fissi e sulle norme per la prevenzione?
 
Michele Candreva: (...) Purtroppo gli infortuni degli ultimi sessanta anni, relativi alle cadute dall’alto e alle opere provvisionali e dei ponteggi, sono in buona sostanza sempre gli stessi.
A mio parere la norma c’è. Il legislatore italiano è intervenuto in questo settore già dal 1955/1956 (...) con idee molto chiare. La differenza con i tempi odierni è che all’epoca era il legislatore ad avere già fatto la valutazione dei rischi e aver dato le indicazioni precise ed esatte di quello che si doveva fare. Ora grazie all’Europa – e l’Europa da questo punto ci ha dato tantissimo (...) – a seguito dell’analisi, dello studio, della valutazione dei rischi, si esamina il problema e si arriva a definire quali sono le migliori misure preventive e protettive per il caso specifico... (...)
Nel mio intervento ho detto che, a mio parere, le norme in questo settore, le disposizioni giuridiche, ce l’abbiamo già. Lo sforzo che dobbiamo fare è applicare quelle norme. Dopo di che ho dato anche altre informazioni. Ad esempio ho detto che le direttive europee di prodotto sulle opere provvisionale non esistono. Inutile che diciamo che c’è quel prodotto marcato CE, perché non può essere marcato CE, perché non esiste una direttiva di prodotto sull’argomento.
Viceversa il legislatore italiano ha seguito costantemente questi temi fino ai giorni nostri, l’ultima circolare sui dispositivi di ancoraggio è infatti la Circolare n. 3 del 13 febbraio 2015. È vero che non esiste una direttiva di prodotto su questo argomento, ma esiste  una direttiva di uso che è la direttiva 2001/45 del giugno del 2001. E poi esistono una serie di norme a livello europee pubblicate dal CEN/TC 53, dal Comitato europeo di normazione. Ne esistono tantissime: sui ponteggi, sui trabattelli, sui pontelli, sulle reti di sicurezza, sui parapetti provvisori,...
Di normativa ne abbiamo tantissima, dobbiamo soltanto applicare quelle norme. Per applicare quelle norme avremo necessità di fare, a mio avviso, più che della formazione, dell’addestramento.  Bisogna far vedere quelle cose che sono di natura pratica agli operatori del settore e far capire per quale motivo è utile, opportuno, necessario, inserire un certo dispositivo o meno...
 
Lei dice che non mancano le norme per la prevenzione e che ci sono tuttavia alcuni aspetti pratici che, spiegati in concreto, potrebbero migliorare la prevenzione. Può fare qualche esempio?
 
M.C.: (...) All’operatore bisogna dire che nel momento  in cui questi elementi contro lo sganciamento accidentali sono utilizzati, ci sono diversi benefici.
Montiamo il ponteggio, magari montiamo naturalmente anche l’impalcato sull’ultimo piano del ponteggio a quota quindici metri, venti metri, trenta metri (a seconda di come sia l’edificio). E magari lo montiamo in una zona molto ventosa (...). Voi capite bene che quando vediamo sul giornale che le tavole metalliche di un ponteggio sono stata sbilanciate a trenta, quaranta metri di distanza evidentemente questi elementi contro lo sganciamento accidentale della tavola metallica non erano stati montati. E nel momento in cui vengono effettuate le prove di controventatura in pianta sulle tavole metalliche (...) che questi elementi contro lo sganciamento siano montati o meno incide almeno per il 30-40% sulla prova (...).
 
Mi viene poi in mente un articolo che è tra quelli più disattesi, l’articolo 137 del Testo Unico, quello sulla manutenzione.
Spesso e volentieri quando noi acquistiamo qualcosa, anche per casa nostra, non pensiamo alla manutenzione. Ma la manutenzione è molto importante. L’articolo dice che a intervalli periodici o dopo violente perturbazioni atmosferiche o prolungata interruzione di lavoro bisogna fare dei controlli periodici.
Ma questi controlli possono anche essere semplici. E, a mio modesto parere, si può andare a prendere l’allegato XIX del Testo Unico, fare la fotocopia, aggiungere due colonne alla fine con un si ed un no, dare queste sette/otto pagine ad un responsabile del cantiere, ad un preposto che, magari, ogni lunedì mattina vada a verificare il ponteggio. (...)
 
Perché queste normative sono poco applicate? Mancanza di consapevolezza nelle aziende? Mancanza di formazione o addestramento?
 
M.C.: L’impresa in realtà conosce abbastanza bene le problematiche e penso che cerchi di tenere le attrezzature in ordine. Molte volte è la fretta del cantiere che non consente di affrontare correttamente le problematiche.
Cosa si potrebbe fare? A mio avviso si dovrebbe operare il più possibile con l’addestramento: far capire agli operatori l’importanza del montaggio di quel determinato attrezzo,  di quel determinato dispositivo di protezione, di quel determinato dispositivo di sicurezza. Quando si comprende che se, ad esempio non viene inserita la spina a verme o l’elemento contro lo sganciamento delle tavole metalliche viene a decurtarsi il coefficiente di sicurezza dell’intero ponteggio (...) e ne va della sicurezza degli operatori, forse abbiamo più coscienza dei rischi.(...)
 
 
 
 
 

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Rispondi Autore: Pietro - likes: 0
22/12/2015 (02:24:30)
Le verità sono tre:
1) decisamente troppa vendita di attestati senza che vengano effettuati i corsi o se va bene corsi di 28 ore effettuati in 2/3 ore.
2) pochissimi controlli con relative sanzioni
3) indifferenza delle asl, polizia municipale, carabinieri, tecnici, ecc quando si vedono montare ponteggi senza l'utilizzo dei sistemi di sicurezza anticaduta o montare gli stessi non a ripiani finiti, cioè senza cancelletti e correnti / parapetto.
Il principale problema è il gioco delle tre scimmiette. Non vedo, non parlo e non sento.
Rispondi Autore: allibito - likes: 0
22/11/2021 (09:28:12)
Molti "problemi pratici" si possono vedere tutti i giorni: montatori di ponteggio che lavorano a10 metri di altezza con una bellissima imbracatura ma non agganciati a nulla, inutilità del sistema di caduta nel montare un ponteggio (a parte quelli autoprotetti) con il piano di calpestio dai due ai tre metri di altezza (il sistema agganciato dove si hanno i piedi non fa in tempo ad intervenire), menefreghismo dei venditori di ponteggio per l'idoneità del parapetto nel caso di lavori su copertura inclinata: il Ministero ha specificato che serve un calcolo, ma nel rapportare una spinta dinamica ad un calcolo statico le approssimazioni sono talmente fantasiose e spesso sbagliate che il "progetto" è totalmente inutile per la sua complessità, per cui anche pagando il progettista per un (inutile) pezzo di carta non si risolve il problema (un calcolo strutturale dettagliato andrebbe fatto dai costruttori di ponteggio!!!!)

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