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La sicurezza nei cantieri: ponti a sbalzo, su ruote e su cavalletti

La sicurezza nei cantieri: ponti a sbalzo, su ruote e su cavalletti
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

25/03/2013

Nei lavori in quota sono necessarie impalcature, ponteggi o idonee opere provvisionali per eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. Indicazioni relative a ponti a sbalzo in legno, ai ponti su cavalletti e ai ponti su ruote a torre.

La sicurezza nei cantieri: ponti a sbalzo, su ruote e su cavalletti

Nei lavori in quota sono necessarie impalcature, ponteggi o idonee opere provvisionali per eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose. Indicazioni relative a ponti a sbalzo in legno, ai ponti su cavalletti e ai ponti su ruote a torre.

 
Reggio Emilia, 25 Mar – In linea con i vari articoli di “ Imparare dagli errori”, rubrica di PuntoSicuro dedicata agli infortuni professionali, che si sono occupati del rischio di caduta dall’alto nel comparto edile, torniamo a parlare di opere provvisionali.
 
Per farlo riprendiamo a sfogliare le pagine della “ Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, pubblicata sul sito prevenzionecantieri.it  e realizzata dall’ AUSL di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna.
 
Nei giorni scorsi abbiamo parlato di ponteggi con  particolare riferimento a quanto contenuto nel Decreto legislativo 81/2008.
 
Volendo parlare anche di altre opere provvisionali, non possiamo non citare alcuni articoli del Titolo IV del Testo Unico, dedicato ai cantieri temporanei o mobili.
In particolare nel Testo Unico si indica che (art. 122) “nei lavori in quota, devono essere adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature o ponteggi o idonee opere provvisionali o comunque precauzioni atte a eliminare i pericoli di caduta di persone e di cose” (in modalità conforme a quanto richiesto dall’allegato XVIII). E le opere provvisionali (art. 112) “devono essere allestite con buon materiale e a regola d’arte, proporzionate e idonee allo scopo; esse devono essere conservate in efficienza per l’intera durata del lavoro”. E “prima di reimpiegare elementi di ponteggi di qualsiasi tipo si deve provvedere alla loro verifica per eliminare quelli non ritenuti più idonei”.
 
L’articolo 127 del Testo Unico - sezione relativa ai “Ponteggi in legname e altre opere provvisionali” – è dedicato ai ponti a sbalzo.
 
Possono essere utilizzati “nei casi in cui particolari esigenze non permettono l’impiego di ponti normali”, purché la loro costruzione risponda a idonei procedimenti di calcolo e ne garantisca la solidità e la stabilità.
Per il ponte a sbalzo in legno devono essere osservate le seguenti norme:
- “l’intavolato deve essere composto con tavole a stretto contatto, senza interstizi che lascino passare materiali minuti, e il parapetto del ponte deve essere pieno; quest’ultimo può essere limitato al solo ponte inferiore nel caso di più ponti sovrapposti;
- l’intavolato non deve avere larghezza utile maggiore di metri 1,20;
- i traversi di sostegno dell’impalcato devono essere solidamente ancorati all’interno a parte stabile dell’edificio ricorrendo eventualmente all’impiego di saettoni; non è consentito l’uso di contrappesi come ancoraggio dei traversi, salvo che non sia possibile provvedere altrimenti;
- i traversi devono poggiare su strutture e materiali resistenti;
- le parti interne dei traversi devono essere collegate rigidamente fra di loro con due robusti correnti, di cui uno applicato contro il lato interno del muro o dei pilastri e l’altro alle estremità dei traversi in modo da impedire qualsiasi spostamento”.
Senza dimenticare che il transito sotto ponti sospesi, ponti a sbalzo, scale aeree e simili “deve essere impedito con barriere o protetto con l’adozione di misure o cautele adeguate”.
 
Nella sezione relativa ai “Ponteggi movibili” del Testo Unico (e nell’allegato XVIII) si fa riferimento invece ai ponti su cavalletti e ai ponti su ruote a torre.
 
Iponti su cavalletti “non devono aver altezza superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli impalcati dei ponteggi”. Inoltre “devono essere conformi ai requisiti specifici indicati nel punto 2.2.2. dell’allegato XVIII”.
In particolare “i piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi mediante tiranti normali e diagonali, devono poggiare sempre su piano stabile e ben livellato. La distanza massima tra due cavalletti consecutivi può essere di m 3,60, quando si usino tavole con sezione trasversale di cm 30 x 5 e lunghe m 4. Quando si usino tavole di dimensioni trasversali minori, esse devono poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell’impalcato non deve essere inferiore a 90 centimetri e le tavole che lo costituiscono, oltre a risultare bene accostate fra loro ed a non presentare parti in sbalzo superiori a 20 centimetri, devono essere fissate ai cavalletti di appoggio. E’ fatto divieto di usare ponti su cavalletti sovrapposti e ponti con i montanti costituiti da scale a pioli”.
 
Iponti su ruote a torre  (chiamati anche trabattelli) “devono avere base ampia in modo da resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed alle oscillazioni cui possono essere sottoposti durante gli spostamenti o per colpi di vento e in modo che non possano essere ribaltati. Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; il carico del ponte sul terreno deve essere opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo equivalente”.
Inoltre le ruote del ponte in opera “devono essere saldamente bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote durante l’esecuzione dei lavori in quota. I ponti su ruote devono essere ancorati alla costruzione almeno ogni due piani; è ammessa deroga a tale obbligo per i ponti su ruote a torre conformi all’allegato XXIII”.
Si ricorda inoltre che:
- “la verticalità dei ponti su ruote deve essere controllata con livello o con pendolino;
- i ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche di contatto, non devono essere spostati quando su di essi si trovano lavoratori o carichi”.


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Dopo aver citato la  Circolare 24/82 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la guida indica che a corredo del ponte mobile devono essere fornite alcuneindicazioni definite dalla norma armonizzata UNI-EN 1004 2005: “nome ed indirizzo del costruttore o del fornitore; classe di ponteggio secondo il carico ammissibile ed il numero degli impalcati che possono essere sottoposti a carico; eventualmente l’altezza ammissibile per condizioni differenti; peso e dimensioni di base dei componenti; dati relativi alla zavorra richiesta per ottenere la necessaria resistenza contro il rovesciamento e istruzioni per il suo ancoraggio; zavorra massima ammissibile; istruzioni per il montaggio e lo smontaggio della torre mobile da lavoro compresa l’indicazione dei componenti necessari a questo scopo; istruzioni per la manutenzione dei componenti sia in uso sia in magazzinaggio, escluse le istruzioni per la riparazione di pezzi danneggiati”.
 
Per concludere riportiamo ulteriori istruzioni per l’impiego di torri mobili da lavoro:
- “le torri mobili da lavoro possono essere montate e smontate solo da persone che hanno dimestichezza con le istruzioni di montaggio e uso;
- non devono essere utilizzati componenti danneggiati;
- si devono impiegare solo componenti originali secondo quanto indicato dal costruttore;
- la superficie sulla quale viene spostata la torre mobile da lavoro deve essere in grado di reggerne il peso;
- durante lo spostamento, sulla torre mobile da lavoro non si devono trovare materiali e persone;
- le torri mobili da lavoro possono essere spostate solo manualmente e solo da superfici compatte, lisce e prive di ostacoli. Nel corso dello spostamento, non deve essere superata la normale velocità di cammino;
- prima dell’utilizzo si deve verificare se la torre mobile da lavoro è stata montata seguendo regolarmente e completamente le indicazioni del fornitore atte a garantire una esecuzione a regola d’arte e se questa si trova in posizione verticale;
- non è consentito appoggiare ed utilizzare dispositivi di sollevamento a meno che ciò non sia espressivamente previsto in fase di progettazione;
- non è consentito realizzare collegamenti a ponte tra una torre mobile da lavoro e un edificio;
- prima dell’uso ci si deve assicurare che siano stati presi tutti i provvedimenti di sicurezza per impedire uno spostamento accidentale, per esempio applicando freni di bloccaggio o basette regolabili;
- non è consentito accedere o scendere dalla superficie dell’impalcatura usando accessi diversi da quelli previsti;
- e’ proibito saltare sugli impalcati;
- ove possibile, le torri mobili da lavoro impiegate all’esterno di edifici devono essere fissate in modo sicuro all’edificio o ad altra struttura”.
 
Per una lettura più esaustiva vi rimandiamo alla guida realizzata dall’ AUSL di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna, ricca di immagini esplicative e di definizioni relative alle varie parti delle opere provvisionali.
 
   
 
AUSL di Reggio Emilia, Regione Emilia Romagna, “ Guida pratica all’antinfortunistica nei cantieri edili”, nona edizione, gennaio 2011, (formato PDF, 7.68 MB).
 
 
Tiziano Menduto
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Paolo Galli immagine like - likes: 0
26/03/2013 (11:50:08)
ponti su ruote a torre.
ancoraggi alla struttura ogni due piani.
E' vero che l'81/08 rimanda la deroga all'allegato XXIII, ma quest'ultimo al punto d) recita: .

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