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La responsabilità per l’infortunio di lavoratore in stato di ebbrezza

La responsabilità per l’infortunio di lavoratore in stato di ebbrezza
Gerardo Porreca

Autore: Gerardo Porreca

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

07/01/2013

Una condotta confusionale da parte del lavoratore per effetto dell’ebbrezza alcolica equivale a un comportamento imprudente del lavoratore, per fronteggiare il quale l’obbligo prevenzionistico è posto comunque a carico del datore di lavoro. Di G.Porreca.

La responsabilità per l’infortunio di lavoratore in stato di ebbrezza

Una condotta confusionale da parte del lavoratore per effetto dell’ebbrezza alcolica equivale a un comportamento imprudente del lavoratore, per fronteggiare il quale l’obbligo prevenzionistico è posto comunque a carico del datore di lavoro. Di G.Porreca.

 
 
Cassazione Penale Sezione IV - Sentenza n. 36272 del 20 settembre 2012 (u. p. 14 giugno 2012) -  Pres. Brusco – Est. Dovere – P.M. Policastro – Ric. M.. 
 
Commento a cura di G. Porreca.
 
La Corte di Cassazione affronta in questa sentenza il tema riguardante la individuazione della responsabilità nel caso in cui vittima di un infortunio sia un lavoratore in stato di ebbrezza alcoolica. Sono interessanti le conclusioni alle quali è pervenuta la suprema Corte in riferimento all’obbligo che il legislatore, con il D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ha posto a carico del datore di lavoro di verificare mediante una apposita visita medica l’assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti (art. 41 comma 4 secondo periodo). Secondo la stessa Corte di Cassazione una condotta maldestra, inavvertita, scoordinata e confusionale da parte del lavoratore dovuta ad uno stato di ebbrezza alcolica equivale, ai fini dell’individuazione delle responsabilità nel caso di infortunio sul lavoro,  ad un comportamento imprudente del lavoratore stesso per fronteggiare il quale l’obbligo prevenzionistico è posto comunque a carico del datore di lavoro.
 

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L’evento infortunistico e le sentenze di primo e secondo grado
La Corte di appello ha confermata la condanna già inflitta dal Tribunale di un datore di lavoro ritenuto responsabile del decesso di un lavoratore che, mentre svolgeva la sua attività quale suo dipendente, precipitava da un vano finestra posto a cinque metri di altezza dal suolo, riportando lesioni personali che ne cagionavano la morte. Il lavoratore era impegnato nei lavori di sigillatura del vano finestra di un locale sito al primo piano di un edificio presso il quale la ditta del datore di lavoro stava eseguendo dei lavori edili ed era stato accertato che per eseguire tale lavoro all'esterno del vano sul lato prospiciente il vuoto non erano state apprestate delle opere provvisionali.
 
Durante gi accertamenti non era stato possibile stabilire con assoluta certezza quale specifica operazione il lavoratore stesse eseguendo al momento della caduta e quindi per quale ragione egli avesse perso l'equilibrio, anche in considerazione dell'accertato stato di ebbrezza alcolica del lavoratore stesso al momento dell'incidente in quanto dopo il decesso era stato accertato che lo stesso presentava un tasso alcolemico pari a 2,40 grammi al litro, quindi un valore implicante una marcata alterazione delle performance psicofisiche con disturbi di equilibrio, atassia, sensazione di instabilità ed ebbrezza. L'incertezza sulle caratteristiche dell'operazione che il lavoratore stesse eseguendo prima di precipitare tuttavia non era stata ritenuta preclusiva del giudizio di responsabilità del datore di lavoro perché decisivo era risultato il fatto che il lavoratore fosse precipitato nel vuoto mentre si trovava in una posizione sopraelevata rispetto al pavimento senza che fossero state allestite le necessarie opere provvisionali antinfortunistiche.
 
Quanto allo stato di ebbrezza del lavoratore al momento dell’infortunio la Corte territoriale ha rilevato che era probabile che tale condizione avesse reso il lavoratore imprudente ma ciò rappresentava causa concorrente con il fatto ascrivibile al datore di lavoro e quindi non un fatto interruttivo del rapporto causale tra questo e l'evento medesimo, ciò in quanto l'osservanza della normativa antinfortunistica è prescritta anche allo scopo di evitare che al lavoratore derivino danni da propri comportamenti imprudenti, negligenti o imperiti, con l'esclusione del solo comportamento assolutamente abnorme.
 
Il ricorso in Cassazione e le decisioni della suprema Corte
L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione contro la sentenza della Corte di Appello. Secondo lo stesso la Corte territoriale avrebbe dovuto considerare che proprio in ragione dello stato di ebbrezza del lavoratore questi non era in grado di apprezzare la presenza di presidi regolarmente posti secondo quanto prescrive la normativa e di utilizzare gli eventuali dispositivi in dotazione. Secondo lo stesso imputato inoltre il comportamento del lavoratore non poteva dirsi semplicemente negligente, imprudente, imperito, essendo sostanzialmente lo stesso all'inverso in condizione di incapacità di intendere e comunque non in grado di utilizzare correttamente le misure di prevenzione adottate.
 
Il ricorso non è stato però raccolto dalla Corte di Cassazione perché ritenuto infondato. Il vano finestra entro il quale doveva operare il lavoratore infortunato, ha sostenuto la Sez. IV, doveva in ogni caso essere provvisto di protezioni sul vuoto e quindi “correttamente la Corte territoriale ha ritenuto che l'essersi posto all'opera in stato di ebbrezza rappresenta una condotta colposa del lavoratore avente valore di concausa dell'evento prodottosi; come tale non idoneo ad escludere l'efficienza causale dell'inosservanza ascritta al datore di lavoro”. “La condotta maldestra, inavvertita, scoordinata, confusionale per effetto dell'ebbrezza alcolica”, ha quindi proseguito la Corte suprema, “null'altro è che un comportamento imprudente, anche a fronteggiare il quale è posto l'obbligo prevenzionistico facente capo al datore di lavoro” ed ha concluso che “è immune da censure, quindi, la Corte di appello quando ha ritenuto che non ricorre nel caso di specie alcun comportamento anomalo del lavoratore e che quindi non è rinvenibile un esso una causa da sola sufficiente a produrre l'evento”.
 
 
 
 
Corte di Cassazione - Penale Sezione IV - Sentenza n. 36272 del 20 settembre 2012 (u. p. 14 giugno 2012) -  Pres. Brusco – Est. Dovere – P.M. Policastro – Ric. M.. - Una condotta confusionale da parte del lavoratore per effetto dell’ebbrezza alcolica equivale a un comportamento imprudente del lavoratore, per fronteggiare il quale l’obbligo prevenzionistico è posto comunque a carico del datore di lavoro.
 
 
 


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Rispondi Autore: Rolando Dubini immagine like - likes: 0
07/01/2013 (11:18:58)
La sentenza in oggetto pone all-attenzione di tutti i datori di lavoro per tutte le attivita' lavorative il tema cruciale dell'alcolismo sul lugo di lavoro: ai sensi degli articoli 17 e 28 del D.Lgs. n. 81/2008 ogni datore di lavoro deve valutare TUTTI i rischi che si possono manifestare durante lo svolgimento dell'attivita' lavorativa da lui organizzata. Inoltre l'articolo 41 comma 2 dello stesso testo unico di sicurezza sul lavoro pone l'obbligo inderogabile di effettuare la sorveglianza sanitaria conseguente a detta valutazione, ma questo e' un obbligo conseguente all'analisi dei rischi e alla predisposizione di misure preventive che consistono nella sensibilizzazione, informazione e formazione su rischi alcol correlati, e nella formalizzazione di una procedura aziendale 'alcol e lavoro' che definisca ruoli, compiti e modalita' di prevenzione dei rischi alcol correlati. Fa specie constatare, comn tristezza, che ci sono alcune persone dei servizi ispettivi in materia di sicurezza del lavoro che vanno in giro a dire che in materia di rischi alcol correlati non e' consentito al medico competente effettuare la sorveglianza, quando invece e' la legge all'articolo 41 comma 2 del D.Lgs. n. 81/2008 che lo prevede esplicitamente. Per fortuna la regione Emilia Romagna, in Piemonte, una importante Asl di Roma hanno messo a disposizione documenti llluminanti sulle modalita' con le quali il datore di lavoro puo' correttamente affrontare la prevenzione dei rischi alcol correlati.
Rispondi Autore: MB immagine like - likes: 0
07/01/2013 (11:41:27)
A tal proposito, quali reali ed effettivamente realistiche possibilità di intervento ha un DDL - dirigente o preposto nei confronti di un lavoratore che si presenti sul posto di lavoro in condizione di probabile alterazione alcolica??
Rispondi Autore: Denis Santoni immagine like - likes: 0
07/01/2013 (12:05:48)
... che dire...
Rispondi Autore: Paolo Alemani immagine like - likes: 0
07/01/2013 (14:04:10)
D'accordissimo sul fatto che il DDL doveva approntare sistemi di sicurezza adeguati, se l'operaio è caduto evidentemente questi sistemi non erano adatti (l'operaio potrebbe perdere l'equilibrio anche per malori, giramenti di testa e altro non ascrivibili all'assunzione di alcool). Trovo assolutamente inaccettabile che i lavoratori si ubriacano o si droghino durante il lavoro. Per me si viola il principio secondo il quale "il lavoratore si prende cura della propria e dell'altrui incolumità". Possibilità di intervento? il licenziamento in tronco, di fronte ad un livello alcoolemico così alto mi pare l'unica via civilmente percorribile. Un saluto.
Rispondi Autore: Gabriele Brion immagine like - likes: 0
08/01/2013 (10:23:48)
E' possibile che non fosse la prima volta che il lavoratore operasse in condizioni alterate. Sicuramente le opere provvisionali andavano adottate, però a mio avviso la sorveglianza sanitaria dovrebbe essere maggiormente valorizzata. Mi spiego. Sulle droghe c'è un elenco delle mansioni a rischio e vengono fatti i test con cadenza annuale. Per l'alcool c'è un elenco delle mansioni a rischio ma sulle modalità dei controlli non c'è chiarezza e ogni Regione fornisce la propria interpretazione! Trovo assurdo che un lavoratore in stato di ebbrezza in Lombardia sia diverso da uno in Piemonte! Lascia poi perplessi il fatto che gli elenchi delle mansioni a rischio siano diversi fra alcol e droghe (ma è problema noto).
Cordiali saluti.
Rispondi Autore: Rolando Dubini immagine like - likes: 0
10/01/2013 (17:21:09)
Il datore di lavoro deve fare, ad esempi, quel che dice l'opuscolo dell'"AREA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO - AREA PROMOZIONE DELLA SALUTE E SCREENING CENTRO PROMOZIONE SALUTE SUL LAVORO (CPSL) REGIONALE – ASL ROMA G - ALCOl E LAVORO NON SEI SICURO!!!" già pubblicato da Punto Sicuro.
Rispondi Autore: Gabriele Brion immagine like - likes: 0
11/01/2013 (10:53:07)
Gentile avv. Dubini, conosco il documento da Lei citato e lo condivido pienamente, ma in Lombardia la realtà è tristemente diversa a causa delle "FAQ su accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope negli ambienti di lavoro – Regione Lombardia – settembre 2009" della quale sintetizzo solo un paio di amari passaggi: "Pertanto non risulta al momento possibile verificare l’assenza di alcol dipendenza, ma è possibile invece verificare in acuto la sola assunzione o meno di sostanze alcoliche e superalcoliche durante il lavoro" e "A seguito di una positività ai test alcolimetri inoltre, allo stato attuale della normativa, non risulta possibile da parte del medico competente aziendale l’avvio di una specifica procedura accertativa circa l’idoneità alle mansioni".
Mi creda, che le FAQ di cui sopra hanno avuto un l'effetto di far sentire i medici competenti "giustificati" nel non fare nulla che vada oltre la semplice informazione. A volte queste situazioni mi deprimono.
Peraltro, mi chiedo, esiste in giurisprudenza un precedente di condanna del medico per non aver effettuato i controlli alcolimetrici? Ne ho viste alcune per negligenza ma nulla di specifico sull'argomento alcol, soprattutto in Lombardia.
Ringraziando per l'attenzione, porgo cordiali saluti.
Rispondi Autore: Giuseppe Di Martino immagine like - likes: 0
11/01/2013 (21:44:05)
alcol e lavoro

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