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Imparare dagli errori: se la scala portatile manca o non è adeguata

Imparare dagli errori: se la scala portatile manca o non è adeguata
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

14/03/2019

Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione all’uso o al mancato uso di scale portatili. I lavori di potatura degli alberi e la manutenzione di un carrello metallico. Le dinamiche degli infortuni e i suggerimenti per la scelta delle scale.

Imparare dagli errori: se la scala portatile manca o non è adeguata

Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione all’uso o al mancato uso di scale portatili. I lavori di potatura degli alberi e la manutenzione di un carrello metallico. Le dinamiche degli infortuni e i suggerimenti per la scelta delle scale.

 

Brescia, 14 Mar – Sono sempre troppi gli infortuni, più o meno gravi, che quotidianamente avvengono, sia negli ambienti di lavoro che negli ambienti di vita, a causa di un non idoneo utilizzo delle scale portatili, di una loro scarsa manutenzione o completa assenza. E di questi infortuni abbiamo parlato in diversi articoli e puntate della rubrica “ Imparare dagli errori”, anche con riferimento al tema degli infortuni domestici.

 

Tuttavia questo è un tema da tornare ad affrontare con insistenza: riguarda moltissimi lavoratori e cittadini che non sempre hanno accesso ai tanti, anche recenti, materiali di prevenzione presenti in rete.

Compito della nostra rubrica è sia quello di rimarcare gli errori che portano agli incidenti, che di offrire, attraverso questi materiali, utili spunti di prevenzione.

 

Cominciamo a parlarne oggi soffermandoci, in particolare, sui casi in cui le scale portatili sono mancanti o inadeguate e presentando alcuni incidenti raccolti nell’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.


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Scale - utilizzo in sicurezza - 1 ora
Lavoratori - Scale - utilizzo in sicurezza - 1 ora
Informazione ai lavoratori sui rischi specifici ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 - L'utilizzo delle scale in ufficio, in magazzino, nella grande distribuzione
 

I casi di infortunio in assenza o inadeguatezza delle scale

Nel primo caso che presentiamo un lavoratore, unitamente ai colleghi, è intento ad effettuare dei lavori di potatura di alberi ubicati su una scarpata a ridosso della carreggiata stradale.

Per effettuare i lavori di taglio dei rami il lavoratore sale sull’albero, ad una quota di oltre 2 metri e senza l’ausilio di cestello e/o scala portatile e in assenza dei necessari DPI di trattenuta.

Durante l’operazione di taglio di un ramo mediante motosega, il lavoratore viene urtato dal ramo stesso, parzialmente reciso, che cadendo lo colpisce sul braccio destro con il quale trattiene la motosega. L’urto determina il riavvio involontario della motosega e il contatto della stessa con l’avambraccio sinistro determinandone la sub amputazione.

 

Dagli accertamenti eseguiti successivamente è stato appurato “che il lavoratore nell’effettuare tale operazione non indossava i necessari dispositivi di protezione individuali relativamente all’attrezzatura di lavoro utilizzata (motosega). Inoltre l’accesso in quota avveniva in assenza di idonea attrezzatura e DPI tale da garantire condizioni di lavoro sicuro e stabile”. Dunque in assenza anche di una semplice scala portatile.

 

Questi i fattori causali riportati nella scheda:

  • l’infortunato saliva sull'albero senza l'ausilio di attrezzature idonee ponendosi in area pericolosa;
  • l’infortunato nell’effettuare le operazioni di taglio non indossava i necessari DPI di protezione e trattenuta.

 

Nel secondo caso, che riguarda la manutenzione di un carrello metallico utilizzato per appendere i pezzi da sottoporre al trattamento di zincatura, la scala portatile è presente, ma è inadeguata.

Il lavoro consiste nella pulizia della parte superiore della struttura metallica del carrello, ad un’altezza di circa 3 metri da terra.

Il lavoratore addetto all’attività opera da solo. Colloca una scala semplice portatile metallica appoggiandola alla parte superiore della struttura del carrello senza vincolarla, ed opera in quota con una spatola tenuta in mano insieme ad un secchiello.

Terminata la fase di pulizia, nello scendere la scala percepisce la sensazione di scivolamento del piede sinistro e con una torsione cade insieme alla scala, riportando la frattura esposta della caviglia sinistra.

La scala semplice portatile non era stata vincolata né era tenuta al piede, inoltre è risultata sprovvista di piedini antisdrucciolo.

 

Questi i fattori causali:

  • l’infortunato utilizzava una scala non adeguata al lavoro da compiere;
  • la scala era sprovvista di piedini antisdrucciolo.

 

La scelta della scala portatile

Come vedremo anche nelle prossime puntate di “Imparare dagli errori”, le scale portatili oltre a poter essere assenti o in cattive condizioni, possono essere inadeguate alle attività da svolgere.

E tra i materiali che hanno fornito in questi anni utili informazioni su come scegliere una scala portatile ci sono:

  • il ‘Quaderno per immagini’ dell’Inail dal titolo “Scale portatili”, un quaderno che ricorda come le scale portatili siano adottate, “quale mezzo di accesso e lavoro, in molteplici attività effettuate nei cantieri temporanei o mobili”;
  • il Quaderno Tecnico Inail “ Scale portatili”, a cura di Luca Rossi, Luigi Cortis, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa (DIT) con la collaborazione di Carlo Ratti e Calogero Vitale (DIT).

 

I due quaderni si soffermano sulla scelta della tipologia di scala portatile da utilizzare. Scelta che, si sottolinea, “dipende dai rischi da eliminare e/o ridurre, preventivamente individuati nell’attività di valutazione dei rischi”.

 

Alcune considerazioni tratte dal Quaderno Tecnico:

  • la scala doppia: “non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo, non deve superare l’altezza di 5 m”;
  • la scala in appoggio: “è idonea come sistema di accesso ad altro luogo, usata per l’accesso dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura, non deve superare l’altezza di 15 m”;
  • la scala trasformabile: “nelle sue possibili configurazioni deve essere usata con una altezza massima di 5 metri per la configurazione doppia e con una altezza massima di 15 metri per la configurazione in appoggio”. In “configurazione di scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo, in configurazione di scala in appoggio è idonea come sistema di accesso ad altro luogo, in configurazione di scala in appoggio, usata per l’accesso, dovrà essere tale da sporgere a sufficienza (ad esempio, per almeno 1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscano una presa sicura”.

 

Riprendiamo dal “Quaderno per Immagini” il disegno di una scala movibile con piattaforma ai sensi della UNI EN 131-7:

 

 

Infine per tutte le tipologie di scale portatili – continua il documento - la scelta deve avvenire “dopo aver considerato che:

  • si dovrà salire sulla scala fino a un’altezza tale da consentire al lavoratore di disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicura;
  • non ci si dovrà esporre lateralmente per effettuare il lavoro;
  • non si dovrà salire/scendere su/dalla scala portando materiali pesanti o ingombranti che pregiudichino la presa sicura;
  • una scala a pioli permette un breve posizionamento in altezza della persona;
  • una scala a gradini permette un breve posizionamento in altezza della persona, con un confort maggiore rispetto a quella a pioli;
  • occorre verificare la conformità della scala al D.Lgs. 81/08 che riconosce la norma tecnica UNI EN 131 e la presenza di un foglio o libretto recante: una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti; le indicazioni per un corretto impiego; le istruzioni per la manutenzione e la conservazione; gli estremi (istituto che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date di rilascio) dei certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131-1 e 2; una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131-1 e 2;
  • ogni scala deve essere accompagnata dalle istruzioni di base, nella lingua del Paese in cui la scala è venduta. Il testo delle istruzioni può essere accompagnato da schemi o figure. Il produttore deve fornire l’elenco dei punti da ispezionare e verificare, unitamente ai criteri di valutazione ‘passa/non passa’. Le istruzioni per ottenere l’elenco devono essere comprese nelle istruzioni per il lavoratore o riportate sulla scala. Le istruzioni possono essere presentate anche nel sito web del fabbricante”.

 

 

    

Tiziano Menduto

 

 

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 8101 e 8425 (archivio incidenti 2002/2015).



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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