Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Logo PuntoSicuro
  • Iscriviti
  • Abbonati ora
  • Accedi
Il quotidiano sulla sicurezza
  • Home
  • Articoli
    • Sicurezza sul lavoro
    • Incendio, emergenza e primo soccorso
    • Security
    • Ambiente
    • Sicurezza
    • Tutti gli articoli
  • Documenti
  • Banca Dati
    • Banca Dati PuntoSicuro
    • Servizio di attestazione
    • Servizio I tuoi preferiti
  • Approfondimenti
    • Normativa sicurezza sul lavoro: D. Lgs. 81/2008
    • Normativa antincendio: D.M. 10 marzo 1998
    • Normativa primo soccorso: D.M. 388/2003
    • Protezione Dati Personali: GDPR 2016/679
    • Normativa Accordi Stato Regioni
    • Normativa Coronavirus
  • FORUM
  • PUBBLICITÀ

Hai dimenticato lo username?

Inserisci l'indirizzo Email associato al tuo account per ricevere il tuo username.

Errore! L'email inserita non è valida
Torna al Login

Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'.

Accetta i cookie


Crea PDF

Imparare dagli errori: quando manca il parapetto nei lavori in quota

Imparare dagli errori: quando manca il parapetto nei lavori in quota
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

09/01/2020

Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione alla mancanza di idonei parapetti nei lavori in quota. Il posizionamento di una copertura in legno, la costruzione di un capannone industriale e l’attività di coibentazione. La classificazione dei parapetti.

Imparare dagli errori: quando manca il parapetto nei lavori in quota

Esempi di infortuni dei lavoratori in relazione alla mancanza di idonei parapetti nei lavori in quota. Il posizionamento di una copertura in legno, la costruzione di un capannone industriale e l’attività di coibentazione. La classificazione dei parapetti.

 

Brescia, 9 Gen – Dopo avere parlato nella rubrica “ Imparare dagli errori”, degli incidenti che avvengono con i ponti mobili su ruote, iniziamo oggi un nuovo viaggio attraverso le criticità correlate all’assenza di idonee attrezzature in ambito edile: i parapetti provvisori.

I parapetti, la cui adozione “permette di ridurre gli effetti di una possibile caduta dall’alto”, come ricordato in un Quaderno Tecnico dell’ Inail, esprimono bene il concetto di “protezione collettiva”.

 

Protezione collettiva che - come vedremo, raccogliendo anche alcune informazioni normative e suggerimenti per la prevenzione - a volte manca, è carente o non è idonea per tutelare la sicurezza dei lavoratori.

 

I casi di infortunio presentati sono tratti dall’archivio di INFOR.MO., strumento per l'analisi qualitativa dei casi di infortunio collegato al sistema di sorveglianza degli infortuni mortali e gravi.

 

Ci soffermiamo in particolare su:

  • Gli incidenti in carenza di parapetti nei lavori in quota
  • La normativa tecnica e la classificazione dei parapetti provvisori


Pubblicità
Modello POS
Modelli di documenti - POS - Consolidamento Fondazioni
Consolidamento Fondazioni - Modello POS in formato Ms Word

 

Gli incidenti in carenza di parapetti nei lavori in quota

Nel primo caso l’infortunio avviene attività di posizionamento di una copertura in legno lamellare di un centro commerciale.

Un lavoratore vuole posizionare un nuovo travetto e chiede aiuto al collega intento a terminare un'altra operazione a due metri di distanza. Tutt'intorno alla copertura non è previsto parapetto di protezione.

Il lavoratore, posizionato a margine della copertura, mette un piede in fallo e cade da un'altezza di circa 5 metri decedendo a causa della frattura del cranio.

 

Il fattore causale rilevato nella scheda è la copertura dell’edificio priva di parapetto.

 

Nel secondo caso l’infortunio avviene durante lavori di costruzione di un capannone industriale (15 metri di altezza) sulla cui copertura deve essere installato un impianto fotovoltaico.

Il direttore dei lavori e progettista decide di salire sulla copertura per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Per accedere alla copertura, come previsto sul PSC, sono abitualmente utilizzate delle piattaforme elevabili dalle quali gli operatori sbarcano una volta giunti in quota. Il direttore dei lavori chiede ad un operatore a terra di accompagnarlo in quota con una piattaforma. Una volta giunti all’altezza della copertura il direttore dei lavori scende e inizia a camminare sulle lamiere poste orizzontalmente sulle quali si devono posare i cavi di collegamento dei pannelli fotovoltaici. Le lamiere hanno larghezza di circa 50 cm e su un lato sporgono verso il vuoto mentre sull’altro lato c’è una apertura di altezza circa 70 cm. per la finestra a shed che doveva essere successivamente installata.

Non era installato nessun parapetto e nemmeno erano presenti linee vita.

Il direttore dei lavori non indossa imbracature di sicurezza e porta le proprie scarpe con suola in gomma, usurate (non antinfortunistiche). La giornata è fredda ed è presente una fitta nebbia.

I testimoni dichiarano che ad un certo punto vedono il direttore dei lavori che cammina in quota mentre telefona. Poco dopo precipita al suolo, presumibilmente sul lato aperto (non dal lato shed), decedendo per politraumatismo.

 

Come in molti altri incidenti la mancanza di parapetti è solo uno dei fattori causali rilevati, uno dei fattori, tuttavia, che avrebbe evitato l’infortunio. Questi i fattori:

  • l’infortunato si avvicina al bordo del tetto privo di protezioni e mentre usa il cellulare
  • mancanza di parapetti e linee vita
  • indossa scarpe non antinfortunistiche con suola liscia.

 

Infine il terzo caso riguarda attività di coibentazione su un tetto.

Mentre sta effettuando la coibentazione del tetto a terrazzo non protetto lateralmente da idoneo parapetto, un lavoratore cade al suolo da 8 metri. Muore per ferite al cranio.

L'infortunio, indica la scheda di INFOR.MO., è da attribuire alla mancata protezione laterale, per mancanza di parapetti del tetto a terrazzo.

 

La normativa tecnica e la classificazione dei parapetti provvisori

Come spesso facciamo nelle prime puntate della rubrica dedicate a specifiche attrezzature di lavoro, ci soffermiamo innanzitutto su un aspetto importante, nella scelta delle protezioni, come la classificazione.

Per parlarne, con specifico riferimento ai parapetti correlati alla norma tecnica UNI EN 13374:2013, riprendiamo il contenuto di un Quaderno Tecnico per i cantieri temporanei o mobili – dal titolo “ Parapetti provvisori” - elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail e a cura di Luca Rossi, Francesca Maria Fabiani e Davide Geoffrey Svampa.

 

Secondo la UNI EN 13374:2013 i parapetti provvisori sono divisi in tre classi (A, B, C) “in base ai requisiti prestazionali specificati:

  • Classe A:
    • “sostenere una persona che si appoggi alla protezione e fornire una presa mentre si cammina di fianco alla protezione; e
    • arrestare una persona che stia camminando o cadendo verso la protezione.
  • Classe B:
    • sostenere una persona che si appoggi alla protezione e fornire un appiglio mentre si cammina di fianco alla protezione; e
    • arrestare una persona che stia camminando o cadendo verso la protezione;
    • arrestare una persona che stia scivolando o cadendo lungo una superficie inclinata.
  • Classe C:
    • arrestare una persona che stia scivolando o cadendo lungo una superficie molto inclinata”.

 

Questi, invece, i requisiti dimensionali dei parapetti provvisori delle classi A, B e C:

  • Classe A:
    • “distanza fra la parte più alta del corrente principale e la superficie di lavoro ≥ 100 cm;
    • distanza fra il bordo superiore della tavola fermapiede e la superficie di lavoro ≥ 15 cm;
    • spazio libero fra i correnti < 47 cm;
    • inclinazione del parapetto rispetto alla verticale ≤ 15°.
  • Classe B:
    • distanza fra la parte più alta del corrente principale e la superficie di lavoro ≥ 100 cm;
    • distanza fra il bordo superiore della tavola fermapiede e la superficie di lavoro ≥ 15 cm;
    • spazio libero fra i correnti < 25 cm;
    • inclinazione del parapetto rispetto alla verticale ≤ 15°.
  • Classe C:
    • distanza fra la parte più alta del corrente principale e la superficie di lavoro ≥ 100 cm;
    • distanza fra il bordo superiore della tavola fermapiede e la superficie di lavoro ≥ 15 cm;
    • spazio libero fra i correnti < 10 cm;
    • inclinazione del parapetto compresa fra la verticale e la perpendicolare alla superficie inclinata da proteggere.

 

I parapetti provvisori possono anche essere classificati anche in base alla metodologia di costruzione. In questo caso si distinguono in:

  • tradizionali: “costruiti in cantiere, in legno o in acciaio”. I parapetti tradizionali “sono molto diffusi in quanto il materiale necessario al loro assemblaggio è generalmente disponibile in cantiere”;
  • prefabbricati: “costruiti in fabbrica e assemblati in cantiere, generalmente in acciaio”. I parapetti prefabbricati “sono molto versatili per la possibilità di montaggio, con vari sistemi di fissaggio, su diverse tipologie di supporto”. Sono inoltre “facili da installare”.

 

    

Tiziano Menduto

 

 

Sito web di INFOR.MO.: nell’articolo abbiamo presentato le schede numero 2018, 2111 e 3727 (archivio incidenti 2002/2015).



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'


Pubblica un commento

Rispondi Autore: Claudio D'Alessandria immagine like - likes: 0
09/01/2020 (09:35:12)
Oltre alle considerazioni inserite ce ne sarebbe un'altra: DALLA PIATTAFORMA ELEVABILE NON SI PUÒ MAI SCENDERE SE NON È A RIPOSO. Moltissimi Lavoratori lo fanno, molti Titolari e Professionisti lo fanno pensando che la Piattaforma sia un Ascensore, molte volte va bene, spesso va MALE e poi sono Guai fisici e penali. Grazie.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro

Banca dati, normativa sulla sicurezza

Altri articoli sullo stesso argomento:

Imparare dagli errori: gli infortuni professionali e gli errori dei lavoratori

Imparare dagli errori: infortuni lavorativi e attività di pesca professionale

Imparare dagli errori: infortuni per cadute fuori bordo nei motopescherecci

Imparare dagli errori: ambienti confinati e infortuni con dinamica a catena


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Notizie FLASH

29MAG

Le proposte della Commissione di studio per la prevenzione e la sicurezza

27MAG

ETS2 e Fondo clima UE: sfide per una mobilità equa e verde nel TPL!

26MAG

Verso una metodologia condivisa per le linee guida in medicina legale

Consulta gli ultimi documenti della Banca Dati

Banca dati, normativa sulla sicurezza
27/05/2026: ENISA - The ENISA Cybersecurity Exercise Methodology - End-to-end guide on how to plan, run and evaluate an exercise
27/05/2026: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano - Repertorio atto n. 59/CSR del 17 aprile 2025 - Accordo, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza, di cui al medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008 – documento in Gazzetta Ufficiale.
26/05/2026: Court of Justice of the European Union - Judgment of the Court in Case C-492/23 Sentenza del 2 dicembre 2025 - Russmedia Digital and Inform Media Press.
26/05/2026: Suva - Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni - Accessori di imbracatura - lista di controllo – 2025
ACCEDIABBONATI ORA

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Articoli per categorie


MEDICO COMPETENTE

La sicurezza e la differenza di comportamento visivo tra mancini e destrorsi


SICUREZZA STRADALE

2 preziosi manuali per accrescere la sicurezza stradale


RISCHI DA AGENTI BIOLOGICI

I rischi biologici nel mondo del lavoro: informazioni sui batteri


LAVORATORI AUTONOMI, IMPRESE FAMILIARI

Radiazioni ionizzanti: quali sono le novità per i lavoratori autonomi?


TUTTE LE CATEGORIE

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

PuntoSicuro Media Partner

PuntoSicuro Media Partner Healthy Workplaces

REDAZIONE DI PUNTOSICURO

  • Direttore: Luigi Meroni

  • Redazione: Federica Gozzini e Tiziano Menduto

CONTATTI

  • redazione@puntosicuro.it

  • (+39) 030.5531825

CHI SIAMO

  • Cos'è PuntoSicuro
  • Newsletter
  • FAQ Newsletter
  • Forum
  • Video PuntoSicuro
  • Fai pubblicità su PuntoSicuro

PUNTOSICURO È UN SERVIZIO

Logo Mega Italia Media

SEGUICI SUI SOCIAL

FacebookTwitterLinkedInInstagramYouTubeFeed RSS

PuntoSicuro è la testata giornalistica di Mega Italia Media. Registrazione presso il Tribunale di Brescia, n. 56/2000 del 14.11.2000 - Iscrizione al Registro degli operatori della comunicazione n. 16562. ISSN 2612-2804. È sito segnalato dal servizio di documentazione INAIL come fonte di informazioni di particolare interesse/attualità, è media partner della Agenzia Europea per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro EU-OSHA per le campagne di sensibilizzazione su salute e sicurezza.
I contenuti presenti sul sito PuntoSicuro non possono essere utilizzati al fine di addestrare sistemi di intelligenza artificiale.
I contenuti degli articoli possono contenere pareri personali degli autori. Non si risponde per interpretazioni che dovessero risultare inesatte o erronee.
I documenti della Banca dati di PuntoSicuro non possono essere considerati testi ufficiali: una norma con valore di legge può essere ricavata solo da fonti ufficiali (es. Gazzetta Ufficiale). Per informazioni su copyright e modalità di consultazione: Condizioni di abbonamento.
I prodotti e i servizi pubblicitari sono commercializzati da Punto Sicuro con queste Condizioni di vendita.

Mega Italia Media S.p.A. | Via Roncadelle, 70A - 25030 Castel Mella (BS) - Italia
Tel. (+39) 030.2650661 | E-Mail: info@megaitaliamedia.it | PEC: megaitaliamedia@legalmail.it
C.F./P.Iva 03556360174 | Numero REA BS-418630 | Capitale Sociale € 500.000 | Codice destinatario SUBM70N | Codice PEPPOL 0211:IT03556360174

Privacy Policy | Cookie Policy | Dichiarazione di accessibilità