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Edilizia: due check list per l‘uso in sicurezza delle scale portatili

Edilizia: due check list per l‘uso in sicurezza delle scale portatili
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

30/06/2014

Nelle linee guida della Regione Lombardia per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili sono presenti due check-list. Le indicazioni e le verifiche necessarie per l’accesso in quota e per l’esecuzione dei lavori.

Edilizia: due check list per l‘uso in sicurezza delle scale portatili

Nelle linee guida della Regione Lombardia per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili sono presenti due check-list. Le indicazioni e le verifiche necessarie per l’accesso in quota e per l’esecuzione dei lavori.

Milano, 30 Giu – Nel cantiere edile la scala portatile che state utilizzando è corredata da dichiarazione di conformità? È integra in ogni suo elemento? È utilizzata da una persona per volta?
 
Queste sono solo alcune delle domande contenute nelle due check list allegate alle “ Linee Guida per l'utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili” approvate dalla  Regione Lombardiacon Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 (in sostituzione delle  precedenti linee guida approvate con Decreto n. 7738 del 17 agosto 2011).

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Ricordiamo che lo scopo di tali linee guida, nate per migliorare la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori edili, è fornire ai soggetti operanti nel cantiere uno strumento operativo da consultare nel corso delle diverse tipologie del lavori che di volta in volta richiedono l’utilizzo di scale portatili.
 
Prima di approfondire le due check list ricordiamo che le scale portatili possono essere:
- scala semplice di appoggio: “scala che, quando è pronta per l’uso, appoggia la parte inferiore sul terreno e la parte superiore su una superficie verticale, non avendo un proprio sostegno. Può essere ad un solo tronco ovvero a più tronchi innestabili o sfilabili”;
- scala doppia: “scala auto stabile, che quando è pronta per l’uso, si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul terreno, permettendo la salita, a seconda della tipologia, da un lato oppure da entrambi”;
- scala a castello: “scala autoportante con solida base di appoggio, con un tronco di salita dotato di corrimano, e con ampia piattaforma di stazionamento dotata su tre lati di parapetto normale”.
 
Veniamo alle indicazioni che si possono trarre dalle check list per evitare utilizzi inidonei e pericolosi delle scale portatili.
 
La check-list “Scala per l’accesso in quota” chiede, ad esempio, di verificare nei lavori in cantiere in cui si utilizza una scala portatile per l’ accesso in quota che:
 
- la scala sia “corredata da dichiarazione di conformità al D.Lgs 81/08 o ACAL 100 o EN 131 e che l’utilizzatore disponga del manuale d’uso e manutenzione;
- la scala utilizzata sia di tipo semplice d’appoggio;
- il personale sia stato valutato idoneo alla mansione, sia adeguatamente ‘formato’ ed addestrato all’uso della scala fornita;
- la scala sia integra in ogni suo elemento (piedini, gommini, pioli o gradini, ecc..) e sia in buono stato di conservazione;
- la scala sia installata in luogo sgombro da eventuali materiali quali ferri di armatura ecc., e libero da interferenza per passaggio di mezzi o persone;
- la scala sia posizionata con un angolo compreso tra i 60° ed i 70° se a gradini, e fra 65° e 75° se a pioli, dotata di dispositivi antisdrucciolo alle estremità inferiori dei due montanti e di dispositivi di fissaggio o comunque di trattenuta alle estremità superiori;
- la scala sporga di almeno 1 metro oltre il piano di sbarco;
- la zona di accesso superiore alla scala sia adeguatamente protetta per evitare la caduta nel vuoto;
- la scala sia utilizzata da una sola persona per volta limitando il peso dei carichi da trasportare nel rispetto della portata massima dichiarata dal costruttore;
- i lavoratori dispongano in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicuri;
 
- il trasporto a mano di pesi su una scala sia effettuato in modo tale da non precludere una presa sicura”.
 
Riportiamo infine alcune delle verifiche da fare contenute nella check-list “Scala per l’esecuzione di lavori” e non già citate nella precedente check-list relativa all’accesso in quota:
 
- la scala utilizzata è della tipologia appropriata rispetto al lavoro da svolgere, e del tipo “a gradini”?
- la scala è posizionata in modo da appoggiare su una superficie regolare, fissa, non scivolosa, stabile e non cedevole?
- durante l’esecuzione dei lavori una persona esercita da terra una continua vigilanza?
- l’operatore lavora in posizione frontale alla scala, evitando lavori ingeneranti spinte laterali della scala?
- l’operatore mantiene il proprio baricentro all’interno dei montanti della scala?
- se si opera ad altezza superiore a 2 m, il lavoratore utilizza un adeguato dispositivo di tenuta del corpo che mantiene la persona all’interno dei montanti, con un cordino di posizionamento vincolato in tensione durante il lavoro?
 
Ricordiamo che in caso di risposte negative, la check list riporta il capitolo di riferimento da consultare.
 
Ad esempio riguardo al posizionamento delle scale, il capitolo dedicato alle “misure generali di sicurezza nell’utilizzo delle scale” indica che per un posizionamento sicuro ci deve essere, tra le altre cose, anche la valutazione dei rischi di collisione della scala “con veicoli, porte, pedoni, lontano da linee elettriche nude, da aperture nel vuoto, elementi metallici contundenti (ferri di chiamata recinzioni,…) fonti di calore e/o fumi”.
La sua collocazione deve inoltre “tener conto della presenza di rischi legati alle condizioni meteorologiche. L’area sottostante alla scala deve essere segregata; nella fase di posizionamento, occorre delimitare l’area delle operazioni. I meccanismi di chiusura/blocco della scala devono essere in posizione corretta, secondo il manuale d’uso e manutenzione”.
E qualora la sicurezza dell’attrezzatura di lavoro dipenda dalle condizioni di installazione “è necessario eseguire il controllo iniziale prima della messa in esercizio (primo utilizzo)”.
 
 
 
 
Regione Lombardia – Direzione Generale Sanità - Decreto n. 1819 del 5 marzo 2014 “Linee Guida per l'utilizzo di Scale Portatili nei cantieri temporanei e mobili” – aggiornamento delle linee guida approvate con Decreto n. 7738 del 17 agosto 2011.
 
 
Tiziano Menduto
 

Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
 

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Rispondi Autore: Maria Tomasi immagine like - likes: 0
30/06/2014 (12:44:54)
Buongiorno,
come già richiesto in altro commento all'articolo del 19 giugno 2014 sulla gerarchia delle fonti, a firma dell'avv. Guardavilla, gentilmente riporto qui la stessa domanda:
queste linee guida assumono valenza di legge poichè allegate a un decreto della regione lombardia? oppure sono solo indicazioni di buona prassi ma non norma di legge ?
Grazie
ing. Tomasi

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