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Cassazione: quando la violazione è immediatamente percepibile

Cassazione: quando la violazione è immediatamente percepibile
Rolando Dubini

Autore: Rolando Dubini

Categoria: Rischio cadute e lavori in quota

23/11/2016

Una sentenza sull’immediata percepibilità del rischio e sulla caduta dall’alto come esempio di rischio da interferenza. I rischi riconoscibili da chiunque che devono essere oggetto del DUVRI. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.

Cassazione: quando la violazione è immediatamente percepibile

Una sentenza sull’immediata percepibilità del rischio e sulla caduta dall’alto come esempio di rischio da interferenza. I rischi riconoscibili da chiunque che devono essere oggetto del DUVRI. A cura dell’avvocato Rolando Dubini.


La Corte di Cassazione, sentenza 23667/2013 (anche le precedenti sentenze della Cassazione 12348/2008 e 19372/2007), ha affermato che il committente è tenuto ad intervenire e prevenire - se non lo fa risponde in concorso con l'impresa esecutrice degli eventuali infortuni - quando la violazione commessa dall’appaltatore/ subappaltatore/ lavoratore autonomo è immediatamente percepibile. Si intendono come tali quelle violazioni di cui è possibile rendersi conto senza bisogno di possedere conoscenze specialistiche, cosa che senz’altro avviene nel caso delle cadute dall’alto quando vengono omesse le misure collettive e individuali (parapetti, linee vita/punti di ancoraggio, dispositivi anticaduta individuali) che sono misure di prevenzione elementari e di buon senso.



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La Cassazione esclude, inoltre, che possa considerarsi rischio specifico, addebitabile in via esclusiva all’esecutore, quello inerente le cadute dall’alto nei lavori in quota, essendo tale rischio riconoscibile da chiunque indipendentemente da specifiche competenze.

E dunque si configura come un rischio da interferenza che prevede l’intervento obbligatorio del Committente anche attraverso il DUVRI.

 

Tale sentenza riguarda la condanna penale dell’appaltatore e del subappaltatore-datore di lavoro diretto dell’infortunato, ma anche del committente e con lui del coordinatore per la progettazione, senza che fossero emersi altri profili di responsabilità di questi ultimi, per quel che riguarda la culpa in eligendo (scelta delle imprese esecutrici) o che fosse riscontrabile una qualche ingerenza della committenza nell’organizzazione dei lavori appaltati.

 

In particolare è bastata l'immediata percepibilità della condizione di rischio, conosciuta e tacitamente accettata, per portare alla condanna dei soggetti suddetti.

 

Queste sono altre sentenze precedenti sempre in tema di cadute dall’alto  

-sentenza della Corte di Cassazione n. 18998/2009: ha condannato il committente perché aveva consentito ad un lavoratore autonomo di effettuare lavori di manutenzione delle gronde di un capannone senza apprestare alcuna protezione che prevenisse lo sfondamento del lucernario su cui lo stesso si trovava ad operare e da cui era poi precipitato;

-sentenza della Cassazione n. 26031/2009: condanna per lo stesso motivo il committente per la morte del dipendente del subappaltatore caduto dalle impalcature non correttamente installate durante lavori di rivestimento di una facciata.

 

Inoltre si ricorda che la Cass. Pen., Sez. IV, 19.04.2010, n. 15081 ha statuito che “nel caso di omissione da parte dell'appaltatore delle misure di sicurezza prescritte, quando tale omissione sia immediatamente percepibile (consistendo essa nella palese violazione delle norme antinfortunistiche), ‘il committente, che è in grado di accorgersi senza particolari indagini dell'inadeguatezza delle misure di sicurezza, risponde anch'egli delle conseguenze dell'infortunio eventualmente determinatosi’…”.

 

Se ne deduce che, fermo restando che l’obbligo di cooperazione non impone un’opera di costante supplenza del committente rispetto ad ogni mancanza dell’appaltatore, il committente deve comunque vigilarne l’operato (non può lavarsi le mani rispetto a quello che fa l’appaltatore) visto che a fronte di violazioni di misure elementari e di comune buon senso (ovvero immediatamente percepibili, come dice la cassazione) deve intervenire e sostituirsi all’appaltatore, e comunque regolarle in via preventiva con i verbali congiunti di sopralluogo, col DUVRI, con gli audit a sorpresa.

 

L'art. 26, comma 3, ultima parte, D. Lgs. 9.04.2008, n. 81 esclude l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento per il datore di lavoro committente, anche attraverso il DUVRI, per i "rischi specifici delle attività imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi", ma questa esclusione va riferita non alle generiche precauzioni da adottarsi negli ambienti di lavoro per evitare il verificarsi di incidenti ma alle regole che richiedono una specifica competenza tecnica settoriale - generalmente mancante in chi opera in settori diversi - nella conoscenza delle procedure da adottare nelle singole lavorazioni o nell'utilizzazione di speciali tecniche o nell'uso di determinate macchine (Cass. sez. IV, 17.05.2005, n. 31296, Mogliani).

 

Va, ad esempio, sottolineato, che non può considerarsi rischio specifico quello derivante dalla generica necessità di impedire crolli di solai dovuta alla fatiscenza delle strutture portanti, [essendo] questo pericolo, riconoscibile da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze ( Cass. Pen. Sez. 4, 29/01/2008, n. 12348).

 

Dunque i rischi riconoscibili da chiunque indipendentemente dalle sue specifiche competenze devono obbligatoriamente essere oggetto del DUVRI, e i costi della sicurezza relativi a tali rischi vanno riconosciuti alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi.

 

 

Rolando Dubini, avvocato in Milano



Creative Commons License Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

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Rispondi Autore: Riccardo Coletti immagine like - likes: 0
23/11/2016 (16:39:54)
stante la decisione della Cassazione, sarebbe interessanti conoscere quali altri rischi verrebbero definiti come "immediatamente percepibili".
Ad esempio se un lavoratore lavora senza DPI respiratori in presenza di polveri?
Oppure se usa una smerigliatrice angolare senza la cuffia di protezione del disco?
In questi casi, il committente dovrebbe intervenire nei confronti dell'appaltatore?
Il rischio è che si crei confusione trattandosi di valutazioni anche molto soggettive e che non si capisca fin dove deve intervenire il committente e dove invece commetterebbe un'ingerenza.
Il concetto di interferenza in realtà era chiaro: se il rischio proviene dalla specifica attività che sto svolgendo allora NON è interferenza.
Se invece proviene dall'ambiente di lavoro "esterno" o a "sovrapposizione" con lavori di terzi, allora E' interferenza.
Sarebbe interessante conoscere anche altre opinioni
grazie
cordiali saluti
Rispondi Autore: matteo immagine like - likes: 0
24/11/2016 (09:17:11)
ennesima dimostrazione che chi deve giudicare spesso non ha capito una mazza
Rispondi Autore: matteo immagine like - likes: 0
24/11/2016 (09:18:45)
senza contare la solita confusione tra art 26 e Titolo IV
Rispondi Autore: Fausto Pane immagine like - likes: 0
25/11/2016 (17:04:54)
Rispondi Autore: lino emilio ceruti immagine like - likes: 0
26/11/2016 (10:36:06)
"...E dunque si configura come un rischio da interferenza che prevede l’intervento obbligatorio del Committente ANCHE attraverso il DUVRI..."

E' sicuramente un'incapacità mia ma, leggendo la sentenza, mi pare che la Suprema Corte affermi l'obbligo del Committente ad intervenire laddove riscontri (nel momento che vede) una violazione immediatamente percepibile quale, ad esempio, la "caduta dall'alto" e nei casi in cui palesemente non occorre essere dei fenomeni della sicurezza sul lavoro per percepire un rischio (importante come quello in esempio).
E, in questa sentenza, ci sta tutta la bontà dell'obbiettivo "sicurezza" ma che la Cassazione affermi l'obbligo di redazione del DUVRI (al di fuori dell'art. 26 in presenza di unica impresa ed "n" LA) io, sinceramente, non sono riuscito a trovarlo.
Rispondi Autore: Giovanni Lavezzani immagine like - likes: 0
28/11/2016 (13:54:10)
Nell'art 26 leggo "Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi." ma scopro che non è vero.
Conoscendo come funziona negli altri Paesi europei, la mia opinione è che sia meglio trasferire le imprese all'estero dove le responsabilità emergono dalle leggi e non bisogna aspettare le sentenze per capire se si è capita la legge o no.

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