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Le modifiche al D.Lgs. 101/2020: cosa cambia in materia di radioprotezione?

Le modifiche al D.Lgs. 101/2020: cosa cambia in materia di radioprotezione?
Tiziano Menduto

Autore: Tiziano Menduto

Categoria: Rischi fisici

13/01/2023

È stato pubblicato il nuovo decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101. La struttura della normativa, gli articoli inseriti e gli articoli modificati.

Roma, 13 Gen – Come ricordato in molti articoli e interviste pubblicate da PuntoSicuro, il Decreto Legislativo 31 luglio 2020, n. 101 ha dato attuazione alla Direttiva 2013/59/Euratom del 5 dicembre 2013 in materia di sicurezza per la protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

Tuttavia risultavano necessarie alcune modifiche per recepire specifiche osservazioni formulate dalla Commissione europea, per risolvere gli elementi di criticità emersi nella prima fase di attuazione del D.Lgs. 101/2020 e per correggere refusi e incongruenze della prima stesura.

 

Serviva dunque un decreto correttivo per introdurre chiarimenti, precisazioni ed integrazioni necessari a garantire la piena conformità dell'ordinamento nazionale alla direttiva 2013/59/Euratom e arrivare alla chiusura di una procedura di infrazione avviata a suo tempo dalla Commissione europea per il mancato recepimento della direttiva 2013/59/Euratom.

 

E dunque nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2023 è stato pubblicato il nuovo Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/ Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117”.

 

Il decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203, che entrerà in vigore il 18 gennaio 2023, ha apportato diverse modifiche al  D.Lgs. 101/2020 per la protezione dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

Per cominciare a presentare alcune delle modifiche operate l’articolo si sofferma sui seguenti argomenti:


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Il decreto legislativo 203/2022: la struttura del decreto

Innanzitutto presentiamo la struttura del decreto (15 Capi e 74 articoli) che già mostra le principali modifiche normative operate:

  • Capo I - Modifiche ai titoli II e III del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativi alle definizioni e alle autorità competenti
  • Capo II - Modifiche al titolo IV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti
  • Capo III - Modifiche al titolo VI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione di materiale radioattivo
  • Capo IV - Modifiche al titolo VII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo al regime autorizzatorio e alle disposizioni per i rifiuti radioattivi
  • Capo V - Modifiche al titolo X del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alla sicurezza degli impianti nucleari e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi
  • Capo VI - Modifiche al titolo XI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione dei lavoratori
  • Capo VII - Modifiche al titolo XII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'esposizione della popolazione
  • Capo VIII - Modifiche al titolo XIII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo alle esposizioni mediche
  • Capo IX - Modifiche al titolo XV del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a particolari situazioni di esposizione esistente
  • Capo X - Modifiche al titolo XVI del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo all'apparato sanzionatorio
  • Capo XI - Modifiche al titolo XVII del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, relativo a disposizioni transitorie e finali
  • Capo XII - Modifiche agli allegati del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101
  • Capo XIII - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale
  • Capo XIV - Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59, relativo alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e semplificazioni
  • Capo XV Disposizioni finali

 

Il nuovo articolo sulla trasparenza e la pubblicità delle informazioni

Ci soffermiamo brevemente, a titolo esemplificativo, su un nuovo articolo inserito nel D.Lgs. 101/2020 dall’articolo 2 del D.Lgs. 203/2022.

 

Si tratta dell’inserimento dell’articolo 8-bis (Pubblicità delle informazioni) che fa riferimento all’articolo 77 (Trasparenza) della Direttiva 2013/59/Euratom che indica che ‘gli Stati membri provvedono affinché le informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione siano rese accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonché ai pazienti e ad altre persone soggette a esposizioni mediche. Sono altresì tenuti a provvedere affinché l’autorità competente fornisca informazioni nei settori di sua competenza. Le informazioni sono rese accessibili conformemente alle legislazioni nazionali e agli obblighi internazionali, purché ciò non pregiudichi altri interessi, tra cui in particolare la sicurezza, riconosciuti dalla legislazione nazionale o da obblighi internazionali’.

 

Il nuovo articolo 8-bis è stato inserito, come ricordato nella presentazione dello schema del nuovo decreto legislativo emanato (203/2020), a seguito delle osservazioni della Commissione europea nell'ambito della procedura d'infrazione 2018/2044. E nell’articolo viene formulato in termini generali il principio, già presente nella Direttiva, secondo cui “le autorità competenti pongono in atto le misure affinché le informazioni relative alla giustificazione di classi o tipi di pratiche, alla regolamentazione in materia di sorgenti di radiazioni e di radioprotezione, siano rese accessibili agli esercenti, ai lavoratori, agli individui della popolazione, nonchè ai pazienti e ad altre persone soggette a esposizioni mediche”.

Al comma 2 si indica che le autorità competenti “pubblicano sui rispettivi siti web istituzionali le informazioni nei settori di propria competenza, che sono rese accessibili ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e degli articoli 5 e 5-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

 

L’elenco delle modifiche operate al decreto legislativo 101/2020

Prima di rimandare a futuri approfondimenti delle tante modifiche operate in materia di radioprotezione, pubblichiamo nel dettaglio gli articoli e gli allegati del D.Lgs. 101/2020 che sono stati modificati o in cui sono state fatte parziali sostituzioni/abrogazioni:

  • Articolo 7 relativo alle definizioni
  • Articolo 12 relativo ai livelli di riferimento radon
  • Articolo 13, relativo alla registrazione dei dati radon
  • Articolo 17, relativo all’esercente nei luoghi di lavoro
  • Articolo 19 relativo al radon nelle abitazioni
  • Articolo 22 relativo agli obblighi dell’esercente in presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale
  • Articolo 25 relativo alla classificazione dei residui
  • Articolo 26 relativo all’autorizzazione per gli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell’ambiente
  • Articolo 29 relativo alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione
  • Articolo 36 relativo all’ autorizzazione al commercio di materiali radioattivi
  • Articolo 37 relativo all’importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti
  • Articolo 39 relativo al divieto di pratiche
  • Articolo 42 relativo al registro delle operazioni commerciali
  • Articolo 46 relativo alla notifica di pratica
  • Articolo 47 relativo all’esonero dall’obbligo di notifica di pratica
  • Articolo 48 relativo al registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti
  • Articolo 50 relativo al nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti
  • Articolo 54 relativo all’allontanamento dal regime autorizzatorio
  • Articolo 72 relativo alla sorveglianza radiometrica su materiali, o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo
  • Articolo 105 relativo a relazioni e revisioni tra pari
  • Articolo 109 relativo agli obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti
  • Articolo 110 relativo alla informazione e formazione dei dirigenti e dei preposti
  • Articolo 111 relativo alla informazione e formazione dei lavoratori
  • Articolo 124 relativo alle esposizioni accidentali o di emergenza
  • Articolo 129 relativo all’abilitazione degli esperti di radioprotezione
  • Articolo 130 relativo alle attribuzioni dell’esperto di radioprotezione
  • Articolo 131 relativo alle comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti
  • Articolo 133 relativo alla classificazione dei lavoratori e degli ambienti di lavoro ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica
  • Articolo 136 relativo a visite mediche periodiche e straordinarie
  • Articolo 138 relativo all’elenco dei medici autorizzati
  • Articolo 151 relativo alla protezione operativa degli individui della popolazione e agli obblighi degli esercenti
  • Articolo 155 relativo al riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura
  • Articolo 158 relativo all’applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche
  • Articolo 182 relativo al piano nazionale di emergenza
  • Articolo 199 relativo ai principi della radioprotezione per le misure correttive e protettive
  • Articolo 202 relativo all’attuazione delle misure correttive e protettive
  • Articolo 203 relativo a disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo
  • Articolo 204 relativo al rinvenimento di materiale radioattivo
  • Articolo 205 riguardante le sanzioni penali relative al Titolo IV
  • Articolo 208 riguardante le sanzioni penali relative al Titolo VII
  • Articolo 210 riguardante le sanzioni penali relative ai Titoli IX e X
  • Articolo 211 riguardante le sanzioni penali relative al Titolo XI
  • Articolo 218 riguardante le sanzioni amministrative relative al Titolo VII
  • Articolo 231 relativo alla destinazione degli importi delle sanzioni amministrazione
  • Articolo 233 relativo al regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso
  • Articolo 234 relativo a particolari disposizioni concernenti le comunicazioni preventive di pratiche
  • Articolo 235 relativo a provvedimenti autorizzativi di cui al Titolo VII
  • Allegato I relativo alla determinazione delle condizioni e modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 per le pratiche
  • Allegato II relativo all’esposizione al radon e ai materiali contenenti radionuclidi di origine naturale
  • Allegato III relativo agli elementi da prendere in considerazione per il Piano nazionale d’azione per il radon concernente i rischi di lungo termine dovuti all’esposizione al radon
  • Allegato VI relativo alla classificazione dei residui
  • Allegato VIII relativo all’ istanza di autorizzazione e al registro delle operazioni commerciali
  • Allegato IX relativo alla importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti
  • Allegato XIII relativo alla determinazione dei criteri e delle modalità per il conferimento della qualità di sorgente di tipo riconosciuto
  • Allegato XIV relativo alla determinazione delle condizioni per la classificazione in categoria A ed in categoria B dell’impiego delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, delle condizioni per l’esenzione dal nulla osta e delle modalità per il rilascio e la revoca del nulla osta
  • Allegato XV relativo alla determinazione delle disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione all’attività di raccolta e trasporto in conto proprio o in conto terzi, anche con mezzi altrui, di rifiuti radioattivi e delle esenzioni da tale autorizzazione
  • Allegato XVI relativo alle spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito
  • Allegato XVIII riguardante le modalità di registrazione e le informazioni da trasmettere all’ISIN, relative alle sorgenti sigillate ad alta attività
  • Allegato XIX relativo alle modalità di applicazione, ai contenuti delle attestazioni della sorveglianza radiometrica e all’elenco dei prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo oggetto della sorveglianza radiometrica
  • Allegato XXII relativo alla determinazione dei criteri per l’adozione della sorveglianza fisica
  • Allegato XXIII relativo alla determinazione delle modalità di tenuta della documentazione relativa alla sorveglianza fisica e medica della protezione dalle radiazioni ionizzanti e del libretto personale di radioprotezione per i lavoratori esterni
  • Allegato XXIV relativo alla determinazione dei limiti di dose per i lavoratori, per gli apprendisti, gli studenti e gli individui della popolazione nonché dei criteri di computo e di utilizzazione delle grandezze radioprotezionistiche connesse
  • Allegato XXV relativo a procedure di giustificazione e relativi vincoli di dose e ottimizzazione per coloro che assistono e confortano persone sottoposte ad esposizioni mediche
  • Allegato XXVI relativo ai livelli diagnostici di riferimento
  • Allegato XXVIII relativo alla documentazione del manuale di qualità
  • Allegato XXXI relativo alla determinazione dei livelli di intervento nel caso di emergenze radiologiche e nucleari
  • Allegato XXXII relativo all’indice del piano di emergenza

 

Tiziano Menduto

 

 

Scarica la normativa di riferimento:

Decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101, di attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/ Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117.

 

Consiglio dell'Unione Europea - Direttiva 2013/59/EURATOM del 5 dicembre 2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

 


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Rispondi Autore: G Marini - likes: 0
15/05/2023 (11:22:55)
Dove è possibile scaricare il testo del DLgs 101/20 integrato con le modifiche del decreto legislativo 203/2022?

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