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Aggiornate le indicazioni operative su rischi fisici e decreto 81
Siena, 11 Mar – Pubblicata la nuova revisione, approvata il 13 febbraio 2014, del documento elaborato dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome dal titolo “Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - Indicazioni operative”.
Il documento, realizzato in collaborazione con l’Inail e l’Istituto Superiore di Sanità, punta in particolare a risolvere i più comuni quesiti che vengono generalmente proposti ai tecnici del settore nell’ambito degli agenti fisici. In alcuni casi si forniscono indicazioni temporanee, pur sempre “con l'obiettivo di presentare percorsi legislativamente corretti e tecnicamente attuabili”, perché per alcuni temi “il dibattito tecnico e la produzione normativa sono ancora in corso o appena avviati”.
Ricordiamo che le indicazioni riportate nel documento riguardano tutti i rischi previsti dal Titolo VIII (Agenti fisici) del DLgs.81/2008 e s.m.i., ad esempio con riferimento ai rischi di esposizione al rumore, alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici e alle radiazioni ottiche artificiali.
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Con la nuova revisione il testo è ripreso e aggiornato tenendo conto dei provvedimenti normativi e legislativi più recenti, sino, da ultimi, alla Direttiva 2013/35/UE e al “decreto del fare”.
Inoltre nel nuovo aggiornamento sono evidenziati i passaggi nuovi “al fine di facilitare, per chi già conosceva le Indicazioni operative, il riconoscimento dei punti più significativi sui quali si è intervenuti”.
Non mancano, oltre all’indicazione aggiornata delle norme tecniche di riferimento, anche nuovi allegati.
Ad esempio con riferimento ai documenti pubblicati dal CENELEC nel quadro delle varie direttive europee di mercato che richiamano i requisiti della direttiva 2004/40/CE e/o della raccomandazione 1999/519/CE per la protezione della popolazione.
O a una tabella relativa ai luoghi di lavoro, apparecchiature conformi e loro eccezioni ai fini della valutazione del rischio per portatori di protesi ed altri dispositivi medici impiantati.
Concludiamo la breve presentazione di questo documento, su cui PuntoSicuro tornerà nei prossimi giorni, con la risposta ad una delle domande più frequenti sul tema degli agenti fisici: da quando i vari Capi del Titolo VIII del DLgs. 81/2008 sono pienamente in vigore?
Il Capo I (Disposizioni generali) del Titolo VIII è “pienamente in vigore per tutti gli obblighi in esso richiamati ed in tutti i settori produttivi dal 01/01/2009”.
È tuttavia da precisare – continua il documento - che “mentre tale data è la stessa anche per l’entrata in vigore del Capo II (rumore) e Capo III (vibrazioni) con la specificazione che le modifiche introdotte dal DLgs.106/2009 sono in vigore dal 20/08/2009 e con le deroghe ex art.306, comma 3, per il Capo IV (campi elettromagnetici) e Capo V (radiazioni ottiche artificiali) il legislatore ha previsto una entrata in vigore differita per tempi significativi.
Infatti, relativamente ai campi elettromagnetici, con la formulazione adottata dal legislatore all’articolo 306 del Testo Unico prima e l’emanazione della Direttiva 2013/35/UE (che ha abrogato la Direttiva 2004/40/CE cui è ispirata l’attuale formulazione del Capo IV) poi, l’entrata in vigore di questo Capo dovrebbe avvenire (con un testo diverso dall’attuale in quanto sostanzialmente allineato proprio alla Direttiva 2013/35/UE) entro il 01/07/2016.
Il Capo V ( radiazioni ottiche artificiali) è pienamente in vigore dal 26/04/2010.
Si sottolinea comunque il principio affermato in generale all’art.28 del Testo Unico e ribadito relativamente agli agenti fisici all’art.181 che impegna il datore di lavoro alla valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza inclusi quelli derivanti da esposizioni a campi elettromagnetici, in relazione ai quali esiste quindi l’obbligo (sanzionabile) alla valutazione ed all’identificazione delle misure preventive e protettive per minimizzare il rischio.
In pratica e per quanto riguarda i compiti di vigilanza, fino alla data di entrata in vigore del recepimento italiano della Direttiva 2013/35/UE non saranno richiedibili e sanzionabili le inottemperanze agli obblighi specificamente previsti dal Capo IV del Titolo VIII, ma resteranno validi, richiedibili e sanzionabili i principi generali affermati nel Titolo I e nel Capo I del Titolo VIII”.
In questo contesto – conclude la risposta - si “consiglia comunque, provvisoriamente, di riferirsi ai principi desumibili dal Capo IV del Titolo VIII, che comunque sono coerenti con i principi della nuova Direttiva 2013/35/UE, anche tenuto conto del richiamo alle norme tecniche ed alle buone prassi di cui all’art.181” (del D.Lgs.81/2008, ndr).
Tiziano Menduto
Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.
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