Per utilizzare questa funzionalità di condivisione sui social network è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'
Crea PDF

NIENTE MMS ALL’INSAPUTA DEL SOGGETTO RITRATTO

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da interferenze

30/03/2006

Una sentenza della Cassazione conferma la condanna per interferenze illecite nella vita privata inflitta ad un giovane per aver scattato in un luogo di lavoro delle foto con un telefono cellulare all'insaputa della persona ritratta.

Pubblicità

La Corte di cassazione ha affermato che anche scattare una foto con il cellulare (MMS) all'insaputa o contro la volontà di chi ha lo “ius excludendi” (cioè la volontà di riservare l’accesso solo a persone da lui autorizzate) sul luogo di lavoro può integrare il reato di cui all’art. 615 bis c.p. L'articolo del codice penale "punisce le intrusioni nel domicilio altrui, realizzate mediante insidiosi mezzi tecnici (strumenti di ripresa visiva o sonora)".

"Il legislatore - scrive la Corte - sanziona le incursioni abusive nella vita privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all'osservazione indiscreta dei terzi". Anche un MMS quindi, scattato sul luogo di lavoro può provocare una "lesione della riservatezza" attraverso "illecite interferenze”.

Il legislatore – ha chiarito la Corte – avrebbe con tale norma inteso sanzionare le incursioni abusive (ancorché non fisiche) nella vita privata altrui, fissate con strumenti tecnici suscettibili di riprodurre la violazione di ambiti riservati e preclusi all'osservazione indiscreta dei terzi.
La lesione della riservatezza può pertanto consumarsi, attraverso illecite interferenze, anche nei locali ove si svolge il lavoro dei privati (studio professionale, ristorante, bar, osteria, negozio in genere).
La facoltà di accesso da parte del pubblico – ha evidenziato la Corte - non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere.

 

Il testo completo: Sentenza n. 10444 del 5 dicembre 2005

 

 

 

 

Per visualizzare questo banner informativo è necessario accettare i cookie della categoria 'Marketing'

Pubblica un commento

Ad oggi, nessun commento è ancora stato inserito.

Pubblica un commento

Banca Dati di PuntoSicuro


Altri articoli sullo stesso argomento:


Forum di PuntoSicuro Entra

FORUM di PuntoSicuro

Quesiti o discussioni? Proponili nel FORUM!