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La gestione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti

La gestione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da interferenze

04/03/2014

Un documento in rete presenta informazioni per una corretta gestione del documento unico di valutazione dei rischi lavorativi derivanti da interferenze. La normativa, le informazioni tecniche per la redazione e il contenuto del DUVRI.

Bari, 4 Mar – Con la funzione di offrire informazioni pratiche relative agli adempimenti normativi, PuntoSicuro si sofferma oggi sulla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
 
Infatti nell’area web del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” è presente un documento dal titolo “Guida pratica per una corretta gestione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.)” a cura dell’Arch. Valentina Megna e di Lucia Maria Stella Vurro.

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Il documento è stato prodotto prima delle modifiche al Decreto 81 correlate al Decreto del Fare-Legge n. 98/2013.
Segnaliamo che in virtù di queste modifiche in alcuni settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali non è più obbligatoria l’ elaborazione del DUVRI per la cooperazione e il coordinamento tra il committente e gli appaltatori e subappaltatori.
In questi settori è invece sufficiente, in alternativa, l’individuazione di un incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all’incarico conferito.
Ricordiamo tuttavia che tali settori a basso rischio di infortuni e di malattie professionali non sono stati ad oggi ancora individuati. Saranno stabiliti con un futuro decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
 
Sono state poi riviste le condizioni in presenza delle quali, come ricordato in un articolo su PuntoSicuro da Gerardo Porreca, si può essere esonerati dalla redazione del DUVRI.
L’obbligo della redazione del DUVRI, o in alternativa della nomina dell’incaricato per le aziende a basso rischio di infortuni e di malattia professionale, “non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai cinque uomini-giorno (nel testo originale erano indicati due giorni), sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 10/3/1998, o derivanti dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento contenuto nel D.P.R. 14/9/2011 n. 177, o derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
 
Dopo aver riportato queste lunghe note di doveroso aggiornamento, torniamo al documento che in relazione al DUVRI indica che il datore di lavoro committente che affida attività lavorative a ditte esterne, ai sensi dell'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, ha “l'obbligo di promuovere la cooperazione e il coordinamento delle attività svolte da soggetti terzi”.
 
Nei casi previsti dalla normativa “rilevata l’interferenza quale fonte di pericolo per i lavoratori, il committente dovrà elaborare il DUVRI costituito da una parte descrittiva, da una teorica e da una parte di tipo ‘tecnico’ che entra nel merito delle lavorazioni e dei dati concreti delle organizzazioni in esse coinvolte.
Il documento unico di valutazione dei rischi lavorativi derivanti da interferenze rischiose fra le attività lavorative e le organizzazioni di lavoro che le eseguono, da elaborare e allegare a tutti i contratti d’appalto, d’opera (e, più che probabilmente, anche a quelli di somministrazione di servizi) interni, affidati dal datore di lavoro/committente, dovrà contenere:
- i dati relativi all'attività dell'azienda committente, nonché delle imprese appaltatrici, compresa l'individuazione delle figure responsabili in materia di sicurezza e prevenzione e protezione;
- la descrizione dell'attività oggetto degli appalti o contratti d'opera presi in considerazione;
- l'individuazione dei luoghi di lavoro ove si svolgono le attività in appalto o contratto d'opera; - la metodologia adottata per la valutazione;
- l'individuazione dei pericoli interferenziali e la valutazione dei relativi rischi per la sicurezza e la salute ai quali vengono esposti i lavoratori;
- le misure di prevenzione e di protezione (di cooperazione e coordinamento), nonché l'identificazione dei soggetti, ovvero dei ruoli dell’organizzazione aziendale, obbligati a metterle in atto”.
 
Concludiamo questa breve presentazione riportando l’indice del documento:
 
- che cosa è il D.U.V.R.I.?
- indicazioni e norme sull’applicazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze;
- vademecum esplicativo;
- elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- informazioni tecniche necessarie da fornire per la redazione dei D.U.V.R.I.;
- a chi inviare la documentazione.
 
 
Università degli Studi di Bari, Dipartimento Amministrativo per la Sanità, Area Servizio di Prevenzione e Protezione, “ Guida pratica per una corretta gestione del documento unico di valutazione dei rischi (D.U.V.R.I.)” a cura dell’Arch. Valentina Megna e di Lucia Maria Stella Vurro (formato PDF, 459 kB).
 
 
RTM
 
 
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Rispondi Autore: Marabelli Gian Piero - likes: 0
04/03/2014 (07:56:37)
Questa che è ho vista è una guida "pratica"?
Perche ci si mette un attimo per capire se le persone hanno o non hanno mai avuto a che fare con la "realtà" del lavoro e quindi con la sicurezza sul lavoro...
Rispondi Autore: Gianni - likes: 0
04/03/2014 (09:36:47)
Più che guida pratica, sembra un estratto della norma. Di pratico ci hanno messo solo il titolo.
Rispondi Autore: Luciano Bonazzoli - likes: 0
04/03/2014 (09:41:50)
Forse è meglio aprire i file e leggerli prima di pubblicarli. Assolutamente inutile.
Rispondi Autore: Giancarlo Giannone - likes: 0
04/03/2014 (10:20:02)
Non riesco a capire dov'è la guida pratica. E' un copia incolla del testo unico senza nessuna riflessione significativa
Rispondi Autore: Francesco Nollino - likes: 0
04/03/2014 (12:33:05)
In premessa concordo pienamente con i commenti suesposti e aggiungo che mi rendo sempre più conto che esiste un abisso profondo tra il mondo del lavoro e il mondo dell'istruzione, per giunta, accademica .
Ma come si può sponsorizzare come cose già scritte nella vigente normativa.
Purtroppo io non vedo nessun valore aggiunto.
Rispondi Autore: Alfredo Guerra - likes: 0
04/03/2014 (12:52:14)
Già è difficile aggiornarsi con tutto il lavoro da fare, se a questo si aggiunge la lettura inutile di articoli lunghi, prolissi e inutili, diventa complicato il lavoro del RSPP.
Scrivete di meno e con maggiori contenuti, non ce la faccio piu' a leggere decine e decine di inutili parole. Siate sintetici!!!
Rispondi Autore: Gianni - likes: 0
04/03/2014 (16:10:03)
Concordo con il collega Guerra. Servono cose brevi, schematiche, semplici, riassuntive e soprattutto fruibili. Basta con domande del tipo "Posso fare XXX" e risposte da 15 pagine!
Rispondi Autore: Giuditta Esposito - likes: 0
05/03/2014 (15:44:21)
scusate
ma il parametro dei due giorni (pag 7 del suddetto manuale) non è stato forse sostituito da cinque uomini giorno quale limite temporale rispetto al quale non vi è obbligo di compilazione né di redigere il D.U.V.R.I. né di individuare l’incaricato del Decreto Legge n. 69, il cosiddetto “Decreto del Fare”.
Rispondi Autore: Riccardo Borghetto - likes: 0
05/03/2014 (17:35:36)
Guida del piffero.
non dice nulla.
Rispondi Autore: pippo - likes: 0
10/03/2014 (10:06:09)
mi spiace che da qualche tempo a questa parte il sito stia decedendo in quanto a qualità dei contenuti.

a furia di pubblicare articoli come questi (mettendoli addirittura fra i più importanti della settimana) finirete per perdere l'autorevolezza acquisita faticosamente.

non abbiamo bisogno di questi articoli.
Rispondi Autore: patrizio madaschi - likes: 0
29/05/2014 (15:14:24)
Sono sostanzialmente daccordo sul fatto che la guida in questione sia piuttosto "leggerina" ma un pò di buona educazione è sempre gradita nel dare i giudizi.
Rispetto comunque per chi ha redatto questa guida e per la buona volontà che sicuramente ha impiegato; probabilmente non è una persona che si occupa di sicurezza come tutti i professoroni che hanno lasciato i commenti prima di me e che avrebbero fatto sicuramente meglio ma proprio per questo rispettiamo la sua buona volontà , evitiamo critiche e soprattutto insulti inutili.
Meditate gente , meditate.

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