Gestione delle interferenze: normativa, dubbi e difficoltà delle imprese
Modena, 14 Set – Interpelli, interventi normativi di chiarimento, quesiti rivolti dagli operatori, dubbi delle aziende, sono tanti gli aspetti oscuri, di difficile interpretazione, della normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ed uno di questi è sicuramente quello correlato alla gestione delle interferenze e alle corrette modalità per una idonea gestione degli appalti.
Infatti in questi ultimi anni si sono moltiplicati i dubbi delle aziende, degli operatori, dei consulenti, sulla modalità della gestione delle interferenze.
Come gestire le interferenze nella mia azienda? Attraverso la redazione del Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)? Attraverso la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC)? E con quali criteri si opta per uno o per l’altro documento? Non ci sono zone d’ombra? Ci sono situazioni in cui non è previsto alcun documento o sono previsti tutti e due? E con che criteri individuare nettamente il confine che determina l’applicazione dell’art. 26, con l’obbligo del DUVRI, piuttosto che del titolo IV del D.Lgs. 81/08?
Per cercare di fare chiarezza su queste tematiche, oggetto evidente di dubbi e incertezze, e condividere esperienze e competenze per un miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, si è tenuto il 14 luglio 2016, dalle 9.00 alle 18.00, a Modena, nell’ambito del progetto “ A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica”, un interessante workshop dal titolo “ Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti”.
Nel workshop, che vedeva anche la presenza di PuntoSicuro come media partner dell’iniziativa, è stato possibile affrontare i vari dubbi interpretativi della norma, cercare di identificare gli strumenti più idonei per la gestione delle interferenze in regime di appalto, ascoltare il punto di vista dell’organo di vigilanza, approfondire gli aspetti normativi e giurisprudenziali e conoscere specifiche esperienze e testimonianze aziendali.
L’incontro si è concluso poi con una Tavola Rotonda, che ho personalmente gestito a nome di PuntoSicuro e che mi ha permesso di allargare la tematica tecnica del convegno con domande, sempre in materia di interferenze e appalti, a Fabio Pontrandolfi (Responsabile Salute e Sicurezza di Confindustria), Manuela Maria Brunati (Responsabile Salute e Sicurezza di CNA), Cinzia Frascheri (Responsabile Salute e Sicurezza della CISL), Nicola Nicolini (Rappresentante di Federcoordinatori), Davide Ferrari (Responsabile SPSAL Area Centro Ausl Modena e Direttore Dipartimento Sanità pubblica) e Giovanni Zuccarello (INAIL Responsabile UOT certificazione verifica e ricerca Bologna). Tavola rotonda - seguita poi dalle domande del pubblico numeroso intervenuto al convegno - che ha messo luce ancor più i dubbi sull’applicazione della legge e ha cercato di delineare le prospettive future e l’impatto delle novità (decreto del fare, Jobs Act, ...) sulla gestione delle interferenze in Italia.
Rimandando ad un eventuale futuro approfondimento sui temi affrontati nella Tavola Rotonda, credo che si possa già oggi trarre utili indicazioni su questi temi dalla presentazione dell’intervento di Giona Compagnoni (Confindustria Modena), con riferimento agli atti pubblicati sul sito, correlato al progetto modenese, “ Sicurezza in pratica”.
In “Le difficoltà delle imprese nella prevenzione dei rischi derivati da interferenze: i casi più ricorrenti”, sono innanzitutto riportate le indicazioni della Determinazione dell’Autorità nazionale Anticorruzione n. 3 del 5 marzo 2008 sul riconoscimento delle interferenze, dove si affronta la circostanza in cui si verifica un «contatto rischioso» tra il “personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti”. E si indica che in linea di principio, “occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi di lavoro in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall’esecuzione del contratto”. Questi alcuni aspetti toccati:
- “Sovrapposizione di più attività svolte da appaltatori diversi (trasportatore, impresa logistica che opera il carico/scarico merci con utilizzo di carrelli elevatori presso l'unità locale della committente - INTERFERENZA scontro in zone di contiguità fisica, di spazio e di tempo nel piazzale dell’azienda);
- Rischi immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni appaltatore (affidamento pulizia ad impresa esterna - INTERFERENZA pavimentazione bagnata);
- Rischi esistenti nei luoghi del committente ove debba operare l’appaltatore, diversi dai rischi specifici propri dell’attività dell’appaltatore (installazione di macchine nei luoghi del committente - INTERFERENZA azionamento accidentale del macchinario dagli operatori del committente);
- Rischi derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste dal committente che comportino rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata (installazione di insegne luminose - INTERFERENZA richiesta di realizzazione del collegamento elettrico o di lavori sotto tensione).
Ed è, inoltre, necessario riconoscere quando sussista la «disponibilità giuridica» dei luoghi in cui si svolge l’appalto.
Infatti, con riferimento al contenuto della Circolare del Ministero del Lavoro n. 24/2007, “l'obbligo di pianificazione a carico del committente trova applicazione in tutti gli appalti c.d. interni nei confronti di imprese o lavoratori autonomi ma, in virtù delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 910, della L. n. 296/2006 (Finanziaria 2007), anche nel caso di affidamento di lavori o servizi rientranti ‘nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima’”. L'obbligo di elaborazione del documento unico di valutazione del rischio sussiste “anche nelle ipotesi di appalti "extraaziendali" che tuttavia risultino necessari al fine della realizzazione del ciclo produttivo dell'opera o del servizio e non siano semplicemente preparatori o complementari della attività produttiva in senso stretto”. E’ da ritenere che da tale ambito “debbano escludersi le attività che, pur rientrando nel ciclo produttivo aziendale, si svolgano in locali sottratti alla giuridica disponibilità del committente e, quindi, alla possibilità per lo stesso di svolgere nel medesimo ambiente gli adempimenti stabiliti dalla legge”.
L’intervento riporta poi indicazioni e definizioni, tratte dal D.Lgs. 81/2008, relative a: unità produttiva, luoghi di lavoro, cantiere. E ricordando che il PSC si applica ai lavori edili e di ingegneria civile, presenta il contenuto dell’Allegato X (Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile) del D.Lgs. 81/2008.
La relazione si sofferma ancora sui possibili rischi interferenziali:
- “immessi nel luogo di lavoro del Committente dalle lavorazioni dell’Appaltatore;
- rischi specifici presenti nella normale attività del Committente, non presenti normalmente nell’attività dell’Appaltatore;
- contiguità fisica e di spazio, derivati da sovrapposizioni di più attività svolte da diversi Appaltatori;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari, richieste esplicitamente dal Committente (a differenza dell’ordinaria operatività dell’Appaltatore)”.
Dopo aver riportato alcune domande e risposte sul tema DUVRI/PSC tratte dal sito prevenzioNet (Rete provinciale per prevenzione e sicurezza sul lavoro, igiene e sanità), il relatore affronta direttamente il rapporto tra Documento di valutazione dei rischi da interferenze e Piano di sicurezza e coordinamento.
Si indica, ad esempio, che “quando il cantiere è ubicato presso una ditta che svolge l’attività lavorativa anche durante le opere del cantiere stesso, si ritiene che il PSC debba prendere in considerazione anche questo tipo di interazione rendendo, di fatto, inutile il DUVRI (il documento di valutazione dei rischi da interferenza che il datore di lavoro committente è tenuto a redigere in tutti gli altri casi di interferenza con altre attività). In questo caso, quindi, sarà il Coordinatore per la Progettazione che dovrà tenerne conto in fase di redazione del PSC, sarà quello incaricato della Esecuzione a verificare nel tempo, durante lo svolgimento dei lavori, che il piano venga rispettato, che sia adeguato all´effettiva situazione di rischio, che tutte le ditte presenti (e che influiscono sul cantiere) siano rispettose del piano stesso”.
Nel caso in cui, invece, “non c’è l’obbligo di nomina del Coordinatore (perché l’attività del cantiere sarà svolta da una sola azienda) il datore di lavoro committente è tenuto alla valutazione dei rischi da interferenza e alla redazione dello specifico documento (DUVRI)” in ottemperanza a quanto previsto dal comma 3 dell´art. 26 del D. Lgs. 81/2008.
Nelle slide dell’intervento, che vi invitiamo a visionare integralmente, sono riportati alcuni utili schemi per comprendere quando sia necessario redarre PSC e DUVRI.
Concludiamo ricordando che l’intervento riporta anche indicazioni e chiarimenti tratti dalla Circolare n.4 del 28 febbraio 2007 emanata a seguito di numerose richieste di chiarimento, concernenti la redazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS) da parte di aziende fornitrici di materiali e/o attrezzature in un cantiere edile. E segnala anche alcune indicazioni tratte dal documento Inail “ L’elaborazione del DUVRI”, dove si indica che il DUVRI e PSC “pur riferendosi ad aspetti analoghi afferenti alla SSL non sono omologhi e non sono lo stesso documento, a volte la redazione del DUVRI esonera dalla redazione PSC ma non sempre…”.
Infatti nell’intervento vengono presentati alcuni casi/criticità - ad esempio in caso di Azienda Committente (come di altre imprese non edili che operano in appalto) che non abbia possibilità di accettare PSC né di redigere POS - in cui potrebbero essere necessari: DUVRI promosso da parte del DDL Committente; PSC redatto dal CSP sulla base dei contenuti dell’Allegato XV.
Si mostra infine, quanto potrebbe essere utile per questa materia un futuro intervento interpretativo/normativo per individuare in modo chiaro ambiti, criteri e soluzioni per la gestione delle interferenze in Italia.
“ Le difficoltà delle imprese nella prevenzione dei rischi derivati da interferenze: i casi più ricorrenti”, a cura di Giona Compagnoni (Confindustria Modena), intervento al workshop “Articolo 26 e titolo IV del D.Lgs 81/08 a confronto nella gestione degli appalti”, realizzato nell’ambito del progetto “A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica” (formato PDF, 1.87 MB).
Tiziano Menduto
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Rispondi Autore: Eugenio Roncelli - likes: 0 | 14/09/2016 (09:37:43) |
La questione è dubbia solo per gli Enti, che così possono applicare sanzioni. Il titolo I del Dlgs 81/8 è scritto prima del tiolo IV: quindi il titolo IV si applica solo e soltanto se ci sono opere "civili" esattamente indicate in tale titolo. Altrimenti si applica il titolo I: nelle leggi, ciò che è scritto prima ha valenza generale ed il titolo IV è appunto un caso particolare (i rischi sono esattamente gli stessi ed è solo diversa la procedura cartacea). |
Rispondi Autore: Luca Pedretti - likes: 0 | 15/09/2016 (16:29:14) |
condivido il parere del collega Roncelli. Non trovo particolare criticità ma soprattutto invito ad analizzare concretamente i rischi interferenziali; che poi il documento abbia una forma o l'altra cambia relativamente poco, l'importante è gestire i rischi. |
Rispondi Autore: carmelo catanoso - likes: 0 | 16/09/2016 (11:59:03) |
Potremmo dire: "nulla di nuovo sotto il sole (quello che resta …. visto l'autunno incombente)". Sono aspetti di gestione arcinoti, forse a tanti ma non a tutti, visto che si è reputato necessario organizzare un evento specifico ..... magari conseguenza di qualche interpretazione mooolto ma mooolto personale da parte dei locali enti di vigilanza. Comunque, a mio parere, la coesistenza sia del PSC che del DUVRI, all'interno di uno stesso appalto di lavori o anche in presenza di più appalti scorporati ma finalizzati tutti all'esecuzione della stessa opera, che prevedono sia l'esecuzione di lavori edili o d'ingegneria civile che lavori impiantistici, è un'assurdità, visto che l'obiettivo che si persegue è lo stesso. Poi, è vero che esistono datori di lavoro committenti usi a pratiche sadomasochiste in ambito sicurezza sul lavoro e che pensano che la duplicazione dei "pezzi di carta", duplichi il proprio scudo difensivo di fronte alle richieste degli enti di vigilanza. Normalmente, quando ci si trova di fronte ad appalti di lavori che prevedono l'esecuzione di lavori edili o d'ingegneria civile e di lavori impiantistici, qualunque organizzazione aziendale con un po' di sale in zucca, gestirà tutte le imprese esecutrici, presenti a qualunque titolo (civili ed impiantistiche), con un unico regime che sarà quello del Capo I del Titolo IV. Le imprese non esecutrici di lavori edili o d'ingegneria civile, faranno tesoro delle regole previste nel PSC riguardo le interferenze esistenti loro comunicate preliminarmente con l'invio del citato piano e, soprattutto, successivamente all'interno delle riunioni di coordinamento che il CSE effettuerà in funzione dell'evoluzione dei lavori. Riguardo la redazione o meno del POS, che come noto attiene ai rischi specifici propri dell’impresa, ricordo che il loro DVR già dovrebbe contenere le specifiche misure di prevenzione e protezione da adottare in relazione ai citati rischi. Quindi, ciò che rimangono “scoperti” sono i rischi derivanti dal particolare contesto in cui sono chiamate ad operare e dai rischi d’interferenza presenti. Per questi, non c’è bisogno di redigere un DUVRI, in quanto è più che sufficiente, come già detto prima, coinvolgere sistematicamente queste imprese in tutte le attività di coordinamento inerenti al cantiere e dove le “regole” per gestire i rischi derivanti dalla presenza, nello stesso tempo e nello stesso luogo, di più organizzazioni aziendale impegnate nell’appalto, sono accuratamente definite (sempre che ci trovi di fronte a datori di lavoro committenti illuminati, ad imprese organizzate e a professionisti capaci ed in grado di gestire cantieri di rilevanti complessità). |
Rispondi Autore: Maria Cristina Motta - likes: 0 | 17/09/2016 (10:13:42) |
Che guazzabuglio medioevale - direbbe mago Merlino Ricordo che DUVRI e PSC potrebbero avere soggetti tenuti alla loro redazione, autori e destinatari diversi, oltre che dei contenuti magari un pò differenti. Si dovrebbe riuscire a definire al meglio possibile il confine di applicazione e la necessità o meno di redigere uno e l' altro documento, con l' obbiettivo di fare avere delle informazioni utili e tutte le persone e società presenti sul luogo di lavoro. |