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Compiti del CSE: piani di sicurezza, cooperazione e coordinamento

Compiti del CSE: piani di sicurezza, cooperazione e coordinamento

La seconda parte di un contributo su compiti e responsabilità del coordinatore per l’esecuzione si sofferma sulla verifica e adeguamento dei piani di sicurezza e sull’organizzazione della cooperazione e coordinamento. A cura dell’avv. Carolina Valentino.

Continuiamo la pubblicazione di un lungo contributo dell’avv. Carolina Valentino sul tema dei compiti e responsabilità dei coordinatori per l’esecuzione dei lavori (CSE).

 

Nella prima delle quattro parti del contributo – pubblicata nell’articolo “ Coordinatore alla sicurezza: compiti e limiti alle responsabilità del CSE” - l’avv. Valentino si è soffermata sui limiti alle responsabilità e sui doveri di coordinamento e di controllo del CSE con particolare riferimento all’art. 92, c. 1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico).

 

In questa seconda parte l’attenzione dell’autrice, sempre in relazione all’art. 92 del Testo Unico, si sofferma sul piano operativo di sicurezza, sul piano di sicurezza e coordinamento e sull’organizzazione della cooperazione ed il coordinamento delle attività.

 

Le altre due parti del contributo saranno pubblicate nei prossimi giorni e affronteranno altre responsabilità e utili indicazioni operative per le attività del CSE.


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 Compiti e responsabilità del CSE – seconda parte

 

  • Art. 92, c. 1, lett. b): verifica l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

[La violazione della presente disposizione comporta l’applicazione di una sanzione consistente nella pena dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44]

 

L’obbligo di cui al presente articolo è da intendersi non meramente formale, bensì da adempiere concretamente, con modalità da definirsi alla luce della reale conformazione delle lavorazioni (ex multis, Cass. pen., Sez. IV, n. 3288/2017; Sez. IV, n. 18149/2010).

 

In merito alla responsabilità del CSE in relazione alla violazione della disposizione di cui al presente articolo, giova citare la sentenza della Suprema Corte n. 9293 del 1 marzo 2018.

 

Si legge da tale sentenza che “Il giudice territoriale ha dato conto di una serie di incompletezze e di difformità presenti nel POS del datore di lavoro che, se prontamente riscontrate e corrette, avrebbero determinato lo svolgimento delle operazioni, cui era stato addetto il lavoratore, in condizioni di maggiore sicurezza, in presenza di una squadra di lavoro e di meccanismi di discesa e di sollevamento, la cui efficacia sarebbe risultata preventiva e salvifica a prescindere dal grado di formazione del dipendente, ma per il solo fatto che quanto prescritto nel PSC avesse trovato rispondenza anche nel piano di dettaglio delle singole ditte impegnate nella esecuzione dei lavori e, nel caso di specie nel POS della ditta [omissis]; in particolare il coordinatore per la sicurezza, sulla base degli obblighi previsti dalla legge, avrebbe potuto e dovuto richiamare il datore di lavoro a conformarsi anche al piano di sicurezza e coordinamento e, in caso di inadempimento, ad esercitare le prerogative che pure gli erano proprie di natura inibitoria. Sul punto pertanto il giudice territoriale ha fornito logica e congrua motivazione rappresentando come l'evento mortale fosse riconducibile alla complessiva organizzazione della lavorazione e al mancato rispetto delle regole che l'avrebbero dovuta disciplinare e conseguentemente, nell'ambito dei poteri che gli erano propri, ad un difetto di vigilanza e di coordinamento del soggetto all'uopo preposto”.

 

Ma ancora.

 

In altra rilevante pronuncia ( Cass. pen., Sez. 4, n. 2845 del 25 gennaio 2021), i Supremi Giudici venivano chiamati ad esprimersi in merito alla condanna emessa nei giudizi di merito nei confronti del CSE relativamente all’infortunio occorso ai danni di un lavoratore, il quale, impegnato nella realizzazione le soglie di un balcone, si era calato da un ponteggio adiacente il fronte dell’edificio, che aveva ceduto sotto il peso dell’operaio provocandone la caduta.

 

Nei giudizi di merito, si era accertato come il ponteggio presentasse carenze strutturali ed un errato posizionamento rispetto alla parete.

 

La responsabilità del CSE era stata fondata sul comportamento omissivo di quest’ultimo, in quanto egli non aveva “richiesto alla ditta appaltatrice l’osservanza di corrette procedure di lavoro nello specifico ambito degli interventi sui balconi e in particolare di non avere adeguatamente valutato il POS della ditta appaltatrice privo di particolari accorgimenti prevenzionali per lavorazioni in quota di quel genere, provvedendo del caso all’adeguamento rispetto al PSC, e per non avere sollecitato l’appaltatore alla messa a norma del ponteggio, pericoloso ed inadeguato per carenze strutturali, eccessivo distanziamento dalla parete e per carenza di interventi di manutenzione”. In particolare, si era rilevato che “il ponteggio insisteva già da molto tempo in condizioni di precaria manutenzione e con difetti di montaggio, di talché il coordinatore avrebbe dovuto valutare la corretta pratica lavorativa in relazione allo specifico intervento da compiere sui balconi e, al contempo, esortare il datore di lavoro ad adottare pratiche lavorative coerenti con il lavoro in altezza”.

 

I Supremi Giudici si pronunciavano come segue: “Invero, se la posizione riconosciuta al coordinatore per […] l’esecuzione è quella della alta vigilanza delle lavorazioni, sottesa a gestire il rischio interferenziale e non già a sovrintendere momento per momento alla corretta applicazione delle prescrizioni e delle metodiche risultanti dal POS come integrate dal datore di lavoro e filtrate nel PSC […], nondimeno la figura del coordinatore rileva nel controllo sulla corretta osservanza, da parte delle imprese, delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento, nonché sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia della incolumità dei lavoratori e a tal fine rileva al contempo una scrupolosa verifica della idoneità del POS e nella assicurazione della sua coerenza rispetto al piano di sicurezza e coordinamento e nell’assicurazione dell’adeguamento dei piani in relazione alla evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute”. Di talché, le pronunce di merito non risultavano in alcun modo viziate, bensì assolutamente conformi alle previsioni in materia antinfortunistica, laddove è previsto che “il compito del coordinatore per la sicurezza non si arresta ad un controllo notarile sulla regolarità formale del POS e sulla astratta fattibilità di una lavorazione in quota con i mezzi indicati nel piano operativo, ma soprattutto a fronte del totale silenzio del POS sulle modalità operative delle lavorazioni al di sopra dei balconi, avrebbe dovuto porsi il problema della indeterminatezza di tali indicazioni e verificare se le lavorazioni fossero compatibili con le caratteristiche degli strumenti forniti dall’impresa e con i sistemi di protezione presenti sulla sommità, in tale modo adempiendo alle funzioni di verifica e coordinamento ad esso demandate con poteri di segnalazione e di contestazione di eventuali inadempienze fino all’esercizio di poteri inibitori nelle ipotesi più gravi e nelle situazioni più urgenti”.

 

Peraltro “il giudice distrettuale non ha mancato di segnalare che le scorrette e pericolose prassi lavorative non costituivano il frutto di una contingente ed estemporanea opzione lavorativa delle maestranze impiegate in violazione di regole esaurientemente esplicate e ritualmente codificate nel POS, ma costituivano espressione di una esigenza lavorativa del dipendente che avrebbe dovuto essere considerata ed intercettata dal coordinatore, laddove il ponteggio insisteva da oltre un anno nelle sue immutate condizioni di scarsa manutenzione e di errata collocazione”.

Correttamente, dunque, i Giudici del merito aveva riscontrato la responsabilità del CSE, data la “totale inadeguatezza del POS della impresa appaltatrice […] per non essere stato in grado di cogliere la sostanziale indeterminatezza delle pratiche di lavoro sugli sporti e l’assenza o comunque la distanza di presidi di sicurezza per il concreto atteggiarsi delle lavorazioni e di procedere alle opportune correzioni ed adeguamenti […] la contestazione mossa al [CSE] attiene appunto il mancato coordinamento tra i due piani e all’omesso adeguamento del POS, laddove l’impalcatura posta a ridosso della parete del fabbricato […] rappresentava agevole ma pericolosa via di fuga per il lavoratore impegnato nella lavorazione, facilmente accessibile per l’assenza di balaustre di contenimento e pertanto strumento atto a creare distorte e pericolose pratiche lavorative”.

  • Art. 92, c. 1, lett. c): organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.

[La violazione della presente disposizione comporta l’applicazione di una sanzione consistente nella pena dell’arresto da tre a sei mesi o dell’ammenda da € 3.071,27 a € 7.862,44]

 

Per quanto concerne il significato di “cooperazione e coordinamento” si rimanda a quanto già detto in precedenza.

 

In merito, si segnala la sentenza della Suprema Corte n. 34398 del 29 luglio 2019, riguardante il caso di un infortunio occorso ai danni di un lavoratore, con conseguente condanna, nei giudizi di merito – inter alia – del coordinatore per l’esecuzione per violazione dell’art. 92, D. Lgs. n. 81/08, “per non aver organizzato tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività, nonché la loro reciproca informazione”.

 

In particolare, il lavoratore vittima dell’infortunio, avente mansione da muratore, era stato chiamato ad aiutare un collega nell’operazione di smontaggio di una gru e del trasporto della medesima presso altro cantiere.

 

Completata la prima fase, la gru era stata posizionata su un carrello e spinta, al di fuori del cantiere, su una via pubblica. Durante tali operazioni di movimentazione, il lavoratore de quo veniva colpito alle spalle dalla gru, rovinava a terra ed il suo piede veniva schiacciato dalla ruota.

 

Proponeva ricorso in Cassazione la difesa del CSE, sostenendo – inter alia – l’inosservanza ed erronea applicazione della legge, in quanto al contenuto della posizione di garanzia previsto all’art. 92, D. Lgs. n. 81/08, poiché “nonostante il POS redatto dalla società [omissis] prevedesse che il trasporto delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione delle opere fosse di esclusiva competenza della predetta società, [il CSE] si era premurato comunque di redigere un documento nel quale stabiliva che qualsiasi sub-appalto a ditte terze dovesse essergli comunicato con un preavviso di cinque giorni”.

 

I Supremi Giudici si pronunciavano nel senso di ritenere la fondatezza del ricorso proposto, in quanto “non è ravvisabile in capo a[l] coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, alcuna responsabilità in relazione al reato addebitato.

Risulta infatti comprovato che:

  • la società [omissis] s.r.l. ha predisposto il piano operativo di sicurezza dichiarando di essere l’unica impresa ad occuparsi del trasporto delle attrezzature e dei materiali necessari per l’esecuzione delle opere;
  • [il CSE] si è premurato di redigere un documento che obbligava […] s.r.l. ad informar[lo] dell’eventuale presenza in cantiere di altre imprese;
  • la società [omissis] s.r.l. non ha comunicato al [CSE] alcunché circa l’incarico conferito a [omissis] e in modo del tutto autonomo ha deciso di smontare la gru e procedere al relativo trasporto […] avvalendosi dell’impresa individuale facente capo a [omissis] il quale, a sua volta, ha deciso di eseguire il trasporto […] incaricando così [omissis].

Ne consegue che [omissis] ha agito in violazione delle prescrizioni predisposte dal coordinatore per la sicurezza per l’esecuzione che, se prontamente avvisato, avrebbe potuto verificare la necessità dell’attività del coordinamento, imponendo le condizioni per assicurare la messa in sicurezza delle attività inerenti allo smontaggio e al trasporto della gru”.

Sulla scorta delle suesposte considerazioni, i Supremi Giudici annullavano la sentenza impugnata con riferimento alla posizione del CSE.

  • Art. 92, c. 1, lett. d): verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.

[La violazione della presente disposizione comporta l’applicazione di una sanzione consistente nell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da € 1.228,50 a € 5.896,84]

Tale compito consiste nel verificare che ogni impresa abbia nominato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RSL), ovvero, in mancanza, che si avvalga del RLS Territoriale di competenza (RLST).

In difetto, il CSE dovrà darne tempestiva comunicazione all’impresa.

 

 

- fine della seconda parte -

 

 

Avv. Carolina Valentino

 

 

La terza e la quarta parte del contributo si soffermeranno su altri compiti e responsabilità del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.

 

Il link alla prima parte: “Coordinatore alla sicurezza: compiti e limiti alle responsabilità del CSE”.

 

 

L’articolo completo è già disponibile per gli abbonati in area riservata:

 

Avv. Carolina Valentino - Compiti e responsabilità del CSE – versione integrale.

 


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