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Appalti e rischi interferenti: il ruolo del SPP

Appalti e rischi interferenti: il ruolo del SPP
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da interferenze

02/04/2013

Il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione nelle gare di appalto interaziendali in merito agli obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro. La centralità del RSPP, le modalità di intervento, i rischi interferenti e il DUVRI.

Bologna, 2 Apr – In relazione al mondo degli appalti assume un ruolo rilevante il coinvolgimento del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) al fine di sovrintendere e collaborare alla definizione di tutti i  rischi interferenti, con riferimento alle attività svolte dalle singole imprese appaltatrici e quelli determinati dalla reciproca interferenza tra tutte queste attività.
 
Per affrontare il tema della centralità del Servizio di Prevenzione e Protezione e dei rischi interferenti si è tenuto a Bologna nel 2012 un corso di aggiornamento per RSPP e Medici Competenti promosso da  SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e da Ass. Pol. Salute  Emilia-Romagna.
 
Nell’intervento “Gare di Appalto interaziendali e aspetti di sicurezza: il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione”, a cura di Loredana Cecchetti (SPP  AUSL di Bologna), si ricorda il perché dell’importanza del SPP negli appalti:
- “per una richiesta del D.Lgs. 81/2008;
- perché il SPP effettua la valutazione di tutti i rischi e raccoglie ed elabora i dati sugli infortuni;
- per garantire efficaci misure di prevenzione dei rischi;
- per riuscire ad avere una migliore gestione del processo sicurezza”. 
 
quando può intervenire il SPP negli appalti?
Ad esempio, ma non solo, “nella stesura della procedura di acquisizione” e “nella fase dell’espletamento del procedimento e nella valutazione dei beni e dei servizi offerti”.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione dovrebbe essere al centro:
- “per intervenire sui processi e ottimizzare le risorse;
- per ridurre il contenzioso legale;
- per individuare le priorità negli investimenti;
- per razionalizzare la spesa”. 
Il documento offre anche qualche informazione sul “come” intervenire:
- “rapportarsi con gli enti esterni;
- dialogare con le industrie;
- rendere il fornitore di beni e servizi partner di progetti condivisi per un reciproco interesse ma sempre con l’obiettivo di un miglioramento della sicurezza”. 

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L’intervento si sofferma poi su AVEC (Area Vasta Emilia Centrale) e sulle sue funzioni e si Intercent-ER, Agenzia regionale di sviluppo dei mercati telematici.  
 
Riguardo al D.U.V.R.I. ( documento unico di valutazione dei rischi interferenti) l’intervento ricorda che, come indicato nel Decreto legislativo 81/2008 (art. 26, comme 3), il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento (...), elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera (...). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi  (...).
 
Inoltre (comma 6) si indica che nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatari sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture (...).
 
Tornando alle interferenze, si ricorda che con questo termine si indica “ogni sovrapposizione di attività lavorativa tra diversi lavoratori che rispondono a datori di lavoro diversi”. E la sovrapposizione “riguarda sia una contiguità fisica e di spazio, sia una contiguità produttiva”.
 
In particolare i rischi interferenti sono:  
- “derivanti da sovrapposizione di più attività anche di appaltatori diversi;
- immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore;
- esistenti nel luogo di lavoro del committente, dove è previsto che debba operare l’appaltatore, ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività dell’appaltatore;
- derivanti da modalità di esecuzione particolari (che comportano rischi ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività dell’appaltatore) richieste dal committente”.
 
Nell’intervento è riportato il processo di gestione del D.U.V.R.I. AUSL BO e un esempio di capitolato relativo alla procedura amministrativa nell’Area Vasta in merito agli obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro:
 
Le Aziende Sanitarie come previsto dall’art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende (...). Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro. La presentazione dell’offerta implica la ‘Presa visione del Fascicolo Informativo’.
Le Aziende Sanitarie, valutate le attività oggetto dell’appalto, precisano che si è riscontrata presenza di Rischi da Interferenze per i quali intraprendere misure di prevenzione e protezione atte ad eliminare e/o ridurre i rischi: per questo specifico contratto gli oneri relativi risultano essere pari a zero. Come previsto dall’art. 26 c3-ter del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, l’AUSL di Bologna in qualità di “soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto.” Tale documento è allegato al contratto di appalto Le Aziende Sanitarie dell’area vasta centro, invieranno alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.
 
Concludiamo ricordando che riguardo alla redazione del DUVRI in Area Vasta:
- “il datore di lavoro non può delegare la valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del D.V.R.;
- il medico competente collabora con il D.L. e con il SPP alla valutazione dei rischi;  
- il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi”.
 
 
 
Gare di Appalto interaziendali e aspetti di sicurezza: il ruolo del Servizio di Prevenzione e Protezione”, a cura di Loredana Cecchetti (SPP AUSL di Bologna), intervento a  un corso di aggiornamento per RSPP e Medici Competenti promosso da: SIRS (Servizio Informativo per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) e da Ass. Pol. Salute Emilia-Romagna (formato PDF, 326 kB).
 
 
 
RTM
 
 

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Rispondi Autore: avv. Rolando Dubini - likes: 0
02/04/2013 (13:45:03)
Non è vero che il datore di lavoro non può delegare il duvri, gli unici obblighi indelegabili sono quelli dell'art. 17 del dlgs. 81/2008, mentre il duvri è un obbligo previsto dagli articoli 26 e 18: Inoltre il duvri non è un fungo che nasce dal nulla, il dvr deve contenere la procedura duvri, ai sensi dell'art. 28 comma 2 lettera d, e il dvr deve già analizzare le interferenze. In base al principio di legalità in materia penale nessuno può sanzionare penalmente senza legge penale tassativa. IL DUVRI E' DELEGABILE EX ART. 16 DLGS 81/2008
Rispondi Autore: Giovanni Raffaele ( Isp. del Lavoro ) - likes: 0
02/04/2013 (20:14:13)
L'avv. Dubini ha ragione il DUVRI è un elemento sopraggiunto assestante e come tale non fa parte degli obblighi indelegabili come visti dall'art. 17 del D.L.gs 81/08.
Rispondi Autore: Massimo tedone - likes: 0
10/04/2013 (09:25:31)
Le puntualità e precisione dell'Avv. Dubini come al solito sono perfette ed efficienti ma, come già rimarcato più volte, c'è un problema che a mio parere non è ancora ben chiaro.
Supponiamo che per un appalto qualunque sia necessario l'invio anche del DUVRI e che l'Ente Aggiudicatore abbia nominato l'RSPP. Il documento deve essere redatto e compilato dal RSPP aziendale o dal Responsabile del sito/reparto interessato all'appalto? Ovvero qualcuno afferma che diventa una figura similare all'RSPP il responsabile del sito levando l'incombenza al RSPP nominato ufficialmente. La cosa non è molto chiara ma succede spesso.

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