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Amianto e pensioni

Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da amianto

09/01/2004

Una circolare Inps affronta il tema dei benefici previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto, alla luce delle nuove disposizioni di legge.

Alla fine del mese di dicembre l’Inps ha emesso una circolare riguardante le modifiche introdotte dalle recenti disposizioni di legge che hanno modificato la disciplina dei benefici previdenziali previsti per i lavoratori che abbiano svolto attività con esposizione all’amianto.

L’art. 47 del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269 ha modificato la disciplina di cui al comma 8 dell’articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. (Si veda PuntoSicuro del 7 ottobre 2003)
La Legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del citato decreto 30 settembre 2003 n. 269, ha modificato le nuove disposizioni. La legge n. 326/2003 ha introdotto, all’articolo 47, tra l’altro, il comma 6 bis e il comma 6 quinquies.

La circolare dell’Inps 195/2003 illustra appunto le modifiche apportate in sede di conversione del decreto 269/2003.

In particolare chiarisce quali siano i soggetti ai quali continua ad applicarsi la previgente disciplina e si sofferma sull’abbandono dell’azione di recupero di indebito pensionistico.

Riguardo al primo punto, il comma 6 bis così dispone: “ Sono comunque fatte salve le previgenti disposizioni per i lavoratori che abbiano già maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, il diritto di trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui all’articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fruiscono dei trattamenti di mobilità, ovvero che abbiano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.”

Pertanto l’esposizione ultradecennale all’amianto continua a dar luogo al riconoscimento del beneficio pensionistico consistente nella moltiplicazione del periodo di esposizione per il coefficiente 1,5, sia ai fini del conseguimento del diritto a pensione sia ai fini della determinazione del relativo importo nei confronti dei seguenti soggetti:
a) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano perfezionato i requisiti contributivi ed anagrafici previsti per il diritto al trattamento pensionistico anche in base al beneficio di cui al comma 8 dell’ articolo 13 della citata legge n. 257. Ai fini del perfezionamento di tali requisiti non rileva né la data di presentazione della domanda di pensione né la decorrenza da attribuire al trattamento pensionistico.
Pertanto, per quanto riguarda le pensioni di anzianità, la data corrispondente alla c.d. “finestra di accesso” può risultare anche successiva al 2 ottobre 2003;
b) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 fruivano dei trattamenti di mobilità;
c) lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 avevano definito la risoluzione del rapporto di lavoro in relazione alla domanda di pensionamento.
Nel far riserva di successive istruzioni per le pensioni da liquidare in favore dei lavoratori di cui alla lettera c) per i quali sono in corso approfondimenti, le competenti Strutture, in presenza di ogni altra condizione di legge, potranno procedere alla liquidazione delle pensioni in favore dei lavoratori di cui alle.lettere a) e b) in base alla previgente disciplina.
Ai fini della liquidazione delle predette pensioni le certificazioni rilasciate dall’INAIL sono da considerarsi utili a prescindere dalla data di rilascio delle stesse..

La circolare è consultabile qui.
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