Amianto: le figure professionali connesse alle attività di bonifica
Roma, 6 Mag – I progetti di bonifica amianto sono generalmente caratterizzati da “una estrema complessità e forte multidisciplinarietà” con interventi di risanamento che “possono riguardare, anche contemporaneamente, strutture edilizie ed impiantistiche contenenti amianto o Mca, suolo, sottosuolo e acque (pozzetti, laghetti, bacini, vasche di decantazione, etc.) contaminate da tale sostanza”. E per la loro realizzazione “è necessario identificare una impresa affidataria dei lavori, ovvero una impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi anche di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi”.
Nel caso di bonifiche complesse, quindi, espletate in Sin (Sito da bonificare di interesse nazionale), Sir (Sito da bonificare di interesse regionale) o in situazioni specifiche puntuali di particolare complessità, “generalmente l’affidamento dei lavori avviene tramite gara di appalto”. E frequente è il caso in cui "il titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderente agli appalti pubblici o privati”.
Il problema è che la presenza di più imprese “può comportare difficoltà nell’individuare le varie figure professionali che devono operare per la corretta esecuzione dell’opera”.
A ricordarlo con queste parole è il documento “ Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita”, elaborato dal Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti antropici (DIT) dell’Inail, che sottolinea come “l’individuazione dei soggetti, nella disciplina della sicurezza nei luoghi di lavoro, è invece fondamentale poiché ad essi il legislatore attribuisce precisi adempimenti (obblighi) con le conseguenti responsabilità sanzionate sia in via amministrativa, penale che civile”.
Proprio partendo da questa sottolineatura e ricordando che la sicurezza “deve essere perseguita individuando preventivamente i vari soggetti responsabili e gli adempimenti loro ascritti”, il documento riporta un elenco, senza pretese di esaustività, delle principali figure professionali generalmente coinvolte, anche non direttamente in materia di sicurezza, in queste attività. Si segnala tuttavia che “ogni sito contaminato ha una propria peculiarità che si rispecchia nella complessità della procedura di bonifica sito specifica. Pertanto ogni situazione va contestualizzata identificando le corrette professionalità da coinvolgere per il caso specifico”, anche in relazione al fatto che il decreto legislativo n. 81/2008 prevede delle “deroghe alle proprie disposizioni, concernenti le diverse figure professionali e relative responsabilità”.
In relazione al contenuto del documento Inail ci soffermiamo sui seguenti argomenti:
- Bonifiche da amianto e ruoli: l’importanza del committente
- Bonifiche e ruoli: responsabile del procedimento e coordinatore amianto
- Bonifiche e ruoli: appaltatore, subappaltatore e direttore tecnico di cantiere
Bonifiche da amianto e ruoli: l’importanza del committente
Il documento - curato da Federica Paglietti, Sergio Malinconico, Beatrice Conestabile della Staffa, Sergio Bellagamba, Paolo De Simone – dedica un intero capitolo all’approfondimento sulle figure professionali e sui relativi ruoli.
Tra le varie figure descritte ci soffermiamo sul committente, “il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione”. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente (Cm) è “il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto. Il Cm deve eseguire tutti gli studi preliminari necessari per la valutazione del rischio potenziale da amianto e deve provvedere a comunicare i risultati delle indagini effettuate a tutte le imprese che intervengono nella progettazione o nello svolgimento dei lavori, con la documentazione di gara. Il Cm vigilerà, anche, attraverso le proprie Direzioni dei Lavori e i coordinatori della Sicurezza sulle modalità operative al fine dell’adozione delle misure di prevenzione in funzione del livello di rischio rilevato. Il Cm è anche tenuto ad effettuare una stima dei costi della sicurezza aggiuntivi ai costi ordinari per apprestamenti, Dpi interferenziali, opere, procedure, disposizioni, prestazioni specificamente previste nel Documento unico di valutazione dei rischi (Duvri) e richieste in aggiunta a quelle ordinarie al fine di eliminare le interferenze o particolari situazioni di rischio”.
Nel valutare i costi della sicurezza – continua il documento – “si terrà conto solo delle procedure derivanti dal contesto ambientale o da interferenze presenti, necessarie al fine di eliminare, o ridurre, i rischi per gli addetti, e non delle normali procedure di lavoro, riconducibili a modalità standard di esecuzione”.
Si specifica poi che il committente assume una posizione di datore di lavoro (Dl) “nei confronti dei dipendenti dell’Appaltatore (Ap) solo nel caso in cui eserciti una concreta ingerenza nell’effettuazione di un’opera che non ha interamente appaltato (Cassazione Penale Sezione III - Sentenza n. 50966 del 18 dicembre 2013 - Ric. Omissis). Il committente resta dunque sollevato da qualsivoglia responsabilità nel caso in cui i lavori fossero subappaltati per intero, in modo che non possa esservi alcuna ingerenza da parte sua nei confronti dell’Ap”.
Bonifiche e ruoli: responsabile del procedimento e coordinatore amianto
Il documento riporta indicazioni anche a proposito del responsabile unico del procedimento (Rup).
Si indica che il responsabile unico del procedimento è “la figura che assume la responsabilità dell’intero procedimento relativamente all’intervento assegnatogli, dalla fase di programmazione e progettazione a quella dell’esecuzione e collaudo delle opere”.
Ha i compiti di “formulare proposte e fornire dati e informazioni:
- ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali;
- nelle fasi di affidamento, di elaborazione e approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo;
- nelle procedure di scelta del contraente per l’affidamento di appalti e concessioni;
- sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo;
- nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori”.
Attengono poi alla figura del responsabile “tutte le funzioni organizzative tese alla conduzione dell’intervento sotto il profilo della trasparenza, efficienza ed efficacia dell’azione della Pubblica Amministrazione. Egli, pertanto, deve provvedere a creare le condizioni affinché il processo realizzativo dell’intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori e in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia”.
Tra le tante figure presentate nel documento ci sono anche i coordinatori amianto (Ca), tecnici esperti in materia di amianto, abilitati ai sensi dell’articolo 10 della legge n. 257/92 e articolo 10 del d.p.r. 08/08/1994, “ovvero in possesso di titolo di abilitazione rilasciato da parte delle Regioni o Province autonome, attestante la partecipazione ad un corso specifico e superamento della verifica finale. Tale corso, di livello gestionale, è rivolto a chi dirige le attività di rimozione, smaltimento e bonifica dell’amianto ed ha durata di 50 ore”.
Bonifiche e ruoli: appaltatore, subappaltatore e direttore tecnico di cantiere
Ci soffermiamo infine, su alcuni ruoli importanti che è bene definire e analizzare, anche se non sempre attinenti direttamente, come per altri ruoli definiti dal D.Lgs. 81/2008, al tema della tutela della sicurezza.
Ad esempio l’appaltatore (Ap), cioè colui “che assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere in favore di un’altra figura (committente o Stazione appaltante) un’opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro”. L’appaltatore è “responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare le norme di legge e di regolamento e risponde nei confronti dell’amministrazione committente dell’imperizia o della negligenza di detti soggetti da lui designati, e risponde nei confronti dell’amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell’impiego dei materiali”.
Il documento fornisce indicazioni anche sul subappaltatore (Sap).
Infatti con il subappalto, l’appaltatore “affida ad una società terza (subappaltatore), in tutto o in parte, l’esecuzione del lavoro ad esso appaltato. La società che gestisce il subappalto deve essere dotata delle qualificazioni previste dal bando, oltre che delle qualifiche tecniche e di dotazione di personale, per eseguire i lavori a regola d’arte. Nel caso di subappalto dei lavori di bonifica amianto, l’impresa esecutrice subentrante dovrà sempre presentare all’Ausl competente per territorio il proprio Piano di Lavoro (Pdl) con i propri dati ed essere in possesso degli idonei requisiti tecnico professionali”.
Viene presentato anche il ruolo del direttore tecnico di cantiere (Dt).
Si indica che il direttore tecnico di cantiere “è nominato dall’impresa che deve eseguire i lavori ed è una figura apicale all’interno del cantiere; è una figura prevista dal ‘Codice degli Appalti’ del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Tale soggetto è incaricato dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere, mantiene i rapporti con la Direzione Lavori (DiLa), coordina e segue l’esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all’adattamento, all’applicazione e all’osservanza dei piani di sicurezza”.
In particolare egli:
- “È responsabile del budget del programma lavori
- Cura l’interfaccia con la DiLa della Committenza
- Fa adottare le misure di protezione previste nei rispettivi Piani di Sicurezza
- Esercita funzioni di sorveglianza sulle maestranze e subappaltatori
- Cura i rapporti con gli operatori e ditte esterne per l’applicazione delle normative di sicurezza”.
Riprendiamo anche alcune indicazioni su:
- Responsabile dei lavori (Rl): “soggetto che può essere incaricato dal committente dell’attuazione delle procedure o dei lavori ad esso generalmente attribuiti dalla normativa vigente; nel caso di appalto di opera pubblica, il Rl è anche il Rup (responsabile previsto dal Codice degli Appalti in Italia, art. 31 d.lgs. 50/2016)”;
- Direttore dei lavori (DLa): “figura professionale scelta dal Committente in base alle opere da eseguire ed al titolo professionale richiesto dalle normative vigenti, con lo scopo di seguire la loro esecuzione e l’andamento regolare del cantiere”.
Rimandiamo alla lettura integrale del documento che si sofferma su numerosi altri ruoli e figure professionali generalmente connesse alle attività di bonifica amianto: dirigente; datore di lavoro/imprenditore/soggetto responsabile dell’impresa; preposto; lavoratore autonomo; coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione; coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; responsabile servizio prevenzione e protezione; addetto servizio prevenzione e protezione; medico competente; rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; responsabile tecnico delle ditte iscritte all’albo gestori ambientali; organi di vigilanza; organismi paritetici.
RTM
Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:
Inail, Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti ed insediamenti antropici, “ Bonifica da amianto: iter procedurali e figure professionali coinvolte. Istruzioni operative Inail per la tutela dei lavoratori e degli ambienti di vita”, a cura di Federica Paglietti, Sergio Malinconico, Beatrice Conestabile della Staffa, Sergio Bellagamba, Paolo De Simone (Dit, Inail) e con la collaborazione di Crescenzo Massaro, Daniele Taddei e Ivano Lonigro (Dicma, Dipartimento di Ingegneria Chimica Materiali Ambiente, Sapienza Università di Roma), collana Ricerche, edizione 2020 (formato PDF, 1.02 MB).
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