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Settore agro-zootecnico: la prevenzione e la protezione dai rischi biologici

Settore agro-zootecnico: la prevenzione e la protezione dai rischi biologici
Redazione

Autore: Redazione

Categoria: Rischi da agenti biologici

12/09/2022

Un documento Inail sul rischio biologico nelle attività agro-zootecniche presenta indicazioni sulle misure di prevenzione e protezione dei lavoratori. L’importanza delle procedure e dei dispositivi di protezione individuale.

 

 

Roma, 12 Set – In agricoltura gli agenti biologici che possono determinare un rischio per i lavoratori sono numerosi, specialmente nel settore zootecnico, e alcuni agenti devono essere considerati più rilevanti, “come gli agenti patogeni responsabili della brucellosi, della tubercolosi e del tetano”.

 

Ad esempio l’esposizione agli agenti biologici “può verificarsi ogni qualvolta un soggetto venga a contatto sul luogo di lavoro con:

  • bioaerosol (materiale particellare aerodisperso di origine biologica);
  • tessuti e fluidi biologici infetti (es. placente, feti, visceri, linfonodi intestinali, cute, sperma, piume);
  • lesioni cutanee degli animali;
  • deiezioni e liquami di animali;
  • strumenti e superfici di lavoro contaminati;
  • acqua contaminata;
  • artropodi-vettori (morso di zecche, puntura di insetti ematofagi);
  • materiali di natura inorganica e organica (terra, argilla, derivati da piante, polveri organiche, foraggi e mangimi);
  • rifiuti”.

 

Senza dimenticare che in agricoltura ci sono anche molti casi occupazionali di zoonosi emergenti, dove una malattia infettiva “viene definita emergente quando presenta una prevalenza più elevata di quanto sia prevedibile in base alle conoscenze scientifiche ed epidemiologiche”. La malattia “può essere causata o da agenti patogeni non conosciuti oppure da patogeni già esistenti che diffondono in nuove aree geografiche”.

 

A soffermarsi, in questi termini, sugli agenti biologici e a fornire utili indicazioni sulla prevenzione e protezione dei lavoratori nel settore agro-zootecnico è il documento InailRischio biologico nelle attività agro-zootecniche”. Un documento frutto della collaborazione tra Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici (DIT), Dipartimento di medicina epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale (DIMEILA) e Inail Ascoli Piceno.

 

In questo articolo di approfondimento del contenuto del documento Inail ci soffermiamo sui seguenti argomenti:

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Sicurezza Allevamento Conigli - Categoria Istat: A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

 

Attività agro-zootecniche: la prevenzione del rischio biologico

Il documento - a cura di Casorri Laura, Chiominto Alessandra, Di Renzi Simona, Ficociello Barbara, Masciarelli Eva, Paba Emilia, Papacchini Maddalena, Tomao Paola – sottolinea che in agricoltura, nell’ambito della prevenzione del rischio biologico, “è importante promuovere l’adozione di procedure standardizzate e condivise insieme agli interventi sull’ambiente (es. utilizzare procedure meccanizzate nei processi lavorativi) e all’impiego di dispositivi ed attrezzature necessari per impedire eventuali contagi”.

 

Riprendiamo le indicazioni sulla prevenzione con riferimento ad alcuni possibili interventi sull’ambiente, procedurali e individuali:

  • LIVELLO Iriduzione/eliminazione della esposizione a rischio:
    • “Meccanizzazione dei processi lavorativi; spogliatoi con armadietti pulito/sporco separati; lavabi, lavaocchi e lavastivali all’ingresso degli spogliatoi;
    • Procedure standardizzate per l’effettuazione delle lavorazioni che implicano contatto diretto con possibili serbatoi di infezione (terra, acquitrini) e per la segnalazione di eventuali zoonosi;
    • Misure igieniche di base: separare abiti da lavoro da abiti personali, pulitura e disinfezione adeguata degli stessi; igiene personale; divieto di consumare alimenti, bibite e fumare in ambiente di lavoro;
  • LIVELLO II - protezione da rischio residuo:
    • Periodica disinfezione e sanificazione di ambienti, superfici, materiali, attrezzature
    • Verifica della non trasmissione agli operatori
    • Dispositivi di protezione individuale; sorveglianza sanitaria
  • LIVELLO III - controllo degli effetti sulla salute già insorti:
    • Disinfezione e sanificazione di ambienti, superfici, materiali venuti a contatto con il microrganismo
    • Identificazione delle mansioni a maggior rischio biologico
    • Terapia”.

 

Di fondamentale importanza è dunque l’adozione di procedure standard nell’organizzazione del lavoro:

  • Prima di iniziare l’attività lavorativa: “verificare l’integrità dei DPI
  • Durante l’attività lavorativa: indossare gli adeguati DPI per svolgere in sicurezza operazioni con materiali potenzialmente infetti
  • Dopo l’attività lavorativa: i DPI riutilizzabili, contaminati o sporchi, devono essere adeguatamente lavati e conservati”.

 

Si indica poi che per la prevenzione delle zoonosi “vettore trasmesse” è “necessario che il datore di lavoro ed il lavoratore adottino ulteriori misure di profilassi comportamentale e di controllo ambientale dei vettori biologici”.

 

Riprendiamo dal documento una tabella:

 

 

Attività agro-zootecniche: i dispositivi di protezione individuale

Il documento indica poi che, nell’ambito della protezione dal rischio biologico, “l’adozione di dispositivi di protezione individuale ha lo scopo di proteggere il lavoratore dalla possibilità di una infezione a seguito di esposizione ad agenti biologici”.

 

Come ricordato nel d.Lgs. 81/2008 e s.m.i. i dispositivi di protezione individuale (DPI) “devono essere adeguati ai rischi da prevenire e alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro e non causare un rischio maggiore, nel rispetto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore e adattabili alle sue necessità”.

 

In particolare i DPI per il rischio biologico “devono rispondere ai seguenti requisiti:

  • essere sicuri ed efficaci solo se possiedono determinate caratteristiche definite da norme tecniche specifiche;
  • avere la dichiarazione di conformità CE ai requisiti di sicurezza e salute, previsti dal Regolamento (UE) 2016/425;
  • essere dotati di note informative sul loro impiego e manutenzione (d.lgs. 81/2008 e s.m.i. - Titolo III)”.

E possono essere:

  • monouso: devono essere sostituiti secondo le indicazioni d’uso e/o dopo manovre o operazioni ad elevato rischio e smaltiti secondo specifiche procedure;
  • riutilizzabili: devono essere controllati, puliti, disinfettati dopo ogni utilizzo ed eventualmente riparati e/o sostituiti se danneggiati o usurati (art. 273 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.)”.

 

Attività agro-zootecniche: la protezione di corpo, volto e vie respiratorie

Il documento si sofferma, infine, sui dispositivi per le mani, le vie respiratorie, il volto, gli occhi, il corpo e i piedi.

 

Ad esempio la protezione delle vie respiratorie “deve essere prevista nel contesto di attività che determinano la dispersione nell’ambiente di bioaerosol potenzialmente contaminato (manipolazione di farine e mangimi, movimentazione di foraggi e mangimi, contatto con animali e loro fluidi biologici, irrigazione, ecc.)”.

In particolare per la protezione da agenti biologici “i DPI per le vie respiratorie devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 149:2009+A1:2009 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie semimaschere filtranti antipolvere-Requisiti, prove e marcatura)”.

 

La protezione del volto e delle mucose ( occhiali protettivi, visiere e schermi facciali) deve essere, invece, “prevista nel contesto di attività che possono causare schizzi di materiale potenzialmente contaminato (es. durante la gestione di animali e loro deiezioni)”.

Questi dispositivi di protezione “devono essere conformi alla norma tecnica UNI EN 166:2004 (Protezione personale degli occhi – Specifiche)”.

 

Veniamo, infine, al corpo.

 

Si indica che la protezione del corpo “deve essere prevista nel contesto di attività quali la gestione, cura e pulizia degli animali, lavorazioni in pieno campo e concimazione. Sono DPI monouso i camici impermeabili e le tute in tessuto non tessuto a protezione totale del corpo”.

 

In particolare gli indumenti specifici per la protezione contro gli agenti infettivi “devono essere conformi alle norme tecniche:

  • UNI EN 14126:2004 (Indumenti di protezione - Requisiti prestazionali e metodi di prova per gli indumenti di protezione contro gli agenti infettivi);
  • UNI EN 13668:2013 (Indumenti di protezione - Requisiti generali). In caso di pulizia stalle e contatto con liquami ed escrementi vanno utilizzate tute con protezione di tipo 5 e 6”.
  • Si sottolinea che i camici di cotone di uso comune “non sono DPI, ma indumenti protettivi che non tutelano da specifici rischi”.

 

Rimandiamo, in conclusione, alla lettura integrale del documento Inail che riporta ulteriori dettagli e presenta anche specifiche indicazioni per la prevenzione in:

  • pieno campo
  • serricoltura
  • funghicoltura
  • selvicoltura
  • allevamenti
  • acquacoltura
  • apicoltura
  • elicicoltura e lombricoltura.    

 

 

RTM

 

 

Scarica il documento da cui è tratto l'articolo:

Inail - Dipartimento innovazioni tecnologiche e sicurezza degli impianti, prodotti e insediamenti antropici, Dipartimento di medicina epidemiologia e igiene del lavoro e ambientale, Inail Ascoli Piceno, “ Rischio biologico nelle attività agro-zootecniche”, a cura di Casorri Laura, Ficociello Barbara, Masciarelli Eva, Papacchini Maddalena (Inail DIT) e Chiominto Alessandra, Di Renzi Simona, Paba Emilia, Tomao Paola (Inail, DIMEILA) con la collaborazione di Bomba Giuseppina (Inail Ascoli Piceno), Collana Salute e Sicurezza, edizione 2022 (formato PDF, 9.83 MB).

 

 

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